NOTIZIE FLASH, DICHIARAZIONI IMU E TASI PER L’ANNO 2018, OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI, PRINCIPALI SCADENZE

Newsletter n. 9/2019

 

14 giugno 2019

 

Argomenti trattati:

– NOTIZIE FLASH

– DICHIARAZIONI IMU E TASI PER L’ANNO 2018

– OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

– PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GIUGNO AL 15 LUGLIO 2019

 

NOTIZIE FLASH

Innalzamento dell’importo complessivo per l’emissione della fattura semplificata

L’art. 21-bis co.1 del D.P.R. 633/1972 stabilisce che la fattura può essere emessa in modalità semplificata se di ammontare complessivo non superiore a 100 euro o se è rettificativa di precedenti fatture ai sensi dell’art. 26. L’art. 21-bis co. 3 rimanda l’innalzamento del limite di importo della fattura elettronica fino a 400 euro al Ministero dell’economia e delle finanze. La fattura semplificata è caratterizzata dalla richiesta di un minor numero di elementi informativi rispetto agli elementi prescritti per le fatture ordinarie dall’art. 21, co. 2, lett. c) del D.P.R. 633/1972. Nella fattura semplificata, inoltre, l’operazione può essere descritta in modo sintetico e non è richiesta la distinta esposizione dell’imponibile e dell’imposta. E’ vietato emettere fattura semplificata per le cessioni intracomunitarie e per alcune tipologie di operazioni non soggette ad Iva per difetto del requisito della territorialità (ai sensi dell’art. 21 co. 6-bis del D.P.R. 633/1972). Il decreto Mef del 10 maggio 2019 ha ampliato la facoltà di emettere la fattura semplificata per fatture di ammontare complessivo fino a 400 euro ed è in vigore dal 24 maggio 2019 (Ministero dell’economia e delle finanze, decreto 10/5/2019).

DICHIARAZIONI IMU E TASI PER L’ANNO 2018

Entro il 1° luglio 2019 (il termine sarebbe il 30 giugno, che quest’anno cade di domenica) è in scadenza la presentazione della dichiarazione relativa all’Imu e alla Tasi. Entro il medesimo termine deve altresì essere presentato il modello Imu Tasi Enc riguardante la situazione immobiliare 2018 degli Enti non commerciali.

 

Dichiarazione Imu

La dichiarazione Imu va resa al Comune entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta: pertanto, entro il prossimo 30 giugno 2019 (posticipato al 1° luglio), occorrerà comunicare le variazioni intervenute nel corso del 2018.

Tale presentazione deve necessariamente essere effettuata utilizzando il prescritto modello ministeriale.

Come da sempre avveniva ai fini Ici, anche ai fini Imu la dichiarazione va resa solo per gli immobili interessati da variazioni suscettibili di produrre una modifica sul calcolo del tributo dovuto: qualora nulla sia variato, non è dovuta alcuna comunicazione al Comune.

Si ricorda comunque che sono moltissime le fattispecie di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione: si pensi, in particolare, al fatto che i trasferimenti immobiliari sono in generale esonerati in quanto le informazioni sono recepite dal Comune attraverso l’atto di voltura che il notaio inoltra alla conservatoria dei registri immobiliari.

Per una dettagliata analisi dei casi di esonero si vedano le istruzioni al modello di variazione.

Va comunque ricordato che la dichiarazione Imu va presentata quando si verifica una delle seguenti situazioni:

  • fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
  • fabbricati di interesse storico o artistico;
  • fabbricati per i quali il Comune ha (eventualmente) deliberato una riduzione dell’aliquota (immobili dei soggetti Ires e immobili locati o affittati);
  • fabbricati merce invenduti;
  • terreni agricoli o edificabili in relazione ai quali Coltivatori diretti e Imprenditori agricoli professionali beneficiano delle agevolazioni stabilite dalla norma.

Vi sono poi una serie di altre situazioni, elencate dalle istruzioni alla compilazione del modello, in cui il Comune non è in possesso delle necessarie informazioni per la verifica del corretto calcolo dell’imposta; si ricordano, in particolare, il caso dei beni in leasing, le compravendite o modifiche di valore di un’area edificabile, l’intervenuta esenzione sui fabbricati, l’indicazione dei valori contabili dei fabbricati D, ecc.. In queste situazioni occorre procedere alla presentazione del modello Imu.

Dichiarazione Tasi

Il modello di dichiarazione approvato ai fini Imu vale anche ai fini del tributo per i servizi indivisibili (Tasi).

Con la risoluzione n. 3/DF/2015 il Ministero ebbe modo di precisare che il modello di dichiarazione Tasi deve essere unico e valido su tutto il territorio nazionale, per cui non hanno alcuna validità i modelli predisposti dai vari Comuni: la dichiarazione resa ai fini Imu (ove la presentazione sia dovuta) è quindi da considerarsi valida anche ai fini Tasi.

Dichiarazione Imu Tasi Enc

Il prossimo 30 giugno (anche in questo caso il termine deve intendersi posticipato 1° luglio) è in scadenza la presentazione delle dichiarazioni Imu e Tasi per il 2018, relative agli Enti non commerciali; l’obiettivo di tale dichiarazione è quello di dare conto, a ciascun Comune di ubicazione, degli immobili in relazione ai quali il contribuente può far valere, integralmente o in parte, l’esenzione ai fini dei tributi locali prevista dall’articolo 7, lettera i), D.Lgs. 504/1992.

La dichiarazione avrà effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si siano verificate modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Per tale motivo, se per il 2018 nulla è cambiato rispetto alla situazione dell’anno precedente, non vi è alcuna necessità di presentare detta dichiarazione.

A differenza delle dichiarazioni relative agli altri soggetti (che vanno rese al singolo Comune su supporto cartaceo), i modelli degli Enti non commerciali (uno per ciascun Comune di ubicazione degli immobili) devono essere inviati esclusivamente in forma telematica.

 

OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVO

Come noto l’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015 – novellato ad opera dell’articolo 17 D.L. 119/2018 – dispone che i soggetti che effettuano le attività di commercio al minuto e assimilate di cui all’articolo 22 D.P.R. 633/1972, memorizzino elettronicamente e trasmettano telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Per effetto delle citate modifiche accade che:

  • a partire dal 1° luglio 2019, per i soggetti con volume d’affari relativo all’anno 2018 superiore a 400.000 euro (dato da verificare nel quadro VE del modello di dichiarazione annuale Iva 2019, il cui termine di presentazione è scaduto lo scorso 30 aprile) è prevista l’entrata in vigore dell’obbligo di inviare telematicamente i suddetti corrispettivi all’Agenzia delle entrate;
  • dal 1° gennaio 2020 l’obbligo diviene generalizzato per tutte le imprese a prescindere dalla misura del volume d’affari;
  • viene demandato ad uno specifico decreto del Mef l’individuazione di eventuali specifici esoneri dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, in ragione della tipologia di attività esercitata.

Con precedente informativa abbiamo dato conto della pubblicazione del provvedimento direttoriale n. 99297 del 18 aprile 2019 con il quale l’Agenzia delle entrate ha dettato le procedure tecniche per assolvere al predetto obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, rinviando l’aggiornamento riguardante il D.M. che stabilisce gli specifici esoneri dal predetto obbligo.

È quindi con il recente D.M. Economia e Finanze del 10 maggio 2019 che vengono finalmente individuate le fattispecie di esonero dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Va in primo luogo evidenziato, come confermato dal citato decreto, che in questa fase di prima applicazione gli esoneri ivi previsti sono da considerarsi transitori e non definitivi.

 

Nello specifico l’articolo 1 D.M. 10 maggio 2019 stabilisce che l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, non si applica:

  1.        alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, già previste dall’articolo 2 D.P.R. 696/1996;
  2.        alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;
  3.        fino al 31 dicembre 2019, alle operazioni effettuate in via marginale rispetto a quelle esonerate ai punti precedenti o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione elettronica; sono considerate effettuate in via marginale, le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all’1% del volume d’affari complessivo dell’attività esaminata dell’anno 2018;
  4.        alle operazioni effettuate a bordo di mezzi trasporto (ad esempio navi, aerei, treni) nel corso di un trasporto internazionale.

Il successivo articolo 2, inoltre, prevede che restino invariate le disposizioni relative alle cessioni di carburanti e cessioni di beni o servizi effettuata tramite distributori automatici (c.d. “distributori altamente automatizzati” e “vending machine”).

Per quanto riguarda le cessioni di beni e prestazioni di servizi c.d. “non oil” effettuate da quest’ultimi che rientrerebbero invece nell’obbligo, in analogia con quanto previsto genericamente per le “operazioni marginali” di cui alla lettera c), fino al 31 dicembre 2019 gli esercenti impianti di distribuzione di carburante sono esonerati anche per tali operazioni qualora i compensi/ricavi non superino l’1% del volume di affari complessivo dell’anno 2018.

Il citato D.M. specifica comunque che le operazioni rientranti nell’ambito della deroga (diverse da quelle indicate nelle precedenti lettere a e b) continueranno ad essere annotate nel registro dei corrispettivi e, quando previsto, sarà necessario il rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale tradizionale al cliente.

Da ultimo, l’articolo 3 del D.M. in commento, a conferma della transitorietà delle descritte ipotesi di esonero, rimanda a specifici nuovi decreti del Mef, l’individuazione delle relative date a partire dalle quali verranno meno gli esoneri dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri previsti dall’attuale disciplina.

 

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GIUGNO AL 15 LUGLIO 2019

 

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti, col commento dei termini di prossima scadenza.

 

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7 D.L. n. 70/2011.

Si precisa che non sono state prese in considerazione le scadenze di versamento relative al modello Redditi 2019 in quanto si è in attesa dell’annunciata proroga e delle nuove date di scadenza, che saranno oggetto di successiva comunicazione.

SCADENZE FISSE

17

giugno

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

 

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

 

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

 

Imu e Tasi

Scade oggi il versamento del primo acconto dell’imposte Imu e Tasi per il 2019.

 

Versamenti Iva mensili

Scade il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di maggio 2019 (codice tributo 6005).

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

 

Versamento dei contributi Inps

Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di maggio 2019, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

 

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

–  sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef;

–  sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;

–  sui redditi di lavoro autonomo;

–  sulle provvigioni;

–  sui redditi di capitale;

–  sui redditi diversi;

–  sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;

–  sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

 

Versamento ritenute da parte condomini

Scade il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

 

Versamento saldo Iva 2019

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2018, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto di pagare il saldo Iva ratealmente, devono versare la quarta rata con applicazione degli interessi, codice tributo 6099.

 

Ravvedimento versamenti entro 30 giorni

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro il 16 maggio 2019.

 

20

giugno

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di maggio 2019, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

 

25

giugno

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

 

1

luglio

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di aprile 2019.

 

5 per mille: conferma agevolazione

I soggetti che vogliono beneficiare dell’agevolazione e che hanno manifestato intenzione di accedere per la prima volta al beneficio nel 2019 e per coloro che ne hanno fatto richiesta per gli anni 2017 e/o precedenti ma non nell’anno 2018 devono inviare entro oggi a mezzo lettera raccomandata o Pec la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà confermativa dell’agevolazione.

 

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di maggio 2019.

 

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione

Scade il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° giugno 2019.

 

15

luglio

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

 

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

 

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

 

La presente circolare è stata elaborata dagli studi scriventi sulla base di circolari redatte da società ed enti specializzati, convenzionati con gli studi stessi.