NOTIZIE FLASH, DETRAZIONE IVA SULLA FATTURE DI ACQUISTO RICEVUTE NEL 2018, ESTEROMETRO: INVIO DEI DATI RELATIVI AI PRIMI 3 MESI DEL 2019, PRINCILAI SCADENZE DAL 16 APRILE AL 15 MAGGIO 2019

Newsletter n. 5/2019

 

10 aprile 2019

 

Argomenti trattati:

 

– NOTIZIE FLASH

– DETRAZIONE IVA SULLE FATTURE DI ACQUISTO RICEVUTE NEL 2018

– ESTEROMETRO: INVIO DEI DATI RELATIVI AI PRIMI 3 MESI DEL 2019

– PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 APRILE AL 15 MAGGIO 2019

 

NOTIZIE FLASH

 

Gasolio per uso autotrazione: rimborso o compensazione per utilizzi del primo trimestre

La dichiarazione relativa ai consumi di gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto, effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2019, necessaria per fruire dei benefici fiscali (restituzione in denaro o utilizzo in compensazione nel modello F24 con codice tributo 6740), deve essere presentata dal 1° al 30 aprile 2019. A tal fine, è già disponibile il software al link https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-1-trimestre-2019. In alternativa è possibile presentare la dichiarazione di consumo in forma cartacea con il contenuto della stessa riprodotto su supporto informatico (Agenzia delle dogane e dei monopoli, nota n. 33989 del 25/3/2019).

 

Nuovo modello RLI per la richiesta di registrazione dei contratti di locazione e affitto

L’Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello RLI che sostituisce quello approvato con provvedimento del 15 giugno 2017: va utilizzato per richiedere la registrazione, comunicare proroghe, cessioni, subentri e risoluzioni dei contratti di locazione e affitto dei beni immobili, nonché esercitare o revocare l’opzione per la cedolare secca. Il nuovo modello dovrà essere utilizzato obbligatoriamente dal 20 maggio 2019 (fino a quella data è consentito l’utilizzo sia del nuovo sia del vecchio modello. (Agenzia delle entrate, provvedimento n. 64442 del 19/3/2019).

 

Accordo per il credito 2019: elenco aggiornato di banche e intermediari finanziari aderenti

Il nuovo “Accordo per il Credito 2019” firmato il 15 novembre 2018 tra l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le Associazioni imprenditoriali prevede l’iniziativa “Imprese in Ripresa 2.0”, cioè la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti di:

a) sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti delle PMI;

b) allungare la scadenza dei finanziamenti delle PMI.

È     stato   recentemente pubblicato    l’elenco aggiornato   delle   banche e   degli   intermediari finanziari, disponibile al link https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo%20credito%202019/Banche%20aderenti/Lista%20banche%20_5%20marzo%202019.pdf, aderenti all’iniziativa in vigore fino al 31 dicembre 2020 (Associazione Bancaria Italiana, Misura Imprese in Ripresa 2.0 del 5/3/2019).

 

DETRAZIONE IVA SULLE FATTURE DI ACQUISTO RICEVUTE NEL 2018

Come è noto, già con riferimento al periodo d’imposta 2017, il D.L. 50/2017 ha modificato gli articoli 19 e 25 D.P.R. 633/1972, riguardanti le regole di detrazione e registrazione delle fatture di acquisto, al fine di stabilire che per le fatture emesse già a decorrere dal 1° gennaio 2017:

        • il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile (cioè, il momento di effettuazione dell’operazione, ovvero il momento in cui il soggetto attivo ha emesso la fattura) ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo;
        • la fattura di acquisto va annotata anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Le due norme così modificate avevano tuttavia determinato già con riferimento allo scorso anno un problema nella gestione delle fatture a cavallo d’anno (datate cioè 2017 ma registrate nel 2018), posto che la consentita registrazione di tali fatture effettuata oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa al 2017 (modello dichiarazione Iva 2018), e cioè oltre il 30 aprile 2018, avrebbe provocato la perdita del diritto alla detrazione dell’Iva assolta su tali acquisti.

Con la circolare n. 1/E/2018 l’Agenzia delle entrate, al fine di risolvere gli effetti negativi derivanti dal mancato coordinamento delle citate modifiche, ha precisato – poggiando sulle disposizioni comunitarie – che il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riguardo al periodo d’imposta nel corso del quale ricorrono entrambi i due seguenti presupposti:

1) l’effettuazione della cessione dei beni o della prestazione dei servizi (c.d. presupposto sostanziale);

2) il possesso (momento di ricezione) della fattura (c.d. presupposto formale).

Queste indicazioni continuano a trovare applicazione anche con riferimento al periodo d’imposta 2018 per cui se un soggetto passivo Iva è venuto in possesso (ha quindi ricevuto) una fattura di acquisto datata 2018 solo nel 2019, ecco che la detrazione dovrà necessariamente avvenire nelle liquidazioni periodiche dell’anno 2019 e fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa a tale anno (modello dichiarazione Iva 2020) che scade al 30 aprile 2020.

Rispetto allo scorso anno, tuttavia, è cambiato il trattamento da riservare alle cosiddette fatture ricevute a cavallo d’anno, quello cioè datate dicembre 2018 ma ricevute nei primi giorni del mese di gennaio 2019 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica relativa al mese di dicembre 2018. Per queste non si potrà più, come avvenuto lo scorso anno, imputarle nel mese di “competenza” ma si dovrà necessariamente osservare la regola che prevede la verifica di entrambi i presupposti in precedenza richiamati (esigibilità + ricezione).

Tali conclusioni sono il frutto della modifica che l’articolo 14 D.L. 119/2018, convertito nella L. 136/2018, ha apportato all’articolo 1, comma 1, D.P.R. 100/1998 stabilendo che “Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.

È proprio questo ultimo inciso che ha determinato una sostanziale esclusione delle fatture a cavallo d’anno dalla prossima dichiarazione annuale Iva 2019 relativa al 2018 in scadenza al prossimo 30 aprile 2019.

Cambio di rotta sulle fatture di acquisto 2018/2019 “a cavallo d’anno”

Contrariamente a quanto riconosciuto dall’Agenzia con a circolare n. 1/E/2018 per le fatture a cavallo tra il 2017 e il 2018, va segnalato che, per effetto delle modifiche apportate all’articolo 1, D.P.R. 100/1998, le fatture datate 2018 ma ricevute (con prova di ricezione avente “data certa”) nel 2019 non sono più inseribili nelle liquidazioni periodiche del 2018 né nella dichiarazione annuale Iva relativa a tale annualità, bensì debbono necessariamente concorrere alla liquidazione periodica riferita al periodo di ricezione (il 2019) o entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa a detto ultimo periodo (modello dichiarazione Iva 2020).

In prossimità della scadenza del 30 aprile 2019 ovvero del termine di presentazione della dichiarazione Iva annuale relativa al periodo d’imposta 2018 (dichiarazione Iva 2019) si invita pertanto la Clientela a verificare la presenza di fatture di acquisto datate 2018 che abbiamo una data “certa” di ricevimento nel 2018, al fine di distinguerle da quelle che al contrario hanno avuto “data certa” di ricezione nel 2019.

Le prime, infatti, anche sulla base dei ricordati criteri forniti dall’Agenzia con la circolare n. 1/E/2018, devono essere necessariamente inserite nel prossimo modello di dichiarazione annuale in scadenza il prossimo 30 aprile 2019, pena l’impossibilità di esercitare il relativo diritto della detrazione.

Infine, sempre con la circolare n. 1/E/2018 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’effettività del diritto alla detrazione e il principio di neutralità dell’Iva sono, in ogni caso, garantiti dall’istituto della dichiarazione integrativa a favore, con la quale è possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato l’indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d’imposta o di una minore eccedenza detraibile. Nel caso quindi della fattura datata 2018 e ricevuta con data “certa” nel 2018, che non venga inserita nel modello di dichiarazione annuale Iva 2019 entro il prossimo 30 aprile 2019, sarà sempre possibile, al fine di guadagnare comunque la detrazione, presentare una dichiarazione integrativa della citata dichiarazione Iva 2019, entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione del modello originario. Tale ultima soluzione, tuttavia, comporta secondo l’Agenzia l’applicabilità delle sanzioni per la violazione degli obblighi di registrazione.

 

Diverso trattamento delle note di variazione

Con la risposta n. 55 del 14 febbraio 2019 l’Agenzia delle entrate è intervenuta in merito alle disposizioni dettate dall’articolo 26 del decreto Iva in tema di note di variazione. Secondo l’Amministrazione finanziaria non è possibile fare ricorso alla nota di variazione in diminuzione (la cosiddetta nota di credito) una volta che siano decorsi i termini per l’esercizio del diritto alla detrazione individuati dal comma 1 dell’articolo 19 del decreto Iva, così come modificato di recente ad opera del D.L. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. 96/2017.

L’attuale versione del citato articolo 19 comma 1 prevede, infatti, che la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.

Ne deriva pertanto che, per le note di variazione emesse dal 1° gennaio 2017 in poi, la detrazione può essere operata non più, come avvenuto in precedenza, al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto, bensì nel termine più breve attualmente previsto. Questo aspetto, unitamente al fatto che per la nota di variazione non esiste un vero e proprio “momento di ricezione” (la detrazione, infatti, va a beneficio del soggetto che emette il documento di rettifica), restringe non di poco il termine entro il quale poter esercitare la detrazione dell’Iva evidenziata nella nota di variazione.

Volendo esemplificare, se un contribuente che si è precedentemente insinuato in un fallimento che si è chiuso definitivamente (secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia con la circolare n. 77/E/2000) in data 27 dicembre 2018 (il cosiddetto “presupposto” che legittima l’emissione della nota di credito), volesse recuperare l’Iva dovrebbe farlo non oltre il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui tale presupposto è sorto, e cioè la dichiarazione Iva 2109 relativa all’anno 2018 che come è noto scade il 30 aprile 2019. Se quel contribuente, tuttavia, si “accorge” della chiusura della procedura concorsuale solo in data 4 maggio 2019, secondo la recente interpretazione dell’Agenzia quell’Iva sarà definitivamente persa non potendo il contribuente fare ricorso allo strumento della dichiarazione integrativa a favore. Nell’affermare questa tesi, l’Agenzia precisa che la nota di credito rappresenta una facoltà e non un obbligo mentre la dichiarazione integrativa ha la mera funzione di correggere errori e omissioni e non anche il mancato esercizio di facoltà.

Alla luce di detta interpretazione si invitano pertanto la Clientela a verificare, in vista della prossima scadenza del 30 aprile 2019, la sussistenza di eventuali presupposti che legittimano l’emissione di una nota di variazione in diminuzione verificatisi fino al 31 dicembre 2018.

 

 

ESTEROMETRO: INVIO DEI DATI RELATIVI AI PRIMI 3 MESI DEL 2019

Il comma 3-bis dell’articolo 1, D.Lgs. 127/2015 prevede che tutti i soggetti passivi Iva indicati nel precedente comma 3 (e, dunque, quelli “residenti o stabiliti nel territorio dello Stato”) devono trasmettere “telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3”.

Si tenga presente che i soggetti esteri cosiddetti “identificati”, e cioè coloro che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia o si sono identificati direttamente in Italia vanno considerati come soggetti “non stabiliti”. Al contrario, i soggetti esteri che hanno in Italia una stabile organizzazione sono considerati al pari dei soggetti passivi nazionali e quindi “stabiliti in Italia”.

 

Termini per l’invio dei dati

Per quanto riguarda i termini entro i quali effettuare la trasmissione telematica, sempre il comma 3-bis dell’articolo 1 D.Lgs. 127/2015 prevede che “la trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione”.

 

Con il D.P.C.M. datato 27 febbraio 2019 è stato disposto il differimento al 30 aprile 2019 del termine entro il quale effettuare l’invio telematico dei dati in esame relativamente alle operazioni dei mesi di gennaio e febbraio 2019, tenendo anche conto che sempre il 30 aprile 2019 rappresenta il termine “a regime” entro il quale inviare l’“esterometro” relativo alle operazioni del mese di marzo 2019.

 

Si tenga infine presente che – in relazione ai soggetti passivi Iva che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop – il citato D.P.C.M. fissa al 31 maggio 2019 il termine per l’invio all’Agenzia delle entrate dell’esterometro relativo ai mesi di marzo e aprile 2019.

 

Ambito soggettivo

Sono quindi tenuti ad assolvere all’adempimento dell’esterometro tutti i soggetti passivi Iva italiani (sia in qualità di cedenti/prestatori che di acquirenti/committenti) di cui al comma 3 del citato articolo 1 D.Lgs. 127/2015, norma che individua i soggetti tenuti alla fatturazione elettronica dallo scorso 1° gennaio 2019.

Il richiamo ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015 comporta peraltro che sono esonerati dall’obbligo di presentazione dello spesometro estero:

  • i contribuenti minimi e forfetari;
  • i produttori agricoli in regime di esonero ai sensi dell’articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972;
  • i soggetti in regime forfetario di cui alla L. 398/1991 che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi commerciali non superiori a 65.000 euro.

Sulla base delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate (si veda da ultimo la risposta n. 85 del 27 marzo 2019) si deve poi tenere presente che ai fini dell’adempimento telematico è rilevante soltanto la circostanza che la controparte del soggetto passivo Iva italiano (cedente/prestatore o acquirente/committente) non sia stabilita in Italia, indipendentemente dalla natura della stessa (non rileva cioè il fatto che il soggetto estero sia o meno un soggetto passivo Iva).

Di conseguenza, anche il soggetto estero che risulti “identificato” in Italia (che come detto deve ritenersi “non stabilito”), non è obbligato né ad emettere né a ricevere fatture elettroniche.

 

 

Ambito oggettivo

Dal punto di vista oggettivo si evidenzia che non è significativo il fatto che l’operazione sia o meno rilevante ai fini Iva nel territorio nazionale (l’invio della comunicazione va quindi effettuato a prescindere dal fatto che, in applicazione degli articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972, l’operazione risulti territorialmente rilevante in Italia ovvero in altro Stato UE/extra UE).

Sotto il profilo delle esclusioni oggettive va altresì tenuto presente che non vanno inserite nell’esterometro le operazioni:

  • per le quali viene emessa bolletta doganale;
  • poste in essere con il soggetto estero per le quali viene emessa fattura elettronica che transita attraverso il sistema di interscambio (SdI) utilizzando il codice destinatario “XXXXXXX”.  

In relazione a quest’ultimo punto si tenga presente che, come precisato dall’Agenzia delle entrate nella faq n. 30 del 27 novembre 2018, qualora l’operatore Iva residente o “stabilito” decida di emettere la fattura elettronica nei confronti dell’operatore Iva estero “identificato”, riportando in fattura il numero di partita Iva italiano di quest’ultimo, sarà possibile inviare allo SdI il file della fattura elettronica inserendo quale codice destinatario il valore “0000000” (e non le sette X), a meno che il cliente estero identificato in Italia non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico (pec o codice destinatario).

Fatture emesse a turisti extra UE (applicazione Otello)ù

Per le fatture cosiddette “tax free” inviate tramite la piattaforma OTELLO non occorre spedire anche l’esterometro e non occorre nemmeno trasmettere nuovamente la fattura elettronica allo SdI. Nella sezione “Consultazione–Fatture elettroniche e altri dati Iva” sono riportate anche le fatture “tax free shopping” emesse dall’operatore Iva residente o stabilito in Italia.

Contenuto dell’esterometro

Formano oggetto di comunicazione i dati delle cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate/ricevute verso/da soggetti non stabiliti in Italia.

Nello specifico, come evidenziato dall’Agenzia delle entrate nel provvedimento del 30 aprile 2018, vanno comunicate le seguenti informazioni:

  • dati identificativi del cedente/prestatore;
  • dati identificativi dell’acquirente/committente;
  • data del documento comprovante l’operazione;
  • data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
  • numero del documento, base imponibile, aliquota Iva e imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’applicazione dell’imposta, tipologia (“natura”) dell’operazione.

Come previsto per lo spesometro, adempimento in vigore fino al periodo d’imposta 2018, la “natura” dell’operazione va indicata, in alternativa all’imposta, nel caso in cui in fattura non sia applicata o esposta l’Iva.

Le codifiche da utilizzare per la compilazione dell’esterometro, sia per quanto riguarda la “tipologia documento” che la “natura operazione”, sono le medesime già utilizzate per la compilazione dello “spesometro”.

 

Sanzioni

Dal punto di vista delle sanzioni l’articolo 11, comma 2-quater, D.Lgs. 471/1997 prevede che in caso di omessa trasmissione o trasmissione di dati incompleti e/o inesatti è applicabile la sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, nel limite di 1.000 euro per ciascun trimestre.

La sanzione viene ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

In caso di reiterate violazioni non risulta applicabile il cumulo giuridico previsto dall’articolo 12, D.Lgs. 472/1997.

 

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 APRILE AL 15 MAGGIO 2019

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti, col commento dei termini di prossima scadenza.

 

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7 D.L. n. 70/2011.

 

SCADENZE FISSE

16

aprile

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di marzo 2019 (codice tributo 6003).

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

 

Versamento dei contributi Inps

Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di marzo 2019, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

 

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

–  sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef;

–  sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;

–  sui redditi di lavoro autonomo;

–  sulle provvigioni;

–  sui redditi di capitale;

–  sui redditi diversi;

–  sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;

–  sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

 

Versamento ritenute da parte condomini

Scade il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

 

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

Versamento saldo Iva 2019

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2018, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto di pagare il saldo Iva ratealmente, devono versare la seconda rata con applicazione degli interessi.

17

aprile

Ravvedimento versamenti entro 30 giorni

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 18 marzo 2019.

20

aprile

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di marzo 2019, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

23

aprile

Bollo virtuale su fatture elettroniche

Scade il termine per il pagamento, in unica soluzione, dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno 2019.

26

aprile

Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile e trimestrale, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese o trimestre precedente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

aprile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di febbraio 2019.

 

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di marzo 2019.

 

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione

Scade il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° aprile 2019.

 

Rottamazione ter

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata” dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

 

Saldo e Stralcio

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione per estinzione dei debiti riservata alle persone fisiche in situazione di grave e comprovata difficoltà economica (ISEE del nucleo familiare non superiore a 20.000 euro).

 

Modello TR

Scade oggi il termine per la presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale.

Comunicazione dei compensi riscossi da parte di strutture sanitarie private

Ultimo giorno per la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate da parte delle strutture sanitarie private, assoggettate al sistema di riscossione accentrata dei compensi, della comunicazione relativa ai compensi percepiti nell’anno precedente.

 

Dichiarazione Iva 2019

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione Iva 2018 relativa al periodo d’imposta 2018.

 

Approvazione bilancio 120 giorni società di capitali

Scade oggi il termine per l’adunanza assembleare di approvazione del bilancio senza rinvio al termine lungo.

 

Bonus Autotrasportatori

Scade il termine per gli esercenti l’attività di autotrasporto merci in conto proprio o per conto terzi, il termine per presentare apposita istanza al fine di al beneficio sulla spesa di gasolio uso autotrazione utilizzato per il rifornimento di veicoli con massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate nel trimestre precedente.

 

Dichiarazione dei redditi de cuius

Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per gli eredi dei soggetti deceduti a decorrere dal 1° giugno 2018.

 

Esterometro

Scade il termine per la presentazione del primo esterometro relativo al periodo gennaio, febbraio e marzo 2019 relativo alle operazioni attive e passive certificate da fattura poste in essere con soggetti esteri non stabiliti nei confini dello Stato.

15

maggio

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

 

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

 

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Stesse disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

 

 

La presente circolare è stata elaborata dagli studi scriventi sulla base di circolari redatte da società ed enti specializzati, convenzionati con gli studi stessi.