NOTIZIE FLASH, CHIARIMENTI PER I “SUPER AMMORTAMENTI” E PRINCIPALI SCADENZE

Newsletter n. 8/2016

 

 

 

Argomenti trattati:

 

– NOTIZIE FLASH

– CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER I “SUPER AMMORTAMENTI”

– PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GIUGNO AL 15 LUGLIO 2016

 

 

  

 

 

NOTIZIE FLASH

 

Pubblicata la guida per la compilazione della domanda per la Sabatini-ter

A partire dal 2 maggio 2016 le imprese possono presentare le domande per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi in conto interessi per l’acquisto di beni strumentali nuovi mediante stipula di contratti di finanziamento o di leasing, a valere sulla nuova disciplina (c.d. Sabatini-ter), alle banche ed agli intermediari finanziari aderenti all’Addendum alla convenzione tra Ministero dello sviluppo economico, Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Associazione Bancaria Italiana (ABI). L’impresa dovrà scaricare e compilare in formato elettronico il Modulo di domanda e sottoscriverlo con firma digitale, avendo cura di utilizzare l’ultima release pubblicata e di procedere alle operazioni di verifica e chiusura dello stesso, secondo le modalità riportate nella Guida alla compilazione del modulo di domanda. Tra i documenti utili è consultabile l’elenco delle banche e degli intermediari finanziari che ad oggi hanno aderito all’Addendum alla convenzione Mise-ABI-CDP. L’eventuale chiusura dello sportello verrà comunicata con apposito decreto ministeriale a seguito dell’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili (Ministero dello sviluppo economico, Guida alla compilazione della domanda di agevolazione del 2/5/2016).

 

CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER I “SUPER AMMORTAMENTI”

 

Al fine di incentivare gli investimenti, la Legge di Stabilità 2016 ha introdotto un’agevolazione che consente una maggiore deduzione (pari al 40%) del costo sostenuto per l’acquisizione di beni strumentali materiali nuovi. Tale previsione è decisamente più interessante rispetto alle ultime agevolazioni “Tremonti”, in quanto non vi sono particolari limitazioni circa i beni agevolabili (gli immobili sono comunque esclusi) e non vi è la necessità di fare raffronti con gli investimenti realizzati nel passato (quindi ogni bene acquistato dà diritto ad un beneficio fiscale).

Di recente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire i chiarimenti applicativi attraverso la circolare n. 23/E del 26 maggio 2016. Di seguito si evidenziano i principali spunti interpretativi forniti in tale documento dall’Amministrazione finanziaria.

 

Funzionamento dell’agevolazione

L’agevolazione si sostanzia in un maggior costo deducibile del bene:

  • il costo del bene viene aumentato del 40% al fine del calcolo degli ammortamenti, deduzione che viene calcolata in via extracontabile (quindi con indicazione in dichiarazione dei redditi). Considerando un bene di costo 100 con aliquota di ammortamento del 20%, ogni anno saranno stanziati a conto economico ammortamenti per 20, in quanto tali deducibili; in aggiunta sarà possibile beneficiare di una ulteriore deduzione di 8, quale variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi. L’agevolazione spetta in ragione del limite massimo di deducibilità degli ammortamenti, sulla base delle aliquote fiscali previste dal D.M. 31 dicembre 1988;
  • il bonus riguarda anche i beni utilizzati in forza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine il canone di leasing viene maggiorato del 40%: l’Agenzia ha precisato che la maggiorazione riguarda solo la quota capitale e non anche la quota interessi. Come nel caso degli ammortamenti, anche per i leasing la maggiore deduzione viene beneficiata con una variazione in diminuzione direttamente nel modello Unico. Nel caso di leasing con durata contrattuale inferiore alla durata minima fiscale, la deduzione della maggiorazione è parametrata al canone fiscalmente deducibile;
  • sono invece esclusi dall’agevolazione i beni utilizzati ad altro titolo, quali il noleggio, la locazione non finanziaria, il leasing operativo, ecc..
  • Per esplicita previsione normativa il beneficio interessa le imposte sui redditi, quindi sia l’Irpef che l’Ires. L’Agenzia ha chiarito che il bonus non riguarda l’Irap, neppure nel caso in cui l’imposta regionale sia determinata sulla base dei costi indicati in bilancio (articolo 5-bis del D.Lgs. n. 446/1997).

 

Beni agevolabili

Dal punto di vista oggettivo, ossia per l’individuazione degli investimenti agevolabili, occorre osservare che l’agevolazione riguarda solo i beni materiali (quindi non potrà essere agevolato un marchio, un brevetto, una licenza, ecc.) e che siano strumentali (quindi sono esclusi i beni merce, ossia quelli acquistati per la rivendita, così come sono esclusi i materiali di consumo). La norma richiede che l’aliquota di ammortamento del bene sia pari o superiore al 6,5%, avendo riguardo alla tabella di cui al D.M. 31 dicembre 1988. Requisito che comunque viene soddisfatto dalla maggioranza delle tipologie di beni strumentali.

Sono invece esclusi dal bonus:

  • i fabbricati di ogni tipo (quindi sia abitativi che strumentali, indipendentemente dal fatto che siano utilizzati nell’attività), nonché le costruzioni (anche quelle leggere, nonostante per tali beni l’aliquota di ammortamento sia del 10%);
  • sono inoltre esclusi i beni indicati nell’allegato 3 della Legge di Stabilità, in cui si indicano alcuni Gruppi e Specie della Tabella di cui al D.M. 31 dicembre 1988 (ad esempio condutture, materiale rotabile, ferroviario e tramviario, aerei, ecc.). Le motrici risultano comunque agevolabili.La norma, inoltre, richiede che per beneficiare dell’agevolazione i beni strumentali siano nuovi. Si considerano beni nuovi, in particolare:
  • L’Agenzia precisa che l’agevolazione spetta tanto con riferimento ai beni costruiti in economia, quanto per quelli la cui costruzione è affidata in appalto a soggetti terzi.
  • i beni acquistati presso il produttore o commerciante del bene, nonché quelli acquistati presso soggetti diversi, purché il bene non sia mai stato utilizzato (quindi mai entrato in funzione);
  • i beni destinati all’esposizione (show room);
  • per i beni complessi, ossia che comprendono al proprio interno anche beni usati, il requisito della novità sussiste se viene fornita un’attestazione in merito alla prevalenza del bene nuovo rispetto a quelli usati.

 

Nella circolare viene peraltro precisato quanto segue: non potrà fruire della maggiorazione in commento il bene che il cedente abbia in qualche modo utilizzato per scopi diversi dalla semplice esposizione, come ad esempio l’autovettura che sia stata immessa su strada dal concessionario anche per motivi dimostrativi.

Nell’ipotesi di beni concessi in comodato d’uso a terzi, il comodante potrà beneficiare della maggiorazione, a condizione che i beni in questione siano strumentali ed inerenti alla propria attività, nel qual caso egli sarà legittimato a dedurre le relative quote di ammortamento (ad esempio un produttore di vernici che fornisce in comodato d’uso dei tintometri alla carrozzerie clienti). I beni dovranno essere utilizzati dal comodatario nell’ambito di un’attività strettamente funzionale all’esigenza di produzione del comodante.

 

Interventi su beni di terzi

Nel caso di interventi su beni di terzi (ad esempio, utilizzati dall’impresa in forza di contratto di locazione o comodato) occorre distinguere sulla base della loro qualificazione contabile, facendo riferimento alle indicazioni contenute nei principi contabili:

  • se trattasi di beni che hanno una loro individualità ed autonoma funzionalità, i quali al termine del periodo di locazione o di comodato possono essere rimossi dall’utilizzatore (locatario o comodatario) e possono avere una possibilità d’utilizzo a prescindere dal bene a cui accedono, vanno iscritti tra le immobilizzazioni materiali, quindi risultano agevolabili;
  • al contrario, se si tratta di meri costi sostenuti sui beni di terzi, queste spese vanno qualificate come “altre immobilizzazioni immateriali”, quindi sono esclusi dalla maggiorazione.

 

Beni di ridotto valore

Una particolare questione riguarda i beni di costo non superiore a 516,46 euro che, come noto, sono interamente deducibili nel corso del periodo d’imposta di acquisto. Sul punto l’Agenzia nella circolare n. 23/E/2016 conferma quanto in precedenza affermato nella circolare n. 12/E/2016:

  • la prima questione riguardava la possibilità di applicare l’agevolazione a tali beni, risolta positivamente;
  • inoltre, viene osservato come l’agevolazione risulti applicabile “ai fini delle quote di ammortamento”, quindi non influisce sul valore del bene, con la conseguenza che non si perde la possibilità di dedurre integralmente il bene nell’esercizio, nel caso in cui il valore maggiorato fosse superiore al limite di 516,46 euro (ad esempio bene costato 500 euro, sarà interamente deducibile nell’esercizio per 700 euro).

 

Soggetti interessati

Sotto il profilo dei soggetti che possono beneficiare del bonus, va notato che questo viene riconosciuto:

  • sia a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, tanto in forma individuale quanto in forma collettiva (società di persone o società di capitali);
  • sia a favore dei soggetti che producono reddito di lavoro autonomo, anche costituiti sotto forma di studio associato.Viene inoltre esaminato il caso di investimenti realizzati con riferimento ad imprese condotte in affitto o in usufrutto, dove la regola di deduzione del costo maggiorato dipende dal fatto che sia stata o meno azionata la deroga alle previsioni dell’articolo 2561 C.C.:
  • Come precisato dall’Agenzia, l’agevolazione spetta anche ai soggetti che applicano il regime dei minimi (o regime di vantaggio), i quali maggioreranno l’importo deducibile del bene (per tali soggetti la deduzione del bene strumentale avviene per cassa, nell’anno del pagamento). I forfettari, al contrario, non possono applicare il bonus: per tali soggetti il reddito è infatti forfettizzato ed essi non hanno diritto a dedurre alcun costo analitico, neppure quello inerente i beni strumentali (quindi, di conseguenza, non vi è alcun ammortamento da maggiorare).
  • quando esercitata, quindi, viene previsto che il concedente continui a calcolare gli ammortamenti, la maggiorazione spetterà solo a quest’ultimo;
  • al contrario, ove non sia stata prevista la deroga convenzionale concernente l’obbligo di conservazione dell’efficienza dei beni, il beneficio spetterà solo all’affittuario o usufruttuario, quale soggetto che, ai sensi dell’articolo 102, comma 8, Tuir, calcola e deduce gli ammortamenti.

 

Periodo agevolato

Viene fissata una finestra temporale entro la quale occorre realizzare l’investimento: la norma è chiara nell’affermare che l’agevolazione compete per i beni acquisiti nell’intervallo temporale che va dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. Sul punto viene chiarito che:

  • per i beni acquisiti in proprietà si deve aver riguardo alla data di consegna o spedizione, tenendo conto che eventuali clausole che differiscono il passaggio della proprietà determinano anche il differimento del momento in cui è fruibile l’agevolazione (ad eccezione delle clausole di riserva della proprietà che ai fini fiscali sono irrilevanti);
  • per i beni acquisiti mediante contratto di appalto, la regola è l’ultimazione della prestazione (con conseguente differimento del momento in cui il bene è agevolato), a meno che il contratto non preveda la liquidazione di SAL definitivi, nel qual caso rileva l’importo di tali SAL liquidati;
  • per i beni in leasing, invece, si deve aver riguardo alla data in cui il bene è consegnato all’utilizzatore (risultante dal verbale di consegna). L’agevolazione spetterà anche sul futuro prezzo di riscatto (sempre e solo per i beni precedentemente consegnati nel periodo agevolato).

 

  • Entrata in funzione del bene

 

L’Agenzia evidenzia come la maggiorazione può essere dedotta solo “a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene”. Questo significa che, per ottenere il beneficio, il bene deve essere stato acquistato durante il periodo agevolato, mentre l’entrata in funzione darà inizio allo stanziamento delle quote di ammortamento e, quindi, permetterà l’effettiva fruizione del bonus. Quindi, se l’acquisto viene effettuato nel 2016 ma il bene verrà messo in funzione nel 2017, l’acquisto risulterà agevolato, ma il bonus potrà essere computato a partire dal 2017.

 

Autovetture

La norma agevolativa interviene anche in merito alla deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria degli automezzi di cui all’articolo 164, lettera b), Tuir (ossia quelli ad uso promiscuo, caratterizzati da un tetto superiore al costo fiscalmente rilevante). Quindi l’agevolazione si applica non solo maggiorando il costo del bene, ma anche aumentando i limiti massimi di deducibilità.

 

Limite Tuir Limite maggiorato
Autovetture ad utilizzo promiscuo aziendale/personale 18.076,99 25.306,39
Autovetture degli agenti e rappresentanti di commercio 25.822,84 36.151,98
Motocicli 4.131,66 5.784,32
Ciclomotori 2.065,83 2.892,16

 

Su tali nuove soglie si calcola la percentuale di ammortamento, alla quale applicare la percentuale di rilevanza del 20% (80% per gli agenti di commercio). Questo comporta che, malgrado l’effetto derivante dal super ammortamento, comunque il beneficio si presenterà normalmente piuttosto limitato.

Il beneficio appena descritto interessa anche i beni in leasing, posto che nel calcolo del canone deducibile occorre tenere in considerazione il limite massimo di rilevanza fiscale del bene.

Per quanto riguarda i veicoli:

  • di cui alla lettera a) dell’articolo 164 (veicoli esclusivamente strumentali deducibili al 100%);
  • nonché quelli di cui alla lettera b-bis) dello stesso articolo 164 (veicoli assegnati in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta deducibili al 70%);
  • si applicano le regole previste per gli altri beni strumentali, ossia opererà solo l’incremento del 40% del costo di acquisizione, su cui calcolare gli ammortamenti (e la quota capitale dei canoni di leasing di competenza).

 

Plusvalenze e manutenzioni

Va evidenziato, infine, come l’effetto dell’incremento del costo fiscale del bene abbia effetto solo su ammortamenti e canoni di leasing, mentre non avrà alcuna rilevanza nel calcolo di plusvalenze e minusvalenze in sede di cessione del bene. Quando il bene sarà ceduto occorrerà calcolare plus e minus come se la presente disciplina non fosse esistita.

Allo stesso modo, l’incremento del costo fiscale del bene non ha alcun effetto neppure sul calcolo del plafond per la deduzione delle spese di manutenzione e riparazione, così come per la disciplina delle società di comodo né ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

 

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GIUGNO AL 15 LUGLIO 2016

 

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti, con il commento dei termini di prossima scadenza.

 

 

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’art. 7 del D.L. n. 70/2011.

Inoltre, mancando alla data odierna ogni provvedimento di proroga, tutti gli adempimenti sono inseriti con le loro scadenze naturali.

In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

 

SCADENZE FISSE

16

giugno

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

 

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

 

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Stesse disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

 

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di maggio 2016, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

 

 

 

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

giugno

–       sui redditi di lavoro dipendente unitamente alle addizionali all’Irpef;

–       sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;

–       sui redditi di lavoro autonomo;

–       sulle provvigioni;

–       sui redditi di capitale;

–       sui redditi diversi;

–       sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;

–       sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

 

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

 

 

Versamenti Iva mensili

Scade il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di maggio 2016, codice tributo 6005.

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art. 1, comma 3, D.P.R. n. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

 

Versamento dell’Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2015, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto il pagamento rateale dal 16 marzo 2016 devono versare la quarta rata utilizzando il codice tributo 6099.

 

Persone fisiche che presentano Unico 2016 – anche titolari di partita Iva

Entro oggi deve essere effettuato il versamento (senza alcuna maggiorazione) in unica soluzione ovvero della prima rata delle imposte, Irpef e Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l’anno 2015 e primo acconto per il 2016 risultanti dalla dichiarazione, unitamente, ove dovuti, ai contributi previdenziali alla gestione separata o gestione artigiani/commercianti dovuti sui redditi 2015 a saldo e in acconto.

Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell’acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d’acconto.

Il versamento potrà avvenire anche entro il 18 luglio 2016 con la maggiorazione dello 0,40%.

 

Società semplici, società di persone e soggetti equiparati che presentano Unico 2016

Entro oggi deve essere effettuato il versamento (senza alcuna maggiorazione) in unica soluzione ovvero della prima rata delle imposte, Irpef e Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l’anno 2015 e primo acconto per il 2016. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell’acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d’acconto.

Il versamento potrà avvenire anche entro il 18 luglio 2016 con la maggiorazione dello 0,40%.

 

 

 

 

 

 

 

16

Giugno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Giugno

 

 

 

Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, devono effettuare il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata dell’Ires e dell’Irap, a titolo di saldo per l’anno 2015 e primo acconto per il 2016 senza alcuna maggiorazione.

Sempre entro oggi i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell’Iva 2015 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16 marzo al 16 giugno 2016.

 

 

 

Imposta sostitutiva operazioni straordinarie, riallineamento valori da quadro EC, regime di trasparenza

I soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che pongono in essere operazioni straordinarie possono versare, senza alcuna maggiorazione entro oggi, l’imposta sostitutiva sui maggiori valori iscritti derivanti da tali operazioni.

Sempre oggi scade il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva per il riallineamento dei valori civilistici e fiscali dei beni indicati nel quadro EC. Infine è oggi il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva, sempre senza maggiorazione, per il riallineamento dei valori civilistici ai fiscali per le aziende che scelgono il regime della trasparenza.

 

Ivie

Scade oggi per le persone fisiche residenti in Italia che siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati, il versamento, in unica soluzione o rateale, dell’imposta sul valore degli immobili destinati all’estero così come risulta dalla liquidazione in dichiarazione dei redditi a titolo di saldo 2015 ed acconto 2016, senza maggiorazione.

 

Ivafe

Scade il termine per le persone fisiche residenti in Italia che detengono attività finanziarie all’estero il versamento in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2015 e di primo acconto per l’anno 2016 senza alcuna maggiorazione.

 

Cedolare secca

Scade oggi per i contribuenti che si sono avvalsi per il 2015 della c.d. “cedolare secca”, il termine per il versamento del saldo dell’imposta dovuta per il 2015 e della prima rata d’acconto per il 2016. Il versamento può essere effettuato in data 18 luglio 2016, con la maggiorazione dello 0,40%.

 

Pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio

Entro oggi deve essere versato il diritto annuale camerale per l’anno 2016, senza maggiorazione (codice tributo 3850). Il medesimo diritto potrà essere versato entro il 18 luglio 2016 con maggiorazione dello 0,40%.

 

Imu e Tasi

Scade oggi il termine per il versamento delle imposte in oggetto quale prima rata di acconto per il 2016.

 

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

 

20

giugno

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di maggio 2016 da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

 

27

giugno

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

30

giugno

Comunicazione di acquisto da operatori di San Marino

Scade oggi il termine, con riferimento al mese di maggio 2016, per la comunicazione in forma analitica delle operazioni con operatori san marinesi annotate sui registri Iva.

 

Cinque per mille

Scade oggi per gli enti iscritti negli elenchi dei soggetti beneficiari del cinque per mille, enti del volontariato, associazioni sportive dilettantistiche, enti della ricerca scientifica e dell’Università, l’invio della raccomandata con ricevuta di ritorno (o pec) della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione.

 

Versamento II rata soggetti non titolari partita Iva

Per i contribuenti non titolari di partita Iva, che hanno optato per il versamento rateizzato delle imposte risultanti dalla dichiarazione modello Unico, e che hanno effettuato il versamento della prima rata entro il 16 giugno 2016, scade oggi il termine di versamento della II rata, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,16% di tutte le imposte derivanti dal modello Unico 2016 compresa la sostitutiva relativa alla opzione per la cedolare secca.

 

Rivalutazione di terreni e partecipazioni

Scade oggi il termine di redazione e giuramento della perizia di stima nonché di versamento dell’imposta sostitutiva (rata unica o prima rata), relativamente all’affrancamento dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2016.

Scade inoltre, sempre oggi, relativamente alla rivalutazione dei terreni e partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2015 e del 1° luglio 2014, il versamento della seconda e terza rata per coloro che hanno scelto il pagamento rateale.

 

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di aprile 2016.

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° giugno 2016.

 

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori a progetto e associati in partecipazione relativi al mese di maggio 2016.

 

30

giugno

 

Dichiarazione Imu

Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione ai fini Imu per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo – inizio del possesso o variazioni intervenute – sia sorto dal 1° gennaio 2015.

 

Comunicazione leasing / noleggi

Scade il termine per l’invio telematico della comunicazione dei dati riguardanti i contratti stipulati nel 2015 da parte di:

–         società di leasing, per i contratti di leasing finanziario e/o operativo, aventi ad oggetto immobili e mobili;

–         operatori esercenti l’attività di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, unità da diporto e aeromobili.

 

Istanza rimborso accise autotrasportatori

Scade oggi il termine per la presentazione all’Agenzia delle dogane dell’istanza per chiedere a rimborso il credito 2014 non utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2015.

 

15

luglio

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

 

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

 

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.