REGISTRI CONTABILI, RITENUTA IRPEF RIDOTTA PROVVIGIONI, INVENTARIO MAGAZZINO, TREMONTI-QUATER

Circolare in formato PDF

 

– STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI

– RITENUTA IRPEF RIDOTTA SULLE PROVVIGIONI

– INVENTARIO DI MAGAZZINO DI FINE ANNO

– COMPENSAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA “TREMONTI-QUATER”

 

 

 

STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI

 

Come consuetudine, entro il 31 dicembre 2015 i contribuenti che tengono la contabilità ordinaria con sistemi meccanografici dovranno effettuare la stampa dei registri contabili relativi all’esercizio 2014.

 

I registri contabili (detti anche libri contabili) previsti dal codice civile e dalla normativa fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva sono:

  • il libro giornale;
  • il libro inventari;
  • il registro dei beni ammortizzabili;
  • i registri previsti dalla normativa Iva.

 

Affinché i registri contabili tenuti con sistemi meccanografici siano considerati regolarmente tenuti devono essere stampati su supporti cartacei entro il 31 dicembre dell’esercizio successivo a quello di riferimento (nel caso di ispezione precedente a tale scadenza i registri vengono stampati simultaneamente alla richiesta degli organi verificatori).

 

Con particolare riferimento al registro dei beni ammortizzabili si rammenta che deve risultare aggiornato, secondo quanto disposto dall’art. 16 del D.P.R. n. 600/1973, già dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, ossia, relativamente al 2014, entro il 30 settembre 2015. Tuttavia, coloro che utilizzano sistemi meccanografici per la tenuta di tale registro, possono procedere alla stampa dello stesso entro il 31 dicembre 2015.

 

Nella stampa dei libri si deve tener conto che, se dal precedente esercizio residuano pagine (fino alla centesima), è possibile utilizzarle senza alcun pagamento di imposta di bollo. La modalità di stampa da seguire, e quindi la modalità di numerazione delle pagine di tali registri, anche al fine dell’assolvimento dell’imposta di bollo, è la seguente:

 

MODALITÀ DI NUMERAZIONE
Libro/registro meccanografico Tipo di numerazione Esempio

registrazioni periodo

1/1/2014 – 31/12/2014

Libro giornale progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno di riferimento della contabilità 2014/1, 2014/2, 2014/3, ecc.
Libro inventari progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno di riferimento; sull’ultima pagina di ciascun anno stampato è consigliabile annotare il numero di pagine di cui si compone ogni annualità ed è obbligatoria la sottoscrizione da parte del legale rappresentante 2014/1, 2014/2, 2014/3, ecc.

 

Registri fiscali

(registri Iva acquisti, Iva vendite, corrispettivi, beni ammortizzabili, ecc.)

progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno di riferimento della contabilità 2014/1, 2014/2, 2014/3, ecc.

 

 


MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO
Libro/registro Bollatura Società di capitali Altri soggetti
Libro giornale si 16,00 euro

ogni 100 pagine o frazione

32,00 euro

ogni 100 pagine o frazione

Libro inventari si 16,00 euro

ogni 100 pagine o frazione

32,00 euro

ogni 100 pagine o frazione

Registri fiscali no non dovuta

 

Scelta dell’archiviazione sostitutiva dei libri contabili

Il libro giornale, il libro inventari, il registro dei beni ammortizzabili, i registri previsti ai fini Iva e, in generale, tutte le scritture contabili possono essere conservati in modalità informatica (alternativa a quella cartacea).

Il libro contabile, una volta che è stato formato e memorizzato sul supporto informatico, deve essere sottoposto al processo di conservazione: va creata una evidenza informatica contenente l’impronta di ciascun libro contabile da conservare in modalità sostitutiva, a cui apporre la firma digitale e la marca temporale.

Nel corso del 2014 è stato emanato il D.M. 17 giugno 2014 che ha aggiornato le modalità di attuazione degli obblighi fiscali inerenti ai documenti informatici: in particolare sono stati eliminati gli obblighi comunicativi di invio di comunicazione preventiva e consuntiva all’Agenzia delle entrate con l’indicazione del numero dei documenti informatici che si presumeva di emettere nel corso dell’anno. È stato eliminato anche l’obbligo di versamento in acconto e a saldo dell’imposta di bollo, che ora deve essere versata in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Pertanto, le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici sono diverse rispetto a quelle previste per i libri “cartacei”:

  • l’imposta di bollo andava versata in un’unica soluzione entro il 30 aprile 2015 mediante il modello F24 utilizzando il codice tributo 2501 (scomputando l’imposta versata a titolo di acconto nel gennaio 2014 con il modello F23). È possibile fruire del ravvedimento operoso (vedasi risoluzione n. 32/E/2015);
  • l’imposta di bollo sui documenti informatici è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse nelle misure precedentemente indicate (16,00 euro per le società di capitali e 32,00 euro per gli altri soggetti).

Si segnala che la scadenza per la predisposizione dell’archiviazione sostitutiva dei registri contabili per il periodo d’imposta 2014 coincide con quella prevista per la stampa cartacea: 31 dicembre 2015.

 

 

RITENUTA IRPEF RIDOTTA SULLE PROVVIGIONI

 

Di regola, nei rapporti di agenzia, la base imponibile su cui vengono calcolate le ritenute Irpef viene commisurata al 50% delle provvigioni corrisposte all’agente (come a dire che sull’ammontare delle provvigioni la casa mandante applica l’aliquota ridotta dell’11,5%, corrispondente al 50% dell’aliquota minima attualmente pari al 23%).

Tuttavia, qualora l’agente si avvalga in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, la stessa base imponibile si riduce al 20% delle provvigioni corrisposte (nella sostanza la ritenuta d’acconto viene calcolata nella misura ridotta del 4,6%, al 20% del 23%), assegnando un vantaggio finanziario non trascurabile allo stesso agente.

 

Si riporta una tabella che evidenzia l’impatto delle due diverse misure (si tralascia, per semplificare i calcoli, l’impatto delle ritenute Enasarco).

 

  ordinaria ridotta
provvigioni 1.000,00 1.000,00
base imponibile 50% = 500,00 20% = 200,00
ritenuta d’acconto (23%) 115,00 46,00
netto 885,00 954,00

 

È bene ricordare che l’agente, per poter godere dell’applicazione della ritenuta ridotta nell’anno successivo, deve necessariamente inviare ai propri committenti un’apposita dichiarazione tramite raccomandata a.r. (unica forma consentita dalla normativa vigente) entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

Detto termine ordinario del 31 dicembre dell’anno precedente viene derogato nel caso di rapporti continuativi, in relazione ai quali la comunicazione deve essere inviata:

 

per nuovi contratti di commissione, agenzia, ecc. entro 15 giorni dalla stipula.
     
in caso di eventi che possono dar luogo alla riduzione della base di computo (ad esempio assunzione di dipendenti) o che possono far venire meno le predette condizioni (ad esempio licenziamento di tutti i dipendenti) entro 15 giorni dall’evento.
     
per operazioni occasionali entro la data di conclusione dell’attività che origina la provvigione.

 

La predetta riduzione, come detto in precedenza, viene riconosciuta nei casi in cui l’agente si avvalga in via continuativa dell’opera di dipendenti o “di terzi”.

A tal fine, si considerano soggetti “terzi”:

  • i soggetti che collaborano con chi percepisce le provvigioni nello svolgimento dell’attività propria dell’impresa (subagenti, mediatori, procacciatori di affari);
  • i collaboratori dell’impresa familiare direttamente impegnati nell’attività d’impresa;
  • gli associati in partecipazione quando il loro apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.

 

Ricordando, quindi, che per gli agenti che utilizzano dipendenti o terzi (nel senso sopra precisato), l’opportunità di ottenere dalla propria casa mandante una riduzione della misura delle ritenute Irpef applicate alle provvigioni riconosciute nel 2016, scade entro il prossimo 31 dicembre 2015, si invitano i soggetti interessati a procedere all’invio della predetta dichiarazione entro tale termine.

Si tenga, infine, presente che il D.Lgs. n. 175/2014 ha previsto l’emanazione di uno specifico decreto attuativo che apporterà alcune modificazioni all’adempimento in oggetto, in particolar modo:

  • introdurrà l’utilizzo della posta elettronica certificata, oltre alla raccomandata a.r.;
  • darà validità alla comunicazione fino a revoca (quindi non sarà necessario ripeterla ogni anno);
  • introdurrà specifiche sanzioni (da 258 euro a 2.065 euro) nel caso di omessa comunicazione della revoca.

 

A chiarire come comportarsi nelle more dell’adozione di tale decreto attuativo è intervenuta la Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 31/E/2014, che ha fissato le regole da seguire nel periodo transitorio e in particolare che:

  • è possibile la trasmissione prevista dal D.M. 16 aprile 1983, anche tramite pec, rispettando comunque i termini dal medesimo previsti (entro il 31 dicembre dell’anno precedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero entro i 15 giorni successivi da quello in cui si sono verificate le condizioni, ovvero entro 15 giorni successivi alla stipula dei contratti o all’esecuzione della mediazione);
  • la dichiarazione così trasmessa (mediante raccomandata o pec), conserva validità ai fini dell’applicazione della ritenuta del 20% anche oltre l’anno cui si riferisce (ovvero le dichiarazioni inviate entro il 31/12/2014, o entro i 15 giorni successivi al verificarsi dei presupposti/alla stipula dei contratti o all’esecuzione della mediazione, conservano validità fino alla perdita dei requisiti);
  • permane l’obbligo di dichiarare il venir meno delle condizioni entro 15 giorni dalla data in cui si verificano;
  • la sanzione amministrativa prevista in caso di omissione si applica anche in caso di dichiarazione non veritiera (dati incompleti o non veritieri) circa la sussistenza dei presupposti per usufruire dell’aliquota ridotta (anche alle dichiarazioni inviate prima dell’entrata in vigore del decreto attuativo si applicherà, se più favorevole, la nuova sanzione, salvo che il provvedimento d’irrogazione della pena pecuniaria sia divenuto definitivo).

Come precisato dalle Entrate, restano “salve in ogni caso le prescrizioni che saranno stabilite dal nuovo decreto di attuazione” che tuttavia ad oggi non risulta ancora emanato.

 

 

INVENTARIO DI MAGAZZINO DI FINE ANNO

 

Ogni anno al 31 dicembre le imprese il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare devono procedere alla valutazione del magazzino in relazione alle giacenze di merci, semilavorati, materie prime, sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione, lavori in corso su ordinazione e prodotti finiti.

Possono verificarsi due fattispecie:

  • l’azienda ha l’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino (di cui si dirà più avanti), in tal caso l’importo dell’inventario di fine anno emerge dalla coincidenza con tali scritture contabili;
  • l’azienda non è tenuta ai fini fiscali alla contabilità di magazzino, in tal caso la valutazione ha lo scopo di verificare la corrispondenza delle reali giacenze di magazzino e deve riguardare sia i beni presenti presso i magazzini dell’impresa (che presso i depositi e le unità locali) sia le disponibilità presso terzi (merci in conto deposito o in conto lavorazione). Non rientrano nel computo i beni che pur presenti in impresa (o depositi o unità locali) siano giuridicamente di proprietà di terzi (beni in deposito, lavorazione o visione). La merce in viaggio, se di proprietà dell’impresa, va inclusa fra le rimanenze anche se non ancora pervenuta in magazzino.

 

Nella tabella che segue riepiloghiamo quanto detto:

 

BENI IN INVENTARIO
Beni presso magazzino
Beni in deposito
Beni presso unità locali
Beni di proprietà ma presso terzi
Beni di proprietà altrui presso l’azienda No
Beni di proprietà in viaggio
Beni in viaggio di proprietà altrui No

 

Nella valutazione del magazzino dovranno essere seguiti alternativamente i metodi del costo medio ponderato annuale, del Fifo, del Lifo (continuo o a scatti annuali o mensili).

Nella valutazione deve tenersi presente che sono componenti del costo di acquisto, i costi accessori di diretta imputazione (spese di trasporto, dogana) esclusi gli oneri finanziari, al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. Nel costo di produzione si comprendono tutti i costi direttamente imputabili al prodotto (materiali, mano d’opera, semilavorati, imballaggi e costi relativi a licenze di produzione) e gli altri costi per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto (stipendi e salari della manodopera diretta, ammortamenti direttamente imputabili alla produzione, manutenzioni e riparazioni direttamente imputabili).

Per gli immobili alla cui produzione è diretta l’attività dell’impresa si includono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione.

 

Se tra la valutazione del magazzino eseguita con tali metodi ed i costi correnti dei beni dovesse rilevarsi una differenza apprezzabile, essa dovrà essere riportata nella nota integrativa con specificazione per categoria di beni.

 

Per gli esercenti attività di commercio al minuto che adottano il metodo del prezzo al dettaglio, si potrà compilare una distinta di tutte le merci in rimanenza al 31/12/2015, la cui somma dei prezzi di vendita, scorporata della percentuale di ricarico, determinerà il valore delle rimanenze, illustrando opportunamente i criteri e le modalità di calcolo adottate.

 

Il costo dei beni fungibili (beni di massa la cui rimanenza non è identificabile rispetto ad un particolare acquisto) può essere calcolato con il metodo della media ponderata ovvero con quello Lifo o Fifo.

 

Il dettaglio delle rimanenze dovrà essere conservato ed eventualmente esibito per far fronte ad accessi, ispezioni, verifiche da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

 

Ricordiamo che l’obbligo di tenuta fiscale delle scritture ausiliarie di magazzino, secondo quanto previsto dall’art. 1 del D.P.R. n. 695/1996, riguarda i contribuenti che, per almeno due periodi d’imposta consecutivi (l’obbligo scatta dal secondo periodo d’imposta successivo),

  • realizzano un volume di ricavi annuo superiore a 5.164.569 euro;
  • dichiarano alla fine del periodo d’imposta un valore di rimanenze finale superiore a 1.032.914 euro.

I due predetti parametri devono essere valutati congiuntamente ai fini della sussistenza dell’obbligo.

 

Esempio  
Se un’impresa che non era obbligata alla tenuta della contabilità di magazzino soddisfa i due requisiti nei periodi d’imposta 2014 e 2015, l’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino decorre dal 1° gennaio 2017. Al contrario, se un’impresa che era obbligata alla tenuta della contabilità di magazzino non supera anche uno solo dei due parametri per due periodi d’imposta consecutivi, già dal periodo d’imposta successivo al secondo in cui non sono rispettati contestualmente i due requisiti cessa l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino.

 

 

 

COMPENSAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA “TREMONTI-QUATER”

 

L’art. 18 del D.L. n. 91/2014 ha assegnato alle imprese un credito d’imposta pari al 15% del valore degli investimenti in beni strumentali nuovi che eccede la media degli investimenti effettuati nel quinquennio precedente, escludendo il periodo d’imposta nel quale l’investimento è stato maggiore.

L’agevolazione “Tremonti-quater” è riconosciuta alle imprese che hanno effettuato investimenti in beni appartenenti alla divisione 28 della tabella Ateco 2007 nel periodo tra il 25 giugno 2014 ed il 30 giugno 2015. La risoluzione n. 96/E/2015 ha istituito il codice tributo 6856, denominato “Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – art. 18 D.L. n. 91/2014”, operativo dal 1° gennaio 2016.

 

Fruizione del credito d’imposta e indicazione nel quadro RU

Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il credito d’imposta, che deve essere ripartito e utilizzato in 3 quote annuali di pari importo, è utilizzabile:

  • dal 1° gennaio 2016 per gli investimenti effettuati dal 25 giugno 2014 al 31 dicembre 2014 (deve essere stato compilato il quadro RU nel modello dichiarativo relativo al periodo d’imposta 2014);
  • dal 1° gennaio 2017 per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno 2015 (dovrà essere compilato il quadro RU nel modello dichiarativo relativo al periodo d’imposta 2015).

Il credito d’imposta in esame rappresenta un componente positivo di reddito da spalmare nello stesso arco temporale in cui vengono dedotti i costi inerenti l’acquisto dei beni strumentali nuovi dal quale deriva lo stesso credito (mediante la tecnica dei risconti passivi). Non concorre alla formazione del reddito d’impresa e non rientra nel valore della produzione ai fini Irap. Non è subordinato alla verifica del limite di utilizzo di 250.000 euro previsto per la generalità dei crediti d’imposta e non si applica neppure la preclusione alla compensazione nel caso di debiti erariali iscritti a ruolo di importo superiore a 1.500 euro.

 

Esempio  
Un imprenditore ha realizzato nel secondo semestre del 2014 investimenti agevolabili che hanno fatto maturare un credito d’imposta pari a 15.300 euro, utilizzabile in 3 quote annuali di 5.100 euro cadauna. La prima quota è fruibile in compensazione nel modello F24 per la scadenza del 18 gennaio 2016, utile a compensare parzialmente il debito derivante dalle ritenute Irpef e previdenziali dei lavoratori dipendenti. La seconda quota di 5.100 euro è utilizzabile dal 1° gennaio 2017 e l’ultima quota di 5.100 euro è utilizzabile dal 1° gennaio 2018.

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

 

La presente circolare è stata elaborata dallo studio scrivente sulla base di circolari redatte da società ed enti specializzati, convenzionati con lo studio stesso.