NOTIZIE FLASH, SCADENZE PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI, CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SUGLI ISA, PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 SETTEMBRE AL 15 OTTOBRE 2019

Newsletter n. 13/2019

 

12 settembre 2019

 

Argomenti trattati:

 – NOTIZIE FLASH

– SCADENZE PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

– CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SUGLI ISA

– PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 SETTEMBRE AL 15 OTTOBRE 2019

 

NOTIZIE FLASH

Accordo per il Credito 2019

Il nuovo “Accordo per il Credito 2019” firmato il 15 novembre 2018 tra l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le Associazioni imprenditoriali prevede l’iniziativa “Imprese in Ripresa 2.0”, cioè la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti di:

– sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti/leasing delle Pmi;

– allungare la scadenza dei finanziamenti delle Pmi.

È stato recentemente pubblicato l’elenco aggiornato delle banche e degli intermediari finanziari, disponibile al link

https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo%20credito%202019/Banche%20aderenti/Lista%20banche%20_30%20luglio2019.pdf, aderenti all’iniziativa in vigore fino al 31 dicembre 2020 (Associazione Bancaria Italiana, 31/7/2019).

 

 

SCADENZE PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Con la risoluzione n. 71 del 1° agosto 2019 l’Agenzia delle entrate è tornata sul tema della scadenza delle imposte specificando che nel caso di versamento in unica soluzione, per tutti i soggetti che hanno beneficiato della proroga, titolari o non titolari di partita Iva, la scadenza per il versamento delle imposte è fissata al:

–     30 settembre 2019 senza maggiorazione;

–     30 ottobre 2019 con maggiorazione dello 0,40%.

Nel caso di versamento rateizzato occorrerà distinguere a seconda che il soggetto interessato sia o meno titolare di partita Iva.

 

Per i soggetti titolari di partita Iva la prima rata, senza interessi, andrà versata entro il 30 settembre 2019; la seconda con interessi entro il 16 ottobre 2019 e la terza, sempre con interessi, entro il 18 novembre 2019.

Qualora i medesimi soggetti intendano avvalersi della maggiorazione dello 0,4% le medesime scadenze saranno posticipate. La prima rata dovrà versarsi entro il 30 ottobre 2019, con la maggiorazione dello 0,40 e senza interessi; la seconda entro il 18 novembre 2019 con maggiorazione e interessi.

 

Per i soggetti non titolari di partita Iva che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 Tuir il versamento della prima rata senza interessi deve avvenire entro il 30 settembre 2019, la seconda rata con interessi entro il 31 ottobre 2019, mentre la terza entro il 2 dicembre 2019 sempre con interessi.

Anche in questo caso, qualora i medesimi soggetti intendano avvalersi della maggiorazione dello 0,4% le medesime scadenze saranno posticipate. La prima rata con la maggiorazione dello 0,40 e senza interessi dovrà essere versata entro il 30 ottobre 2019, la seconda entro il 31 ottobre 2019 con la maggiorazione dello 0,40 e senza interessi, la terza con maggiorazione e interessi entro il 2 dicembre 2019.

 

Riepilogando:

 

 

TITOLARI DI PARTITA IVA

N. rata Scadenza Interessi Scadenza maggiorata Interessi
1 30 settembre 0 30 ottobre 0
2 16 ottobre 0,18 18 novembre 0,18
3 18 novembre 0,51

 

NON TITOLARI DI PARTITA IVA

N. rata Scadenza Interessi Scadenza maggiorata Interessi
1 30 settembre 0 30 ottobre 0
2 31 ottobre 0,33 31 ottobre 0
3 2 dicembre 0,66 2 dicembre 0,33

 

Con il richiamato documento di prassi l’Agenzia ha inoltre chiarito che:

–     il contribuente può comunque versare, prima del 30 settembre 2019, le somme dovute avvalendosi degli ordinari piani di rateazione, ma in tale ipotesi vanno versate, entro il 30 settembre 2019 le prime 4 rate, senza interessi;

–     nel caso di pagamento con maggiorazione occorrerà comunque aver versato entro il 30 settembre le prime 3 rate, senza maggiorazione e interessi;

–     qualora il contribuente decida di versare entro il termine del 30 settembre 2019 importi a libera scelta senza alcun piano di rateazione occorrerà determinare l’importo dovuto entro tale data secondo quanto detto sopra e versare l’eventuale differenza.

 

 

CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SUGLI ISA

 

Nella dichiarazione dei redditi 2019 per il periodo d’imposta 2018 debuttano gli Isa (indici sintetici di affidabilità fiscale) che vanno a sostituire i “vecchi” studi di settore.

Con la recente circolare n. 17/E/2019 l’Agenzia delle entrate, con evidente ritardo, ha fornito le prime indicazioni circa il funzionamento di tali nuovi strumenti.

Peraltro, va evidenziato come gli Isa 2019 siano un vero e proprio “cantiere aperto”, visto che il software è stato ripetutamente modificato (la versione 1.0.7 è stata rilasciata il 30 agosto 2019), ricordando che il provvedimento 9 agosto 2019 (pubblicato in G.U. il successivo 17 agosto) ha apportato modifiche alle modalità di elaborazione dei dati precalcolati, che potrebbe comportare la necessità per i contribuenti di effettuare un nuovo download dei dati messi a disposizione dall’Agenzia sul relativo cassetto fiscale.

Di seguito si segnalano i principali chiarimenti contenuti nella circolare n. 17/E/2019.

 

Benefici premiali

Gli Isa presentano poche differenze dal punto di vista compilativo (i modelli Isa sono infatti molto simili ai modelli studi di settore), ma vi sono 2 logiche nuove, di cui occorre tenere conto.

Gli Isa hanno infatti due finalità:

1.     individuare un livello di affidabilità al di sotto del quale stabilire una sorta di “pericolosità fiscale” del contribuente. Infatti, precisa l’Agenzia, i contribuenti che conseguiranno un risultato inferiore o uguale a 6 (questo è il livello prescelto con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 126200 del 10 maggio 2019) rischieranno di finire in liste selettive che dovrebbero guidare le future verifiche dell’Amministrazione finanziaria. Peraltro, gli indici sintetici di affidabilità fiscale sono altresì menzionati nella circolare n. 19/E/2019, dedicata ai controlli, appunto quale elemento che può guidare la selezione dei soggetti da sottoporre a verifica;

2.     attribuire i benefici premiali per i soggetti che conseguono determinati risultati dall’applicazione degli indici. Ai sensi del richiamato provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 maggio 2019 i benefici vengono attribuiti, in maniera differenziata a seconda del risultato, ai soggetti che conseguono un “voto” complessivo superiore a 8.

 

Effetti connessi alla posizione del contribuente Voto
Possibilità di compensare il credito imposte dirette del 2018, sino a 20.000 euro senza visto di conformità 8
Possibilità di compensare il credito Iva del 2019, ovvero quello trimestrale dei modelli TR presentati nel 2020, sino a 50.000 euro senza visto di conformità 8
Possibilità di richiedere a rimborso il credito Iva del 2019, ovvero quello trimestrale dei modelli TR presentati nel 2020, senza visto di conformità o polizza fideiussoria sino a 50.000 euro 8
Riduzione di 1 anno dei termini di controllo (nella circolare n. 17/E/2019 viene precisato che questo beneficio riguarda il solo reddito d’impresa/professionale) 8
Esclusione da accertamenti analitico induttivi 8,5
Esclusione dal regime delle società di comodo 9
Franchigia da accertamento sintetico da redditometro, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2 terzi il reddito dichiarato 9

 

In relazione alle compensazioni (il vantaggio più immediato e concreto tra quelli previsti), va ricordato esattamente quale sia il credito che fruisce del vantaggio, posto che tra dirette e Iva vi è lo slittamento di 1 anno:

·       ai fini Iva il vantaggio interessa la compensazione del credito risultante dalla dichiarazione annuale Iva relativa all’anno d’imposta 2019, nonché la compensazione dei crediti Iva infrannuali maturati nei primi 3 trimestri dell’anno d’imposta 2020. Nella circolare n. 17/E/2019 l’Agenzia evidenzia come il vincolo non riguarda l’anno di “competenza”, ma quello di presentazione del modello di compensazione. Quindi, se a marzo 2020 fosse utilizzato in compensazione un credito annuale 2019 per 50.000 euro senza apposizione del visto, un eventuale credito scaturente dall’istanza TR presentata per il primo trimestre e compensato sempre nel 2020 richiederebbe l’apposizione del visto di conformità;

·       ai fini delle imposte dirette il vantaggio è invece immediato e riguarda la compensazione del credito risultante dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all’Irap per il periodo d’imposta 2018. In relazione alla soglia di 20.000 euro relativa alle imposte dirette, l’Agenzia richiama la circolare n. 28/E/2014 dove si afferma che il limite superato il quale scatta l’obbligo di apporre il visto di conformità si riferisce alle singole tipologie di credito emergenti dalla dichiarazione. In altri termini, se dalla dichiarazione dei redditi emergono 2 diversi crediti d’imposta, ciascuno dei quali di ammontare inferiore al limite, ma complessivamente di importo superiore alla soglia, questi potranno essere utilizzati in compensazione senza apporre il visto di conformità (in altre parole, il limite di 20.000 euro va riferito al singolo codice tributo da utilizzare in compensazione).

Uno dei chiarimenti di maggiore interesse portati dalla circolare n. 17/E/2019 è la correlazione tra cause di esclusione dall’applicazione degli Isa (stabilite nell’articolo 9-bis, comma 6, D.L. 50/2017, che ricalcano per larghi tratti quelle già in passato previste per l’applicazione degli studi di settore) e la possibilità (o, per meglio dire, impossibilità) di ottenere i benefici premiali; quando si innesca una causa di esclusione, gli Isa non risultano applicabili (peraltro, non devono essere neppure compilati, salvo nel caso delle multi attività, ossia contribuenti che presentano attività secondarie con ricavi complessivamente superiori al 30% dei ricavi complessivi), quindi non se ne può invocare una applicazione facoltativa al fine di ottenere l’utilizzo dei benefici premiali.

 

CAUSE DI ESCLUSIONE DAGLI ISA

Gli Isa non si applicano:
– a chi ha iniziato o cessato l’attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa.
– a chi dichiara ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi Isa (in generale 5.164.569 euro).
– ai contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014 (forfetari), ovvero del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011 (minimi) e che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari.

Tra i soggetti che determinano il reddito in maniera forfetaria rientrano, precisa l’Agenzia delle entrate nella circolare n. 17/E/2019, le aziende agricole, costituite in forma giuridica di Snc/Sas/Srl, che svolgono in modo esclusivo attività agricola e che optano per la determinazione del reddito ai sensi dell’articolo 32 Tuir a seguito di opzione esercitata ai sensi dell’articolo 1, comma 1093, L. 296/2006.

– ai contribuenti che esercitano 2 o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati (multi attività).
– alle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
– ai soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, le attività di “Trasporto con taxi” (codice attività 49.32.10) o di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” (codice attività 49.32.20) di cui all’Isa AG72U.
– alle corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’Isa AG77U.
– dal 2019, ai soggetti del “terzo settore”, quali gli enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 80 D.Lgs. 117/2017, le organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’articolo 86 D.Lgs. 117/2017, le imprese sociali di cui al D.Lgs. 112/2017.

 

Come evidenziato nella circolare n. 17/E/2019, diversamente da quanto previsto nell’ambito della disciplina di studi di settore e parametri, le situazioni nelle quali si determina un periodo d’imposta di durata inferiore ai 12 mesi è sempre causa di esclusione dall’applicazione della disciplina degli Isa.

Sempre con riferimento ai casi in cui, per le più svariate ragioni, il periodo d’imposta del contribuente si interrompe e, quindi, presenta una durata inferiore ai 12 mesi, l’Agenzia delle entrate fornisce, utili indicazioni. In particolare, vengono considerate le operazioni straordinarie quali trasformazione, scissione e fusione d’azienda, conferimento, cessione e liquidazione.

A queste ipotesi, la recente circolare n. 17/E/2019, con un rimando alla precedente circolare n. 31/E/2008 dettata in tema di studi di settore, richiama anche le situazioni di acquisto o affitto d’azienda, successione o donazione d’azienda, in quanto anch’esse riconducibili a ipotesi di inizio o cessazione attività.

 

Dati precalcolati

Uno degli elementi caratterizzanti gli Isa rispetto ai precedenti studi di settore è il fatto che il calcolo viene effettuato tenendo in considerazione, oltre ai dati inseriti dal contribuente, anche ulteriori dati precalcolati dall’Agenzia delle entrate in relazione alla posizione di ciascun singolo contribuente (come si è detto, tali dati sono stati modificati con il D.M. 9 agosto 2019). I dati precalcolati devono essere utilizzati dai contribuenti interessati dall’applicazione degli Isa e sono resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.

Gran parte degli stessi, laddove risultino non corretti, possono, altresì, essere modificati; in tal caso l’Isa sarà ricalcolato con i dati modificati.

Nella circolare n. 17/E/2019, in relazione alla possibilità di modificare tali dati, si legge: “Nel caso in cui l’Isa venga calcolato dal contribuente senza modificare i dati forniti dall’Agenzia, l’esito dell’applicazione dello stesso sarà ordinariamente non soggetto a contestazioni da parte dell’Agenzia per quanto attiene ai valori delle variabili precalcolate fornite e non modificate.”

 

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 SETTEMBRE AL 15 OTTOBRE 2019

 

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti, con il commento dei termini di prossima scadenza.

 

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7 D.L. 70/2011.

Si rende noto che per effetto dell’approvazione del “Decreto Crescita” le scadenze delle imposte per i soggetti ISA sono spostate al 30 settembre 2019 senza sanzioni né interessi. Segue tabella riassuntiva.

 

VERSAMENTO SALDO IMPOSTE 2018 E PRIMO ACCONTO 2019

Persone fisiche non titolari di partita Iva – Unica rata
Senza maggiorazione 1° luglio
Con maggiorazione dello 0,4% 31 luglio
Persone fisiche non titolari di partita Iva – Pagamento rateale a partire dal 1° luglio
1° rata 1° luglio
2° rata 31 luglio
3° rata 2 settembre
4° rata 30 settembre
5° rata 31 ottobre
6° rata 2 dicembre
Persone fisiche titolari di partita Iva – Unica rata
Senza maggiorazione 30 settembre
Persone fisiche titolari di partita Iva – Pagamento rateale
1° rata 30 settembre
2° rata 16 ottobre
3° rata 18 novembre
Persone fisiche non titolari di partita Iva collegate a soggetti Isa – Pagamento rateale
1° rata 30 settembre
2° rata 31 ottobre
3° rata 2 dicembre
Società di persone e associazioni di cui all’articolo 5 Tuir
Senza maggiorazione 30 settembre
Società di capitale – Senza maggiorazione
Bilancio approvato entro 120/180 giorni dalla chiusura 30 settembre

VERSAMENTO SECONDO ACCONTO IMPOSTE 2019

Per tutti 2 dicembre

 

SCADENZE FISSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

settembre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di agosto 2019 (codice tributo 6008).

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

 

Versamento dei contributi Inps

Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di agosto 2019, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

 

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

–   sui redditi di lavoro dipendente unitamente alle addizionali all’Irpef;

–   sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;

–   sui redditi di lavoro autonomo;

–   sulle provvigioni;

–   sui redditi di capitale;

–   sui redditi diversi;

–   sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;

–   sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

 

Versamento ritenute da parte condomini

Scade il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

 

Accise – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

 

Versamento saldo Iva 2019

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2018, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto di pagare il saldo Iva ratealmente, devono versare la settima rata con applicazione degli interessi, codice tributo 6099.

 

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di agosto 2019, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

 

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

 

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

 

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Stesse disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

 

Comunicazione liquidazioni periodiche Iva

Scade oggi il termine per l’invio della “Comunicazione liquidazioni periodiche Iva” relativa ai mesi di aprile, maggio e giugno 2019 ovvero al secondo trimestre per i soggetti passivi trimestrali.

 

19

settembre

Ravvedimento versamenti entro 30 giorni

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 20 agosto 2019.

 

25

settembre

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

 

30

settembre

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di luglio 2019.

 

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di agosto 2019.

 

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° settembre 2019.

 

Esterometro

Scade il termine per l’invio della comunicazione delle fatture emesse e ricevute nel mese di agosto 2019 da soggetti UE e extra UE non emesse in formato elettronico o non documentate da bolletta doganale.

 

15

ottobre

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

 

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Stesse disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

 

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

 

 

La presente circolare è stata elaborata dagli studi scriventi sulla base di circolari redatte da società ed enti specializzati, convenzionati con gli studi stessi.