RIDETERMINARE IL VALORE DI TERRENI, OBBLIGO ASSICURATIVO AMMINISTRATORE UNICO, PRINCIPALI SCADENZE

Circolare in formato PDF

 

– NOTIZIE FLASH

– POSSIBILITA’ DI RIDETERMINARE IL VALORE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI

– OBBLIGO ASSICURATIVO PER L’AMMINISTRATORE UNICO DI SOCIETA’

– PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MAGGIO AL 15 GIUGNO 2015

 

 

 

NOTIZIE FLASH

 

Riscritto l’elenco dei soggetti black list al fine della deducibilità dei costi

Come previsto dall’art. 1 co. 678 della L. n. 190/14 è stato riscritto l’elenco degli stati a fiscalità privilegiata rilevante per l’applicazione delle norme contenute nell’art. 110 co. 10 del D.P.R. n. 917/86 in materia di deducibilità dei costi. Il criterio utilizzato per la revisione della lista è rappresentato dalla sussistenza o meno di procedure di scambio di informazioni ai fini fiscali con l’Italia: non rientrano più nella nuova black list Singapore, Malaysia, Emirati Arabi e Filippine che hanno stipulato una convenzione contro le doppie imposizioni con l’Italia. Tale decreto sostituirà quello firmato il 23 gennaio 2002. Il decreto entrerà in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Ministero dell’Economia e delle Finanze, Decreto 30/3/2015).

 

 

POSSIBILITÀ DI RIDETERMINARE IL VALORE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI

 

In dirittura d’arrivo l’ennesima possibilità (è la dodicesima) concessa dal Legislatore per procedere alla rivalutazione di partecipazioni in società non quotate e terreni da parte di persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa, società semplici, società ed enti ad esse equiparate di cui all’art. 5 Tuir, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale e soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

Scade, infatti, il prossimo 30 giugno 2015 il termine per procedere all’asseverazione della perizia di stima del terreno o della società riferita alla partecipazione detenuta nonché al versamento della relativa imposta sostitutiva nella sua interezza o nella prima delle tre rate annuali previste in caso di opzione per il suo versamento rateizzato.

 

È bene ricordare che perizia e versamento iniziale sono passaggi fondamentali per poter assegnare efficacia fiscale alla predetta rivalutazione, mentre eventuali omessi versamenti delle rate successive alla prima non invalidano l’intervenuta rivalutazione ma determinano l’obbligazione al loro pagamento.

Gli elementi da considerare ai fini di quest’ultima legge di rivalutazione sono i seguenti:

  • possesso del terreno o della partecipazione al 1° gennaio 2015;
  • imposta sostitutiva calcolata sul valore di perizia nelle seguenti misure (raddoppiate rispetto a tutte le precedenti rivalutazioni):
    • 8% per i terreni agricoli e le aree edificabili;
    • 8% per le partecipazioni qualificate;
    • 4% per le partecipazioni non qualificate;
  • possibilità di scomputare l’imposta sostitutiva assolta con le precedenti rivalutazioni.

 

Va ricordato poi che il momento di redazione della perizia, comunque da asseverare entro e non oltre il 30 giugno 2015, può essere diverso a seconda che si tratti di terreni o partecipazioni:

  • per le partecipazioni la perizia può essere predisposta anche successivamente alla cessione della stessa, purché entro il termine ultimo del 30 giugno 2015;
  • per i terreni, invece, la perizia deve essere necessariamente predisposta prima della loro cessione, poiché è previsto che il valore che emerge sia quello minimo ai fini dell’imposta di registro, e quindi se ne deve tenere conto ai fini della tassazione dell’atto. Va, tuttavia, segnalato come un precedente giurisprudenziale (vedi sentenza Cassazione n. 30729/11) ammetta la redazione della perizia posteriormente alla cessione, circostanza, al contrario, ordinariamente ammessa per le partecipazioni. Con riferimento ai terreni, inoltre, al fine di evitare che si applichi la citata presunzione secondo cui il valore periziato costituisce il valore minimo di riferimento ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, l’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 111/10) ha ritenuto possibile effettuare una nuova perizia al ribasso, sostitutiva della precedente.

 

Rivalutazione di partecipazioni acquisite per donazione

Con riferimento alla rivalutazione delle partecipazioni ricevute per donazione si è di recente espressa l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 40/E del 20 aprile scorso.

Con tale documento di prassi l’Amministrazione finanziaria ha ribadito il pensiero già espresso con la precedente Risoluzione n. 91/E/14 secondo la quale in caso di rivalutazione delle partecipazioni acquisite per donazione, i donatari che si avvalgono della procedura di rideterminazione del loro valore di acquisto non possono scomputare l’imposta sostitutiva versata in occasione di precedenti rideterminazioni effettuate dal donante.

In considerazione tuttavia delle incertezze interpretative connesse alla fattispecie in esame, l’Agenzia precisa ora che i soggetti che abbiano scomputato l’imposta sostitutiva versata in occasione di precedenti rideterminazioni effettuate dal donante, possono, in applicazione delle disposizioni contenute nello Statuto del contribuente, regolarizzare il carente versamento entro 60 giorni dall’emanazione del presente documento di prassi (cioè fino al 19 giugno 2015).

 

 

OBBLIGO ASSICURATIVO PER l’amministratore unico DI SOCIETA’

 

È stato sottoposto alla Direzione Centrale Rischi dell’Inail un quesito circa l’obbligo assicurativo del socio che riveste anche la qualifica di amministratore unico di società.

Per rispondere alla domanda ricevuta l’Inail ha ricostruito l’evoluzione giurisprudenziale del rapporto tra socio e società riportandolo al concetto di “dipendenza funzionale”: il socio opera per conto della società che rappresenta, ed è proprio l’attività manuale che lo pone in dipendenza della stessa, a prescindere dalla qualificazione del rapporto di lavoro (subordinato o meno). Sostanzialmente l’Inail sostiene che l’obbligo assicurativo sussiste in tutti i casi in cui il soggetto svolge un’attività lavorativa, manuale o non manuale, in favore della società con carattere di abitualità, professionalità e sistematicità, a nulla rilevando l’esistenza di un vincolo di dipendenza.

Tale obbligo era stato sostenuto da diverse sedi dell’istituto ma era stato escluso dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, tenuto conto della titolarità di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dei quali dispone l’amministratore unico, poteri che lo slegavano dal nesso di dipendenza.

 

Con nota n. 1501 del 27 febbraio 2015 l’Inail ha precisato che lo svolgimento materiale dell’attività comporta l’obbligo della tutela assicurativa del socio anche se questi, quale amministratore unico, eserciti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (diviene irrilevante l’esistenza in capo all’amministratore dei poteri di gestione della società) e ancora ha ampliato l’ambito applicativo della norma anche agli amministratori unici non soci.

 

L’obbligo assicurativo scatta però solo nel caso in cui l’amministratore unico svolga una attività manuale protetta ai sensi dell’art. 1 D.P.R. n. 1124/65 a favore della società e in base alle direttive della stessa. Tra tali attività rientra anche l’uso di un autoveicolo o del pc.

I requisiti quindi affinché scatti l’obbligo assicurativo sono:

  1. qualifica di amministratore unico;
  2. esercizio di una delle attività protette di cui all’art. 1 D.P.R. n. 1124/65.

Va anche ricordato che se l’ufficio di amministratore rientra nei compiti istituzionali e nell’oggetto proprio dell’arte o professione, il reddito verrà attratto nel lavoro autonomo professionale e quindi non scatterà alcun obbligo assicurativo.

 

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MAGGIO AL 15 GIUGNO 2015

 

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti, con il commento dei termini di prossima scadenza.

 

Si segnala  che le scadenze riportate  tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente  per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’art. 7 del D.L. n. 70/11.

In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

 

SCADENZE FISSE
18

maggio

Ravvedimento versamenti entro 30 giorni

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 aprile 2015.

 

Versamenti Iva mensili e trimestrali

Scade il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di aprile 2015, codice tributo 6004 e primo trimestre 2015, codice tributo 6031 (con maggiorazione dell’1%).

Si ricorda che le associazioni sportive dilettantistiche di cui all’art. 25 co. 1 L. n. 133/99 e le associazioni senza scopo di lucro che optano per la applicazione della L. n. 398/91 versano l’Iva del primo trimestre senza la maggiorazione dell’1%.

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art. 1 co. 3 D.P.R. n. 100/98) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

 

Versamento dell’Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2014, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto il pagamento rateale dal 16 marzo 2015 devono versare la terza rata utilizzando il codice tributo 6099.

La scadenza riguarda sia i contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione in via autonoma che gli altri contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata. Per questi ultimi il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo 2015.

 

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di aprile 2015, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali ed ai rapporti di associazione in partecipazione.

 

Versamento dei contributi Inps artigiani e commercianti

Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti da artigiani e commercianti relativamente alla prima rata del contributo sul minimale di reddito per l’anno 2014 (primo trimestre).

 

 

18

maggio

Versamento del premio Inail

Scade il versamento della seconda rata del premio Inail 2014/2015 per chi ha optato per il versamento rateale.

 

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

 

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

 

AcciseVersamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

 

20

maggio

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di aprile 2015 da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

 

Enti di volontariato e associazioni sportive dilettantistiche correzione domande

Scade il termine per gli enti di volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche per l’invio della richiesta di correzione delle domande per l’accesso alle liste dei beneficiari 5%.

 

25

maggio

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate, rispettivamente, nel mese precedente.

 

1

giugno

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di aprile 2015.

 

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori a progetto e associati in partecipazione relativi al mese di aprile 2015.

 

Comunicazione di acquisto da operatori di San Marino

Scade il termine, con riferimento al mese di aprile 2015, per la comunicazione in forma analitica delle operazioni con operatori san marinesi annotate sui registri Iva.

 

1

giugno

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° maggio 2015.

 

15

giugno

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

 

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

 

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

 

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

La presente circolare è stata elaborata dallo studio scrivente sulla base di circolari redatte da società ed enti specializzati, convenzionati con lo studio stesso.