PACE FISCALE: REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI FORMALI ENTRO IL 31 MAGGIO 2019

Newsletter n. 8/2019

 

16 maggio 2019

 

Argomenti trattati:

PACE FISCALE: REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI FORMALI ENTRO IL 31 MAGGIO 2019

 

L’articolo 9 del D.L. 119/2018, nella sua versione definitiva a seguito della conversione operata con la L. 136/2018, ha previsto la possibilità di aderire a una sanatoria degli errori formali commessi dai contribuenti sino alla data del 24 ottobre 2018.

Soltanto nella serata dello scorso 15 maggio, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito a tale opportunità con la circolare 11/E/2019.

 

Violazioni definibili

La regolarizzazione riguarda le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, commesse entro il 24 ottobre 2018.

Rientrano nelle violazioni definibili quelle in materia di imposta sul valore aggiunto, imposta sulle attività produttive, imposte dirette e relativi addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta, che non hanno inciso sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo, ma che possono comunque arrecare pregiudizio all’esercizio dell’attività di controllo.

Sono escluse dalla definizione agevolata le violazioni sostanziali, ossia quelle che hanno inciso sulla determinazione dell’imponibile, dell’imposta o sul pagamento del tributo.

 

Rimozione delle irregolarità

Ai fini del perfezionamento della definizione agevolata è necessario provvedere, entro il 2 marzo 2020, alle correzioni delle infrazioni compiute. Tuttavia, qualora il contribuente non abbia rimosso in buona fede tutte le irregolarità commesse, ha la possibilità di provvedervi entro trenta giorni dalla ricezione di invito da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 

Modi e tempi per la definizione agevolata delle violazioni formali

La regolarizzazione si perfeziona mediante la rimozione delle irregolarità od omissioni e il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono le violazioni formali indicati nel modello F24.

Il contribuente può scegliere a propria discrezione quali e quanti periodi d’imposta regolarizzare.

Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019 o in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020.

 

 

Allegati:

  • elenco, qualificato non esaustivo, di violazioni formali regolarizzabili.

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

 

 

 

 

Allegato

 

ELENCO, QUALIFICATO NON ESAUSTIVO, DI VIOLAZIONI FORMALI REGOLARIZZABILI

 

  • Presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati, ovvero l’errata indicazione o l’incompletezza dei dati relativi al contribuente;
  • l’ omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute o delle liquidazioni periodiche Iva, quando l’imposta risulta assolta;
  • l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
  • l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;
  • l’omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere;
  • l’omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni di inizio, o variazione dell’attività, ovvero delle dichiarazioni di identificazione ai fini iva del soggetto non residente;
  • l’erronea compilazione della dichiarazione d’intento che abbia determinato l’annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione;
  • l’anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza, qualora la violazione non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento;
  • la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari;
  • le irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari;
  • l’omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria;
  • l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca;
  • la violazione degli obblighi inerenti la documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
  • la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad iva, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito;
  • la detrazione dell’iva, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta e assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode e limitatamente alle violazioni commesse a partire dal 1°gennaio 2018;
  • l’irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode e purchè l’imposta risulti comunque assolta ancorchè irregolarmente;
  • l’omessa o irregolare indicazione dei costi black list in dichiarazione;
  • l’omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto;
  • la mancata iscrizione al Vies.