PAGAMENTO DEI COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI, INVENTARIO DI MAGAZZINO DI FINE ANNO

Newsletter n. 19/2019

 

20 dicembre 2019

 

Argomenti trattati:

 – PAGAMENTO DEI COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

– INVENTARIO DI MAGAZZINO DI FINE ANNO

 

PAGAMENTO DEI COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

L’erogazione di compensi all’organo amministrativo deve essere effettuata avendo riguardo a 3 specifici aspetti:

  1. il rispetto del principio di cassa;
  2. la verifica dell’esistenza di una decisione dei soci (o di altro organo societario competente per la decisione) che preveda una remunerazione proporzionata e adeguata;
  3. il coordinamento con l’imputazione a Conto economico.

 

Principio di cassa

La deducibilità dei compensi deliberati per l’anno 2019 è subordinata all’effettivo pagamento dei medesimi, secondo il principio di cassa. In particolare, si possono distinguere due differenti situazioni a seconda del rapporto che lega l’amministratore alla società:

Amministratore con rapporto di collaborazione

(viene emesso cedolino paga)

I compensi sono deducibili dalla società nel 2019, a condizione che siano pagati non oltre il 12 gennaio 2020 (c.d. principio della cassa “allargata”).
Amministratore con partita Iva

(viene emessa fattura)

I compensi sono deducibili dalla società nel 2019, a condizione che siano pagati non oltre il 31 dicembre 2019.

Ipotizzando che le somme in questione siano pari o superiori alla soglia fissata dalla normativa antiriciclaggio (e quindi non possano essere pagate in contanti), è necessario che entro la suddetta scadenza:

  • sia consegnato un assegno bancario “datato” all’amministratore;
  • sia disposto il bonifico a favore dell’amministratore.

Ovviamente, ricordiamo che il compenso all’amministratore dovrà essere stato opportunamente deliberato dall’assemblea dei soci per un importo proporzionato all’opera svolta dall’amministratore stesso. Il tutto, al fine di evitare eventuali contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria. Inoltre, sarà bene indicare in delibera che all’importo indicato si dovrà aggiungere il carico previdenziale secondo la specifica situazione del beneficiario.

 

Esistenza della delibera

Per poter dedurre il compenso, oltre alla materiale erogazione (pagamento) secondo quanto sopra ricordato, è necessario che sussista una specifica decisione del competente organo societario; diversamente, pur in assenza di contestazioni da parte dei soci e pur in presenza di un bilancio regolarmente approvato, l’Amministrazione finanziaria può contestare la deducibilità del costo.

È quindi necessario che il compenso sia espressamente previsto da una apposita delibera assembleare.

 

Compenso deliberato e non pagato

Si presti attenzione al fatto che, in tempi di crisi, spesso le società provvedono al pagamento di una parte del compenso già deliberato e, in corso d’anno, si accorgono del fatto che l’onere non è più sostenibile; sorge allora la tentazione di eliminare il compenso.

Spesso si verbalizza una rinuncia da parte dell’amministratore all’incasso del compenso; è bene evitare tale modalità, in quanto (nel solo caso di amministratore anche socio della società) l’Amministrazione finanziaria presume che il medesimo compenso sia stato figurativamente incassato e poi restituito alla società sotto forma di finanziamento. Ciò determinerebbe l’obbligo di tassazione del compenso stesso.

È allora preferibile che l’assemblea decida di adeguare il compenso prima della sua maturazione, sulla scorta del fatto che non sussistono più le condizioni per l’erogazione della remunerazione.

 

 

INVENTARIO DI MAGAZZINO DI FINE ANNO

 Come di consueto, le imprese il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare, entro il 31 dicembre 2019 devono procedere alla valutazione del magazzino in relazione alle giacenze di merci, semilavorati, materie prime, sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione, lavori in corso su ordinazione e prodotti finiti.

 

Possono verificarsi due casi:

  • l’azienda ha l’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino;
  • l’azienda non è tenuta alla contabilità di magazzino.

Nel primo caso, l’importo dell’inventario di fine anno emerge dalla coincidenza con le scritture contabili del magazzino.

Nel secondo caso, invece, occorre effettuare la valutazione delle merci con lo scopo di verificare la corrispondenza delle reali giacenze di magazzino, occorre quindi considerare:

  1. i beni presenti presso i magazzini dell’impresa, presso i depositi e le unità locali;
  2. le disponibilità presso terzi per merci in conto deposito o in conto lavorazione.

In particolare la merce in viaggio, se di proprietà dell’impresa, va inclusa fra le rimanenze anche se non ancora pervenuta in magazzino.

Non si tiene invece conto nel computo dei beni che – pur presenti in impresa, anche in depositi o in unità locali – siano giuridicamente di proprietà di terzi (beni in deposito, lavorazione o visione).

Nella tabella che segue si riepiloga quanto detto:

 

Beni in inventario

beni presso magazzino
beni in deposito
beni presso unità locali
beni di proprietà ma presso terzi
beni di proprietà altrui presso l’azienda no
beni di proprietà in viaggio
beni in viaggio di proprietà altrui no

 

Ricordiamo che l’obbligo di tenuta fiscale delle scritture ausiliarie di magazzino, secondo quanto previsto dall’articolo 1 D.P.R. n. 695/1996, riguarda i contribuenti che, per almeno 2 periodi d’imposta consecutivi:

  • realizzano un volume di ricavi annuo superiore a 5.164.569 euro;
  • dichiarano alla fine del periodo d’imposta un valore di rimanenze finali superiore a 1.032.914 euro.

L’obbligo scatta dal secondo periodo d’imposta successivo e cessa a partire dal primo periodo d’imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente, l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore a tale limite.

 

La valutazione del magazzino deve avvenire alternativamente con il metodo del costo medio ponderato annuale, del Fifo, del Lifo (continuo oppure a scatti annuali o mensili).

Nella valutazione deve tenersi presente che sono componenti del costo d’acquisto i costi accessori di diretta imputazione (spese di trasporto, dogana) esclusi gli oneri finanziari, al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. Nel costo di produzione si comprendono tutti i costi direttamente imputabili al prodotto (materiali, mano d’opera, semilavorati, imballaggi e costi relativi a licenze di produzione) e gli altri costi per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto (stipendi e salari della manodopera diretta, ammortamenti direttamente imputabili alla produzione, manutenzioni e riparazioni direttamente imputabili).

Per gli immobili alla cui produzione è diretta l’attività dell’impresa si includono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione.

 

Si ricorda che, se tra la valutazione del magazzino eseguita con tali metodi ed i costi correnti dei beni dovesse rilevarsi una differenza apprezzabile, essa dovrà essere riportata nella Nota integrativa con specificazione per categoria di beni.

 

Per gli esercenti attività di commercio al minuto che adottano il metodo del prezzo al dettaglio, si potrà compilare una distinta di tutte le merci in rimanenza al 31 dicembre 2019, la cui somma dei prezzi di vendita, scorporata della percentuale di ricarico, determinerà il valore delle rimanenze, illustrando opportunamente i criteri e le modalità di calcolo adottate.

Il costo dei beni fungibili (beni di massa la cui rimanenza non è identificabile rispetto a un particolare acquisto) può essere calcolato con il metodo della media ponderata ovvero con quello Lifo o Fifo.

 

Il dettaglio delle rimanenze dovrà essere conservato ed eventualmente esibito nel caso di accessi, ispezioni e verifiche da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

 

 

La presente circolare è stata elaborata dagli studi scriventi sulla base di circolari redatte da società ed enti specializzati, convenzionati con gli studi stessi.