IL REGNO RESTA IN EUROPA, PROROGA MODELLO 770/2016, ADDIO ALLA “DATA CERTA”, PRINCIPALI SCADENZE

Newsletter n. 11/2016

 

 

 

Argomenti trattati:

 

– IL REGNO UNITO RESTA IN EUROPA, ALMENO PER ORA

– PROROGA IMPLICITA PER IL MODELLO 770/2016

– ADDIO AL SERVIZIO DI “DATA CERTA” DELLE POSTE ITALIANE

– PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 LUGLIO Al 15 AGOSTO 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL REGNO UNITO RESTA IN EUROPA, ALMENO PER ORA

Fino a nuova indicazione le fatture ricevute o emesse nei confronti del Regno Unito seguiranno il trattamento Iva e redditi fino ad ora applicato.

 

L’uscita del Regno Unito dall’Europa infatti deve seguire più fasi:

  • il Regno Unito dovrà notificare al Consiglio europeo la sua decisione di voler lasciare l’Unione europea;
  • l’Unione europea dovrà negoziare e concludere un accordo con il Regno Unito per definire l’uscita, l’accordo infatti dovrà essere adottato da una maggioranza qualificata degli Stati membri;
  • l’accordo finale deve essere approvato dal Parlamento europeo attraverso un voto di maggioranza semplice. Nella considerazione, quindi, che per ora nulla è cambiato in merito alle operazioni effettuate dagli operatori nazionali da e verso i Paesi facenti parte del Regno Unito, andiamo di seguito a riepilogare in sintesi gli adempimenti da compiere in caso di cessione o acquisto di beni e servizi verso e da tale Paese.

 

Adempimenti ancora in vigore

Si prevede che questa procedura potrà protrarsi per i due anni successivi allo scorso 23 giugno 2016, solo allora il Regno Unito sarà ufficialmente fuori dall’Europa con la conseguenza che fiscalmente dovrà essere trattato come un Paese extra-Ue.

 

⇒ Cessioni intracomunitarie di beni e servizi

La fattura relativa alle cessioni intracomunitarie di beni deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, indicando che si tratta di operazione non imponibile ex articolo 41 del D.L. n. 331/1993. Tali fatture devono essere annotate distintamente nel registro di cui all’articolo 23 del D.P.R. n. 633/1972, secondo l’ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione.

Per le prestazioni di servizi effettuate ad un soggetto passivo debitore d’imposta in altro Stato Ue la fattura andrà emessa senza Iva ex articolo 7-ter, colui che riceverà la fattura dovrà applicare il meccanismo della “inversione contabile”.

⇒ Acquisti intracomunitari di beni e servizi

Per gli acquisti intracomunitari e per le prestazioni di servizi, rilevanti territorialmente in Italia, occorre procedere all’integrazione e numerazione della fattura, indicando il controvalore in euro della base imponibile se espressa in altra valuta e l’ammontare dell’Iva secondo l’aliquota vigente. Tali fatture vanno annotate distintamente secondo l’ordine della numerazione:

  • nel registro delle fatture emesse di cui all’articolo 23 del D.P.R. n. 633/1972, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento, ma con riferimento al mese precedente;
  • nel registro degli acquisti di cui all’articolo 25 del D.P.R. n. 633/1972, entro i termini stabiliti dall’articolo 19 del D.P.R. n. 633/1972, ossia entro la scadenza del termine della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo.

Restano inoltre validi gli obblighi di iscrizione al Vies e di compilazione e invio dei modelli Intrastat.

Possibili conseguenze della Brexit

L’Europa da una parte ed il Regno Unito dall’altra potranno stabilire dazi doganali sugli scambi commerciali che provocheranno, chiaramente, l’aumento dei prezzi dei beni ceduti/acquistati.

Sarà dovuta l’Iva sulle importazioni in misura maggiore in quanto i dazi concorreranno all’accrescimento della base imponibile dell’imposta. Inoltre il versamento di tale imposta sul valore aggiunto non potrà più effettuarsi con il meccanismo dell’inversione contabile, applicabile ai soli acquisti intracomunitari, ma dovrà avvenire in dogana.

Non sarà più possibile chiedere il rimborso dell’Iva previsto per gli acquisti Ue, la possibilità per le imprese che acquisteranno nel Regno Unito di ottenere il rimborso dell’imposta sarà subordinata alla stipulazione di appositi accordi bilaterali.  

Inoltre l’azienda inglese, ormai fuori dall’Unione, dovrà, in caso di operazioni svolte nel nostro Paese dotarsi di stabile organizzazione ovvero agire attraverso un rappresentante fiscale e non potrà più adottare la disciplina dell’identificazione diretta. Chiaramente lo stesso varrà per le imprese europee che opereranno nel Regno Unito.

 

PROROGA IMPLICITA PER IL MODELLO 770/2016

La dichiarazione dei sostituti d’imposta si compone di tre parti:

  • certificazione Unica 2016;
  • 770 ordinario 2016;
  • 770 semplificato 2016.

 

Mentre le certificazioni sono state già trasmesse entro lo scorso 7 marzo 2016 (ad eccezione dei soggetti che non dovevano dichiarare ritenute da inserirsi nel modello 730 precompilato per i quali la scadenza segue quella dettata per il 770), i modelli 770 sia ordinario che semplificato devono essere presentati telematicamente, salvo apposita proroga che rinvii la scadenza originaria alla fine del mese di settembre, entro il prossimo 1° agosto 2016 cadendo il 31 luglio di domenica.

Questo spostamento temporale permette la trasmissione dei modelli entro il prossimo 22 agosto 2016 applicandosi anche in tale fattispecie la proroga prevista dall’articolo 3-quater del D.L. n. 16/2012, secondo cui: “Gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione”.

 

ADEMPIMENTO SCADENZA
Certificazione Unica 2016 7 marzo
Certificazione Unica 2016 – senza dati da inserire nel modello 730 precompilato 22 agosto
770 ordinario 2016 22 agosto
770 semplificato 2016 22 agosto

 

Soggetti obbligati

Sono obbligati alla compilazione ed invio del Modello 770 ordinario o semplificato:

  • le società di capitali ed enti commerciali;
  • gli enti non commerciali;
  • le associazioni non riconosciute;
  • i consorzi;
  • le società di persone;
  • le società ed enti non residenti in Italia;
  • i trust;
  • i condomini;
  • le associazioni di persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti o professioni;
  • i gruppi europei d’interesse economico (Geie);
  • le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
  • le imprese commerciali ed agricole;
  • i curatori fallimentari;
  • gli eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta deceduto.

Modello 770 ordinario

Il Modello 770 ordinario deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta per comunicare i dati relativi alle ritenute operate su:

  • dividendi;
  • proventi da partecipazione;
  • redditi di capitale;

nonché i versamenti effettuati, compensazioni operate e crediti d’imposta utilizzati.

La dichiarazione si compone di frontespizio e di modelli staccati, dedicati alle diverse tipologie di capitali quali i quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, ST, SV, SX.

Modello 770 semplificato

Il Modello 770 semplificato è utilizzato, invece, per comunicare le ritenute su:

  • lavoro dipendente, equiparati ed assimilati;
  • indennità di fine rapporto;
  • prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione;
  • redditi di lavoro autonomo;
  • provvigioni e redditi diversi;
  • contributi assistenziali e previdenziali.

Devono presentare il 770 semplificato anche i soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione Inps, ed i titolari di posizione assicurativa Inail.

Il modello 770 semplificato si compone del frontespizio e dei seguenti prospetti:

  • ST (ritenute alla fonte operate, trattenute di addizionali regionale Irpef, trattenute per assistenza fiscale, imposte sostitutive, versamenti relativi alle ritenute ed imposte sostitutive);
  • SV (trattenute di addizionali comunali Irpef, trattenute per assistenza fiscale e relativi versamenti);
  • SX (riepilogo crediti e compensazioni effettuate);
  • SY (riepilogo dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi).

 

Casi particolari

⇒ Gestione separata lavoro dipendente e autonomo

La sezione “Gestione separata lavoro dipendente e autonomo”, deve essere compilata dai sostituti d’imposta che intendano separare il Modello 770/2016 semplificato.

Il sostituto può avvalersi di tale facoltà qualora risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

  • che debbano essere trasmesse sia Certificazioni lavoro dipendente e assimilati, sia Certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • che non siano state effettuate compensazioni “interne” tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale.

 

In particolare dovrà essere barrata la casella “dipendente” dal sostituto che intende inviare i soli prospetti relativi ai dati riguardanti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, specificando nell’apposito spazio, il codice fiscale del soggetto che presenta i prospetti relativi ai redditi di lavoro autonomo.

Dovrà essere barrata la casella “autonomo” dal sostituto che intende inviare i soli prospetti relativi ai dati riguardanti i redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi specificando nell’apposito spazio, il codice fiscale del soggetto che presenta i prospetti relativi ai redditi di lavoro dipendente.

 

⇒ Compensazioni interne ex articolo 1 D.P.R. n. 445/1997

I sostituti d’imposta che, in relazione alle ritenute operate ed alle operazioni effettuate nell’anno 2015, sono tenuti a presentare anche il Modello 770 semplificato, qualora siano intervenute compensazioni interne ai sensi dell’articolo 1 del D.P.R. n. 445/1997, tra i versamenti attinenti al Modello 770 semplificato e quelli relativi al Modello 770 ordinario, non presentano il Modello 770 semplificato, in quanto i prospetti ST, SV, SX ed SY dovranno essere compilati all’interno del Modello 770 ordinario.

Invece, in assenza delle predette compensazioni, il sostituto d’imposta ha la facoltà di presentare il Modello 770 semplificato ed il Modello 770 ordinario, entrambi comprensivi dei rispettivi dati concernenti i versamenti, i crediti e le compensazioni.

 

ADDIO AL SERVIZIO DI “DATA CERTA” DELLE POSTE ITALIANE

Dare ad un documento data certa vuol dire attribuire allo stesso prova della sua formazione in un determinato arco temporale o, comunque, prova della sua esistenza anteriore ad uno specifico evento o una specifica data.

Sotto il profilo civilistico, in materia di prove documentali si esprimono gli articoli 2703 e 2704 cod. civ. dalla lettura dei quali si desumono gli strumenti tipicamente utilizzabili per l’attribuzione di data certa ai documenti. Ci riferiamo:

  • alla redazione di atto pubblico;
  • all’autenticazione di un notaio o altro pubblico ufficiale;
  • alla registrazione dell’atto presso un ufficio pubblico;
  • ad ogni altro fatto che stabilisca in modo ugualmente certo l’anteriorità della formazione del documento (articolo 2704, comma 3, cod. civ.).

 

In quest’ultima prospettiva sono considerati validi:

  • l’utilizzazione del servizio data certa presso i servizi postali con apposizione di apposito timbro direttamente sul documento;
  • l’apposizione della cosiddetta marca temporale sui documenti informatici: il sistema basa la propria modalità di certificazione della marca temporale su un procedimento informatico regolamentato dalla legge, che permette di attribuire ad un oggetto digitale o documento informatico una data ed un orario in modo certo ed opponibile a terzi. La marca temporale può essere anche associata alla firma digitale;
  • il servizio di posta elettronica certificata, che fornisce al mittente la prova legale dell’invio e della consegna del documento informatico, e quindi anche della data. La trasmissione tramite un servizio di posta elettronica certificata (pec), che sia conforme al D.P.R. n. 68/2005, equivale infatti, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta ed ha valore legale. Ai sensi del 3 comma dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 82/2005, anche la data e l’ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 68/2005 ed alle relative regole tecniche.

 

Con riferimento alla raccomandata a/r il codice civile non si esprime, tuttavia la giurisprudenza esclude il valore di data certa al plico inviato per raccomandata a/r con busta.

 

Con riferimento alla modalità descritta nel precedente punto 1 occorre segnalare che a far data dallo scorso 1° aprile 2016 le Poste Italiane Spa non effettuano più il servizio di “data certa” e, pertanto, in caso di necessità si dovrà fare ricorso ad altra metodologia alternativa tra quelle sopra riportate.

 

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 LUGLIO AL 15 AGOSTO 2016

 

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti, col commento dei termini di prossima scadenza.

 

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, come stabilito dall’articolo 7 D.L. n. 70/2011 e del provvedimento di proroga che ha spostato, per i soggetti cui si applicano gli studi di settore, la data di pagamento delle imposte senza alcuna maggiorazione dal 16 giugno al 6 luglio 2016.

Va poi ricordato che con l’articolo 3-quater del D.L. n. 16/2012, è stata inserita nell’articolo 37 del D.L. n. 223/2006 una previsione a regime per cui: “Gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione”.

In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

 

SCADENZE FISSE
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

luglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di giugno 2016, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

 

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

·           sui redditi di lavoro dipendente unitamente alle addizionali all’Irpef;

·           sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;

·           sui redditi di lavoro autonomo;

·           sulle provvigioni;

·           sui redditi di capitale;

·           sui redditi diversi;

·           sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;

·           sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

 

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

 

Versamenti Iva mensili

Scade il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno 2016, codice tributo 6006.

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. n. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

 

Versamento dell’Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2015, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto il pagamento rateale dal 16 marzo 2016 devono versare la quinta rata utilizzando il codice tributo 6099.

 

Persone fisiche titolari di partita Iva per i quali non risultano elaborati gli studi di settore – primo versamento entro il 16/6/2016

Entro oggi deve essere effettuato il versamento della seconda delle imposte, Irpef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l’anno 2015 e primo acconto per il 2016 risultanti dalla dichiarazione, unitamente, ove dovuti, ai contributi previdenziali alla gestione separata o gestione artigiani/commercianti dovuti sui redditi 2015 a saldo ed in acconto.

Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell’acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d’acconto.

 

Persone fisiche titolari di partita Iva per i quali risultano elaborati gli studi di settore – primo versamento entro il 6/7/2016

Entro oggi deve essere effettuato il versamento della seconda delle imposte, Irpef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l’anno 2015 e primo acconto per il 2016 risultanti dalla dichiarazione, unitamente, ove dovuti, ai contributi previdenziali alla gestione separata o gestione artigiani/commercianti dovuti sui redditi 2015 a saldo ed in acconto.

Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell’acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d’acconto.

 

Persone fisiche titolari di partita Iva per le quali risultano elaborati gli studi di settore – versamento con maggiorazione

Entro oggi deve essere effettuato il versamento con maggiorazione dell’unica rata o della prima rata delle imposte, Irpef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l’anno 2015 e primo acconto per il 2016 risultanti dalla dichiarazione, unitamente, ove dovuti, ai contributi previdenziali alla gestione separata o gestione artigiani/commercianti dovuti sui redditi 2015 a saldo ed in acconto.

Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell’acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d’acconto.

 

Società semplici, società di persone e soggetti equiparati per i quali non risultano elaborati gli studi di settore – primo versamento il 16/6/2016

Entro oggi deve essere effettuato il versamento della seconda rata delle imposte, Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l’anno 2015 e primo acconto per il 2016.

Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell’acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d’acconto.

 

Società semplici, società di persone e soggetti equiparati per i quali risultano elaborati gli studi di settore – primo versamento il 6/7/2016

Entro oggi deve essere effettuato il versamento della seconda rata delle imposte, Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l’anno 2015 e primo acconto per il 2016.

Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell’acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d’acconto.

 

 

 

Società semplici, società di persone e soggetti equiparati per i quali risultano elaborati gli studi di settore – versamento con maggiorazione

Entro oggi deve essere effettuato il versamento con maggiorazione in unica rata o della prima rata delle imposte, Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l’anno 2015 e primo acconto per il 2016.

Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell’acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d’acconto.

 

Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio per i quali non sono stati elaborati gli studi di settore – primo versamento il 16/6/2016

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, devono effettuare il versamento della seconda rata dell’Ires e dell’Irap, a titolo di saldo per l’anno 2015 e primo acconto per il 2016 ovvero dell’Iva a debito risultante dalla dichiarazione unificata.

 

Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio per i quali sono stati elaborati gli studi di settore – primo versamento il 6/7/2016

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, devono effettuare il versamento della seconda rata dell’Ires e dell’Irap, a titolo di saldo per l’anno 2015 e primo acconto per il 2016 ovvero dell’Iva a debito risultante dalla dichiarazione unificata.

 

Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio per i quali non sono stati elaborati gli studi di settore – versamento con maggiorazione

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, devono effettuare il versamento con maggiorazione della unica o prima rata dell’Ires e dell’Irap, a titolo di saldo per l’anno 2015 e primo acconto per il 2016 ovvero dell’Iva a debito risultante dalla dichiarazione unificata.

 

Ivie

Scade oggi per le persone fisiche residenti in Italia che siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati, il versamento della seconda rata dell’imposta sul valore degli immobili destinati all’estero così come risulta dalla liquidazione in dichiarazione dei redditi a titolo di saldo 2015 ed acconto 2016.

 

Ivafe

Scade il termine per le persone fisiche residenti in Italia che detengono attività finanziarie all’estero il versamento della seconda rata, dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2015 e di primo acconto per l’anno 2016.

 

 

 

 

Cedolare secca

Scade oggi per i contribuenti che si sono avvalsi per il 2015 della c.d. “cedolare secca”, il termine per il versamento, con maggiorazione dello 0,4%, del saldo dell’imposta dovuta per il 2015 e della prima rata d’acconto per il 2016.

 

Pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio

Entro oggi deve essere versato, con maggiorazione, il diritto annuale camerale per l’anno 2016 (codice tributo 3850).

 

Accise – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

 

Ravvedimento versamenti entro 30 giorni

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte (anche Imu) e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 giugno 2016.

20

luglio

 

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di giugno 2016 da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

 

25

luglio

 

Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile o trimestrale il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese o trimestre precedente.