NOTIZIE FLASH, ESPORTATORI ABITUALI: NOVITA’ IN TEMA DI DICHIARAZIONI D’INTENTO, ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2020 PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI, TASSA DI CC.GG. SUI LIBRI SOCIALI PER L’ANNO 2020, CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI NEL 2019, PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MARZO AL 15 APRILE 2020

Newsletter n. 5/2020

 

10 marzo 2020

 

Argomenti trattati:

 – NOTIZIE FLASH

– ESPORTATORI ABITUALI: NOVITA’ IN TEMA DI DICHIARAZIONI D’INTENTO

– ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2020 PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI

– TASSA DI CC.GG. SUI LIBRI SOCIALI PER L’ANNO 2020

– CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI NEL 2019

– PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MARZO AL 15 APRILE 2020

 

NOTIZIE FLASH

Enasarco: fissati i minimali contributivi e i massimali provvigionali per il 2020

A decorrere dal 1° gennaio 2020, gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali sono così determinati:

– per gli agenti plurimandatari, il massimale provvigionale per ciascun rapporto di agenzia è pari a 25.682 euro e il minimale contributivo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 431 euro;

– per gli agenti monomandatari, il massimale provvigionale per ciascun rapporto di agenzia è pari a 38.523 euro e il minimale contributivo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 861 euro (Fondazione Enasarco, notizie sito web, 19/02/2020).

 

Accordo per il credito 2019

L’Accordo per il credito 2019, firmato il 15 novembre 2018 tra l’Associazione Bancaria Italiana (Abi) e le Associazioni imprenditoriali, prevede l’iniziativa “Imprese in ripresa 2.0”, cioè la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti di:

– sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti e dei contratti di leasing;

– allungare la scadenza dei finanziamenti delle Pmi.

È stato recentemente pubblicato l’elenco aggiornato delle banche e degli intermediari finanziari, disponibile al link https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo%20credito%202019/Banche%20aderenti/Banche%20aderenti.pdf, aderenti all’iniziativa in vigore fino al 31 dicembre 2020. Il modulo di richiesta di una delle misure previste è disponibile al link https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo%20credito%202019/Modulo%20richiesta%20imprese%202019_Accordo%202019.pdf (Associazione Bancaria Italiana, Misura imprese in ripresa 2.0, 25/02/2020).

 

 

ESPORTATORI ABITUALI: NOVITA’ IN TEMA DI DICHIARAZIONI D’INTENTO

Con l’articolo 12-septies D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (il cosiddetto Decreto Crescita) sono state introdotte rilevanti novità nella disciplina delle lettere d’intento che l’esportatore abituale emette al fine di ottenere la non imponibilità sulle fatture ricevute dai propri fornitori.

Le semplificazioni introdotte dal citato provvedimento sono così riassumibili:

  • abolizione dell’obbligo di consegna della lettera d’intento al fornitore da parte dell’esportatore abituale;
  • abolizione dell’obbligo di annotazione delle dichiarazioni d’intento in appositi registri (sia per l’esportatore abituale che per il fornitore);
  • abolizione della consegna in Dogana della copia cartacea della dichiarazione d’intento (dispensa, peraltro, già prevista dall’Agenzia delle dogane con la nota n. 58510/2015);
  • obbligo di indicazione nella fattura del fornitore degli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento inviata telematicamente dall’esportatore abituale, in luogo del riporto degli estremi (data e numero) della medesima;
  • deciso inasprimento delle sanzioni di cui all’articolo 7, comma 4-bis, D.Lgs. 471/1997 che nella nuova versione prevede l’irrogazione della sanzione proporzionale che va dal 100 al 200% dell’imposta in luogo della precedente sanzione fissa che va da 250 a 2.000 euro, per il fornitore che effettua operazioni in regime di non imponibilità senza aver prima verificato l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle entrate da parte dell’esportatore abituale.

Rimane invece confermato l’obbligo dell’esportatore abituale di trasmettere telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle entrate che rilascia apposita ricevuta.

 

Nonostante la decorrenza delle richiamate disposizioni sia stata prevista già dallo scorso 1° gennaio 2020, si era comunque in attesa dell’emanazione del relativo provvedimento attuativo che avrebbe dovuto chiarire gli aspetti operativi conseguenti alle richiamate semplificazioni.

In assenza della tempestiva emanazione del citato provvedimento, molti fornitori hanno pertanto continuato a seguire la vecchia procedura (indicazione in fattura di numero e data della lettera d’intento e annotazione della stessa sul registro), tenendo comunque conto delle novità introdotte (indicazione degli estremi della ricevuta telematica della dichiarazione trasmessa dall’esportatore), anche alla luce dell’importante inasprimento di sanzioni applicabili al fornitore citate in precedenza.

È solo in data 27 febbraio 2020 che l’Agenzia delle entrate pubblica, finalmente, l’atteso provvedimento direttoriale n. 96911/2020 con il quale viene data attuazione alle richiamate previsioni contenute nell’articolo 12-septies, D.L. 34/2019.

In particolare il provvedimento:

  • aggiorna il modello di dichiarazione d’intento (modello DI) e le relative istruzioni (l’aggiornamento si sostanzia nella mancanza dello spazio riservato all’indicazione del numero progressivo assegnato alla dichiarazione d’intento da trasmettere e all’anno di riferimento);
  • introduce una nuova funzionalità nel “cassetto fiscale” del fornitore (consultabile tanto dallo stesso fornitore quanto da un intermediario abilitato da esso delegato), inserendovi i dati relativi alle dichiarazioni d’intento trasmesse dagli esportatori abituali e recanti, evidentemente, i dati identificati del fornitore (il provvedimento chiarisce che le nuove funzionalità saranno disponibili a partire dal 2 marzo 2020).

 

Utilizzo vecchio modello DI

Per quanto riguarda gli esportatori abituali, negli scorsi mesi questi hanno utilizzato il previgente modello di dichiarazione d’intento; nel provvedimento viene chiarito che tale modello può ancora essere utilizzato per altri 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento. Posto che è opportuno iniziare quanto prima a utilizzare il nuovo schema di lettera d’intento, questa precisazione soprattutto esclude che le dichiarazioni già inviate debbano essere oggetto di un nuovo invio all’Agenzia delle entrate.

 

Ancorché non direttamente esplicitato, alla luce delle richiamate disposizioni attuative, è ragionevole pensare che il quadro VI del modello Iva nel quale il fornitore (ancora per l’anno 2019) riepiloga i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute verrà eliminato a partire dal modello Iva 2021 per l’anno 2020.

In conclusione si osserva che, seppur le novità introdotte intervengono nell’ottica di semplificazione degli adempimenti nei rapporti tra gli esportatori abituali e i propri fornitori, mettendo direttamente a conoscenza questi ultimi della “richiesta” avanzata dai primi, è ragionevole attendersi comunque una comunicazione informale da parte dell’esportatore abituale, anche considerato che i fornitori potrebbero non avere la percezione che il loro cliente riveste detta qualifica e non potendo pensare che, per ogni fattura emessa, gli stessi fornitori debbano preventivamente consultare le informazioni contenute nel cassetto fiscale.

 

 

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2020 PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Con la circolare n. 28 del 17 febbraio 2020 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti.

 

L’articolo 24, comma 22, D.L. 201/2011 ha stabilito che dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’Inps vengano annualmente incrementate prima di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali fino a raggiungere la misura del 24%.

 

Le percentuali si rendono applicabili in primis sul minimale ovvero sul reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e commercianti. Va ricordato che per l’anno 2020 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 78.965 euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996 e pari a 103.055 euro per gli altri soggetti.

Il contributo minimale per il 2020 risulta essere:

 

  Artigiani Commercianti
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni) 3.836,16 3.850,52
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni 3.501,15 3.515,50

 

Il contributo 2020 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef prodotti nel 2020, in particolare per la quota eccedente il minimale di 15.953 euro in base alla seguente ripartizione:

 

  Scaglione di reddito Artigiani Commercianti
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni) fino a 47. 379,00 24% 24,09%
da 47.380,00 25% 25,09%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni fino a 47.379,00 21,90% 21,99%
da 47.380,00 22,90% 22,99%

 

Una riduzione è prevista nella misura del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età già pensionati presso le gestioni dell’Inps.

I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo d’imposta 2019 e degli acconti per il periodo d’imposta 2020 sono correlati alla scadenza per il versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi:

  • l’eventuale saldo per il 2019 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2020 devono essere versati entro il 30 giugno 2020 (con possibilità di essere rateizzati);
  • il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2020 deve essere versato entro il 30 novembre 2020;
  • i quattro importi fissi di acconto calcolati per il 2020 relativi al reddito minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del 18 maggio 2020, 20 agosto 2020, 16 novembre 2020 e 16 febbraio 2021.
Si ricorda che l’Inps già dal 2013 non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni vanno prelevate a cura del contribuente o di un suo delegato, nella sezione “Dati del modello F24” del cassetto previdenziale per artigiani e commercianti.

 

TASSA DI CC.GG. SUI LIBRI SOCIALI PER L’ANNO 2020

Il prossimo 16 marzo 2020 le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali e i consorzi costituiti fra gli stessi, nonché gli enti commerciali, devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per il 2020.

Si tratta di un versamento forfettario da effettuarsi annualmente a prescindere dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine, nella misura di:

 

309,87 euro generalità delle società
516,46 euro società con capitale sociale al 1° gennaio 2020 superiore a 516.456,90 euro.

 

Resta in vigore anche l’obbligo, all’atto della vidimazione dei libri sociali, di apporre la marca da bollo nella misura di 16 euro ogni 100 pagine. In occasione della vidimazione sarà necessario esibire alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) il versamento della tassa di concessione governativa eseguito per l’anno in corso.

 

Soggetti esclusi

Sono esclusi dal pagamento della tassa di concessione governativa:

  • le società di persone;
  • le società cooperative;
  • le società di mutua assicurazione;
  • gli enti non commerciali;
  • le società di capitali sportive dilettantistiche.

Per tutti i soggetti sopra elencati, ad esclusione delle società di capitali sportive dilettantistiche, permane in ogni caso l’assoggettamento a imposta di bollo nella misura “doppia” (pari a 32 euro) da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari.

 

Libri per i quali è obbligatoria la vidimazione

La vidimazione iniziale è prevista solo per i libri sociali obbligatori di cui all’articolo 2421 cod. civ., in particolare si tratta di:

  • libro dei soci;
  • libro delle obbligazioni;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
  • ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

 

Si ricorda che i libri contabili previsti dal codice civile, ovvero libro giornale e libro degli inventari, non vanno vidimati ma numerati in maniera progressiva al momento dell’utilizzo, su di essi deve essere apposta, precedentemente all’utilizzo, una marca da bollo nella misura di 16 euro per ogni 100 pagine.

Quanto invece ai registri Iva e al registro beni ammortizzabili, essi non devono essere vidimati, sono soggetti a numerazione ma non all’apposizione della marca da bollo.

 

Versamento

Il versamento deve essere effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo 7085 nella sezione “Erario” e indicando, quale annualità, il 2020 (anno per il quale si versa la tassa).

Solo in sede di costituzione della società tale tassa va versata con bollettino postale

 

Sanzioni

L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

 

 

CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI NEL 2019

La certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata entro il 31 marzo 2020 ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, nell’anno 2019.

La certificazione Cupe non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.

Possono essere considerati utili anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale, verificandosi la presunzione di cui all’articolo 47, comma 1, Tuir (in questi casi, la società emittente ha l’obbligo di comunicare agli azionisti ed agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione ed il regime fiscale applicabile).

Il modello Cupe da utilizzare e le relative istruzioni sono disponibili al link

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/dichiarazioni/cupe-2020/modello-cupe-2020.

Particolare attenzione va prestata riguardo l’esposizione dei dividendi a cui risulta applicabile la nuova disciplina che ha equiparato il trattamento fiscale delle partecipazioni di natura qualificata a quelle di natura non qualificata con riferimento ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa, il cui prelievo è formato da una ritenuta a titolo d’imposta del 26%. Tale disposizione si applica facendo riferimento all’anno di produzione degli utili.

Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 – la cui distribuzione venga deliberata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2022 – continuano ad applicarsi le disposizioni del D.M. 26 maggio 2017 (pertanto, gli utili maturati entro il 31 dicembre 2017 avranno un trattamento differenziato a seconda che facciano riferimento a partecipazioni qualificate o non qualificate).

 

Utili e proventi corrisposti nel 2019 che vanno certificati

Il modello Cupe va consegnato da parte dei soggetti che hanno corrisposto le somme ai singoli percipienti entro il 31 marzo 2020 (non va trasmesso all’Agenzia delle entrate). I percettori degli utili dovranno utilizzare i dati contenuti nella certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi relativa al periodo d’imposta 2019.

Le somme da certificare mediante il modello Cupe fanno principalmente riferimento:

  • alle riserve di utili distribuite;
  • alle riserve di capitale distribuite;
  • agli utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ e in SIINQ (società di investimento immobiliare quotate o non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto;
  • ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
  • agli interessi (riqualificati come dividendi) dei finanziamenti eccedenti di cui all’art. 98 del Tuir (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate;
  • alle remunerazioni nei contratti di associazione in partecipazione o cointeressenza con apporto di capitale ovvero di capitale e opere e servizi.

L’obbligo di certificazione sussiste anche per i dividendi corrisposti a soggetti non residenti se assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva, per consentire agli stessi il recupero del credito d’imposta (nel Paese estero di residenza) per le imposte pagate in Italia.

Non devono essere certificati da parte delle società emittenti:

  • gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 27 e 27-ter D.P.R. 600/1973;
  • gli utili e i proventi relativi a partecipazioni detenute nell’ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all’articolo 7 D.Lgs. 461/1997.

Dividendi

Pertanto, prendendo a riferimento il caso più frequente di compilazione, ossia quello riguardante la distribuzione di riserve di utili ai soci di società di capitali non quotate e non trasparenti:

  • non dovrà essere rilasciata alcuna certificazione ai soci non qualificati in quanto il dividendo è stato erogato al netto della ritenuta a titolo d’imposta;
  • per i soci qualificati (coloro che possiedono una quota di partecipazione superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea o una quota di partecipazione al capitale superiore al 25%) una frazione del dividendo dovrà concorrere al reddito complessivo del percettore.

Va emessa la certificazione solo nel caso in cui sia avvenuta una distribuzione di utili formatisi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione è stata deliberata nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2022 e la cui erogazione è avvenuta nel 2019.

A seconda dell’anno di formazione della riserva di utili distribuita, affinché il socio possa conoscere da quale riserva è stato attinto il dividendo distribuito, andranno compilati:

  • – il punto 28 se il dividendo deriva da utili prodotti fino al 2007, che concorre alla formazione del reddito del percettore nella misura del 40%;
  • – il punto 29 se il dividendo deriva da utili prodotti dal 2008 al 2016, che concorre alla formazione del reddito del percettore nella misura del 49,72%;
  • – il punto 30 se il dividendo deriva da utili prodotti nel 2017, che concorre alla formazione del reddito del percettore nella misura del 58,14%.

 

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MARZO AL 15 APRILE 2020

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti, con il commento dei termini di prossima scadenza.

 

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7 D.L. 70/2011 e dalle indicazioni del D.L. 9/2020 in tema di CORONAVIRUS aventi valenza nazionale.

Per le zone rosse dell’emergenza CORONAVIRUS si rimanda al D.L. 9/2020 pubblicato in G.U. il 2 marzo 2020.

 

 

SCADENZE FISSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

marzo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

 

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

 

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

 

Tassa annuale vidimazione libri sociali

Scade oggi, per le società di capitali, il termine per il versamento della tassa annuale vidimazione libri sociali. La misura dell’imposta è pari a 309,87 euro. Qualora l’entità del capitale sociale esistente al 1° gennaio 2020 sia superiore a 516.456,90 l’imposta è dovuta nella misura di 516,46 euro. Il versamento deve essere effettuato mediante F24 utilizzando il codice tributo 7085 anno 2020.

 

Versamento saldo Iva 2020

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2019, risultante dalla dichiarazione annuale, devono versare il conguaglio annuale dell’Iva utilizzando il codice tributo 6099.

Il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo 2020.

Tutti i contribuenti possono scegliere di pagare il saldo Iva ratealmente, versando la prima rata entro il 16 marzo, in tale ipotesi l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre 2020.

 

Versamenti Iva mensili

Scade il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di febbraio 2020 (codice tributo 6002). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

 

Versamento dei contributi Inps

Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di febbraio 2020, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

 

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

– sui redditi di lavoro dipendente unitamente alle addizionali all’Irpef;

– sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;

– sui redditi di lavoro autonomo;

– sulle provvigioni;

– sui redditi di capitale;

– sui redditi diversi;

– sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;

– sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

 

Versamento ritenute da parte condomini

Scade il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

 

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

 

18

marzo

Ravvedimento versamenti entro 30 giorni

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 17 febbraio 2020.

 

20

marzo

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di febbraio 2020, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

 

25

marzo

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

 

 

 

31

marzo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUPE e CU 2020

Scade il termine per la consegna ai percettori delle certificazioni relative agli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti nel 2019, ovvero della consegna delle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilati e di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi sempre relativi al 2019.

CU 2020

Scade oggi, a seguito della proroga di cui al D.L. 9/2020, il termine di presentazione all’Agenzia delle entrate della CU 2020 qualora essa contenga informazioni da includere nella dichiarazione precompilata del percipiente (ad esempio, le informazioni riguardanti redditi di lavoro dipendente e assimilato).

 

Modello EAS

Scade l’invio del modello EAS per comunicare le variazioni intervenute nel 2019.

 

Corrispettivi telematici

Scade oggi il termine per l’invio telematico all’Agenzia delle entrate dei corrispettivi del mese di febbraio 2020, da parte dei soggetti obbligati dal 1° gennaio 2020 ma che non dispongono ancora del registratore di cassa telematico.

 

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di gennaio 2020.

 

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di febbraio 2020.

 

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione

Scade il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° marzo 2020.

 

FIRR

Scade oggi il termine di versamento del contributo annuale al fondo indennità risoluzione rapporto di agenzia.

 

Comunicazioni STS

Scade oggi il termine per l’invio telematico al Sistema tessera sanitaria dei dati delle spese veterinarie sostenute nel 2019.

 

 

 

 

 

 

 

15

aprile

  

 

 

 

 

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

 

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

 

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

 

 

 

 

 

La presente circolare è stata elaborata dagli studi scriventi sulla base di circolari redatte da società ed enti specializzati, convenzionati con gli studi stessi.