NOVITA’ IVA DALL’UNIONE EUROPEA, VARIAZIONE DEL TASSO LEGALE, PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GENNAIO AL 15 FEBBRAIO 2020

Newsletter n. 1/2020

 

10 gennaio 2020

 

Argomenti trattati:

 – NOVITA’ IVA DALL’UNIONE EUROPEA

– VARIAZIONE DEL TASSO LEGALE

– PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GENNAIO AL 15 FEBBRAIO 2020

 

NOVITA’ IVA DALL’UNIONE EUROPEA

Il Legislatore europeo ha in programma l’introduzione di profonde modifiche nell’ambito Iva al fine di pervenire ad un sistema definitivo degli scambi intracomunitari. In attesa dell’avvento del sistema definitivo, dopo molti anni dall’adozione del regime transitorio degli scambi intracomunitari, gli Stati membri si sono accordati per modificare a titolo transitorio nel biennio 2020-2021 le attuali regole Iva.

In data 4 dicembre 2018, il Consiglio UE ha adottato alcune misure applicabili dal 1° gennaio 2020 nell’obiettivo di rafforzare l’armonizzazione in ambito comunitario al fine di prevenire le frodi in materia Iva ed assicurare maggiori certezze nel diritto agli operatori economici, in attesa del passaggio al regime definitivo Iva previsto per il 2022.

Dette misure, contenute nella Direttiva 2018/1910 e nei Regolamenti UE 2018/1909 e 2018/1912, interessano le seguenti tematiche:

  • numero di identificazione Iva del cessionario;
  • cessioni di beni a titolo di contratto estimatorio (call-of stock);
  • operazioni a catena triangolari comunitarie;
  • prove delle cessioni di beni intracomunitarie.

Vediamo brevemente in cosa consistono tali modifiche.

 

Numero di identificazione Iva

L’iscrizione al Vies quale elemento sostanziale per poter distinguere i soggetti passivi dai consumatori finali è una tesi che ha da sempre sostenuto l’Agenzia delle entrate, ma non è mai stata ritenuta convincente dalla dottrina e da diverse sentenze della Corte di Giustizia UE.

Riqualificare come “interne” le operazioni intracomunitarie effettuate in assenza dell’iscrizione al Vies non ha trovato sinora fondamento in alcuna disposizione nazionale né tanto meno comunitaria.

 

Al fine di assicurare controlli più efficaci, dal 1° gennaio 2020 viene inserito, tra le condizioni essenziali per considerare non imponibile una cessione, il possesso di un valido numero di identificazione Iva da parte del soggetto passivo destinatario di una cessione intracomunitaria di beni.

 

Tale modifica rappresenta quindi la conferma dell’errata posizione sostenuta in passato dall’Agenzia delle entrate in quanto, se così non fosse, non si sarebbe resa necessaria alcuna norma modificativa.

 

Call-of stock

Il call-of stock, meglio conosciuto in Italia come “consigment stock”, è un regime che ricorre quando il venditore trasferisce dei beni presso un deposito a disposizione di un acquirente la cui identità è nota sin dall’origine e tale acquirente diventa il proprietario dei beni all’atto della loro estrazione dal deposito.

In ambito nazionale non ci sono problemi e le difficoltà emergono quando fornitore e acquirente sono situati in Stati membri differenti.

In relazione a tale operazione si presentano due diverse impostazioni in relazione a diversi Stati membri dell’Unione Europea.

 

Paesi che richiedono l’apertura di partita Iva nello Stato estero

–     il fornitore effettua una cessione intracomunitaria assimilata nello Stato di partenza;

–     l’arrivo dei beni dà luogo ad un acquisto comunitario da parte del fornitore;

–     il fornitore dovrà identificarsi nello Stato membro di arrivo;

–     quando i beni sono prelevati e consegnati all’acquirente si verifica la seconda cessione e luogo di effettuazione è lo Stato membro dove è situato il deposito.

 

Paesi che considerano l’operazione Intra UE al momento del prelievo dei beni dal deposito

–     un’unica cessione nello Stato membro di partenza;

–     un acquisto intracomunitario nello Stato membro in cui è situato il magazzino;

–     le operazioni si realizzano contestualmente all’atto del prelievo da parte dell’acquirente.

 

Per rimediare a questa disparità di trattamento, a decorrere dal 1° gennaio 2020, non sarà più necessario identificarsi nel Paese estero, posto che il call-off stock darà luogo ad un’unica cessione nello Stato membro di partenza e ad un acquisto intracomunitario nello Stato membro in cui è situato lo stock.

 

Operazioni triangolari comunitarie a catena

Le operazioni a catena si verificano quando a fronte di una sequenza di cessioni si verifica un unico trasferimento di beni, direttamente dal primo fornitore all’acquirente finale.

Le cessioni a catena comprendono anche le operazioni triangolari e sono caratterizzate dalla presenza dei seguenti soggetti:

  • fornitore materiale dei beni o primo cedente;
  • promotore della triangolazione, cioè colui che genera la triangolazione;
  • destinatario finale della triangolazione, cioè colui che riceve materialmente i beni acquistati dal promotore della triangolazione.

In relazione alle vendite a catena, secondo la giurisprudenza comunitaria solo una cessione può assumere il carattere di vendita intracomunitaria non imponibile. Le successive cessioni vanno assoggettate ad Iva e pertanto potrebbe essere necessaria l’identificazione Iva del cedente nello Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati.

Dal 1° gennaio 2020, al fine di evitare disparità di trattamento tra i Paesi dei diversi Stati membri, si prevede che la spedizione o il trasporto dei beni sono imputati solo alla cessione effettuata nei confronti dell’operatore intermedio, salvo che quest’ultimo abbia comunicato al proprio fornitore il numero di partita Iva attribuitogli dallo Stato membro di partenza dei beni.

 

 

Prova del trasporto della cessione comunitaria

Attualmente manca una disciplina armonizzata nella determinazione della prova delle cessioni intracomunitarie di beni, situazione che ha creato difficoltà e incertezze giuridiche per le imprese ostacolando gli scambi intracomunitari.

 

Dal 1° gennaio 2020 vengono introdotte nuove regole, finalizzate alla semplificazione delle seguenti situazioni:

a) beni spediti o trasportati dal cedente, direttamente o per suo conto;

b) beni spediti o trasportati dal cessionario o da terzi per suo conto.

 

Nel primo caso vi è la presunzione che i beni siano stati spediti/ trasportati dallo Stato membro di partenza verso lo Stato membro di arrivo quando il cedente, oltre a certificare che i beni sono stati trasportati da lui o da un terzo per suo conto, è in possesso di almeno 2 elementi di prova non contraddittori rilasciati da 2 diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente, relativi al trasporto o alla spedizione (CMR, polizza di carico, ecc.). In alternativa, il cedente dovrà essere in possesso di un solo elemento di quelli citati precedentemente, in combinazione con uno qualsiasi di singoli elementi di prova non contraddittori indicati nel testo del regolamento.

Nel secondo caso il cedente dovrà essere in possesso, oltre ai documenti previsti nell’ipotesi precedente, di una dichiarazione scritta dall’acquirente, rilasciata entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente, o da un terzo per suo conto, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni. Quest’ultima dichiarazione viene resa in sostituzione della certificazione del cedente.

 

 

VARIAZIONE DEL TASSO LEGALE

Con Decreto datato 12 dicembre 2019, pubblicato sulla G.U. del 14 dicembre 2019, il Ministero dell’economia e delle finanze (Mef) ha stabilito che:

“la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 cod. civ. è fissata allo 0,05% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2020”.

 

Di conseguenza, a far data dallo scorso 1° gennaio 2020, il tasso di interesse legale passa dallo 0,8% allo 0,05%.

Posto che la variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle disposizioni fiscali e contributive, vediamo talune situazioni nelle quali assume rilevanza la predetta misura.

 

Ravvedimento operoso

L’incremento del tasso di interesse legale comporta la variazione degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs. 472/1997. Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Di seguito riportiamo le misure del tasso legale in vigore nei singoli periodi (a partire dal 2015), che nel caso di ravvedimento occorre quindi applicare secondo un criterio di pro rata temporis:

  • 0,5% dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
  • 0,2% dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
  • 0,1% dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
  • 0,3% dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
  • 0,8% dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;
  • 0,05% dal 1° gennaio 2020 al giorno di versamento compreso.

 

Nel caso quindi di scadenza a cavallo d’anno (per esempio ravvedimento del secondo acconto Ires, scaduto il 30 novembre 2019, al 1° marzo 2020) si dovrà applicare dal 1° al 31 dicembre 2019 il tasso dello 0,8% e successivamente, fino alla data di versamento, quello dello 0,05%.

 

Rateizzazione delle somme dovute per adesione ad istituti deflattivi del contenzioso

La riduzione del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflativi del contenzioso:

  • accertamento con adesione, ai sensi dell’articolo 8 D.Lgs. 218/1997 (sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione);
  • acquiescenza “ordinaria” all’accertamento, ai sensi dell’articolo 15 D.Lgs. 218/1997 (sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo a quello del processo verbale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio).

 

Si ricorda che con l’introduzione delle disposizioni in tema di ravvedimento operoso ad opera della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), dal 1° gennaio 2016 risultano abrogate le norme riguardanti l’adesione al processo verbale di constatazione (pvc), ai contenuti dell’invito al contraddittorio e l’acquiescenza “rafforzata”.

 

N.B. In relazione agli istituti di cui sopra, la circolare n. 28/E/2011 (§ 2.16) ha precisato che la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all’anno in cui viene perfezionato l’atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi.

 

Misura degli interessi non computati per iscritto

La misura dello 0,05% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione ai capitali dati a mutuo (articolo 45, comma 2, Tuir) ed agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa (articolo 89, comma 5, Tuir).

 

Adeguamento dei coefficienti dell’usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette

In materia di usufrutto, sulla G.U. del 30 dicembre 2019 è stato pubblicato il Decreto con il quale il Mef ha approvato i nuovi coefficienti utilizzabili dal 1° gennaio 2020 per il calcolo del valore dell’usufrutto e della nuda proprietà; tali coefficienti tengono già conto del nuovo tasso di interesse legale dello 0,05%.

 

Omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’articolo 116 L. 388/2000 (Finanziaria 2001).

In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi allo 0,05% dal 1° gennaio 2020, in caso di:

  • oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull’esistenza dell’obbligo contributivo;
  • fatto doloso di terzi, denunciato all’Autorità giudiziaria;
  • crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;
  • aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
  • aziende sottoposte a procedure concorsuali; enti non economici ed enti, fondazioni ed associazioni non aventi fini di lucro.

 

Rateizzazione imposta sostitutiva per rivalutazione di partecipazioni non quotate e terreni

La riduzione del tasso legale non rileva invece in caso di rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni. In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale.

 

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GENNAIO AL 15 FEBBRAIO 2020

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti, col commento dei termini di prossima scadenza.

 

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7 D.L. 70/2011.

 

SCADENZE FISSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

gennaio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versamenti Iva mensili

Scade il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di dicembre 2019 (codice tributo 6012) al netto dell’acconto versato il 27 dicembre 2019.

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

 

Versamento dei contributi Inps

Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di dicembre 2019, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

 

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

–       sui redditi di lavoro dipendente unitamente alle addizionali all’Irpef;

–       sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;

–       sui redditi di lavoro autonomo;

–       sulle provvigioni;

–       sui redditi di capitale;

–       sui redditi diversi;

–       sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;

–       sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

 

Versamento ritenute da parte condomini

Scade il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

 

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

 

20

gennaio

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di dicembre 2019, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

 

Versamento imposta di bollo

Scade il termine per il versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel 4° trimestre 2019.

 

27

gennaio

Ravvedimento acconto Iva

Scade il termine per la regolarizzazione del versamento dell’acconto Iva relativo all’anno 2019 non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 27 dicembre 2019, con la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo.

Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrale

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile e trimestrale, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese o trimestre precedente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

gennaio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributo revisori legali

Scade il versamento del contributo annuale pari a 26,85 euro da parte degli iscritti nel Registro dei Revisori legali.

 

Imposta di bollo virtuale

Scade il termine per l’invio telematico della dichiarazione per la liquidazione definitiva dell’imposta di bollo assolta in modo “virtuale” per il 2019 utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle entrate con provvedimento 17 dicembre 2015.

 

Irpef invio spese sanitarie precompilato

Scade il termine per l’invio telematico tramite il Sistema tessera sanitaria dei dati delle spese sanitarie 2019 da parte di farmacie e parafarmacie, aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari, medici e odontoiatri, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici di radiologia, ottici e veterinari, finalizzati alla predisposizione del modello 730/2020 precompilato. Con il Decreto Mef datato 22 novembre 2019 vengono ricompresi nell’obbligo, già con riferimento ai dati delle spese sanitarie 2019, anche altri professionisti sanitari tra i quali figurano, a titolo esemplificativo, i tecnici sanitari, i fisioterapisti, i logopedisti, i podologi, gli oftalmologi (per l’elenco completo si rimanda al citato D.M.).

 

Bonus pubblicità 2019

Scade oggi il termine per la presentazione della dichiarazione sostitutiva degli investimenti pubblicitari incrementali realizzati nel 2019.

 

Presentazione elenchi Intra-12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di novembre 2019.

 

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti a dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di gennaio 2020.

 

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° gennaio 2020.

 

Esterometro

Scade il termine per l’invio della comunicazione delle fatture emesse e ricevute nel mese di dicembre 2019 da soggetti UE e extra UE non emesse in formato elettronico o non documentate da bolletta doganale.

 

Canone abbonamento Rai: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo

Scade il termine per la presentazione del modello “Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato” per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica.

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

 

 

 

La presente circolare è stata elaborata dagli studi scriventi sulla base di circolari redatte da società ed enti specializzati, convenzionati con gli studi stessi.