RIMBORSO I.V.A., TABELLE A.C.I. 2016, “BONUS” IMMOBILI RESIDENZIALI, PRINCIPALI SCADENZE

Newsletter in formato PDF

 

 

– NOTIZIE FLASH

– RIMBORSO DEL CREDITO I.V.A. DERIVANTE DALLA DICHIARAZIONE ANNUALE

– NUOVE TABELLE A.C.I. PER L’ANNO 2016

– “BONUS” PER L’ACQUISTO DI IMMOBILI RESIDENZIALI DA LOCARE

– PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GENNAIO AL 15 FEBBRAIO 2016

 

 

NOTIZIE FLASH

 

Misura del tasso di interesse legale

Con il D.M. 11 dicembre 2015 il tasso di interesse legale di cui all’articolo 1284 del codice civile è stato ridotto dallo 0,5% allo 0,2% in ragione d’anno. Tale riduzione trova applicazione dal 1° gennaio 2016.

 

Diritto dovuto alle Camere di Commercio per l’anno 2016

L’articolo 28 comma 1 del D.L. n. 90/2014 ha stabilito che “Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’importo del diritto annuale di cui all’articolo 18 L. 580/1993 e successive modificazioni, come determinato per l’anno 2014, è ridotto, per l’anno 2015, del 35 per cento, per l’anno 2016, del 40% e, a decorrere dall’anno 2017, del 50%”. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che entro il 15 maggio 2016 verrà inviata tramite pec a tutti i soggetti obbligati al versamento del diritto annuale un’informativa dalla Camera di Commercio territorialmente competente con l’indicazione dell’ammontare del diritto dovuto per il 2016 (Ministero dello Sviluppo Economico, Nota n. 279880 del 22/12/2015).

 

Nuova Sabatini: fondo di garanzia per le Pmi

Lo strumento agevolativo definito “Nuova Sabatini”, istituito dall’articolo 2 del D.L. n. 69/2013 è finalizzato ad accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese e migliorare l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese (Pmi) per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature. Nel dettaglio, la misura prevede il seguente funzionamento:

  • Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) ha costituito un plafond di risorse che le banche aderenti alle convenzioni Mise-Abi-Cdp o le società di leasing, se in possesso di garanzia rilasciata da una banca aderente alle convenzioni, possono utilizzare per concedere alle Pmi, fino al 31 dicembre 2016, finanziamenti di importo compreso tra 20.000 e 2 milioni di euro a fronte degli investimenti previsti dalla misura;
  • il Mise concede un contributo in favore delle Pmi, che copre parte degli interessi a carico delle imprese sui finanziamenti bancari, in relazione agli investimenti realizzati. Tale contributo è pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali, al tasso del 2,75% annuo per 5 anni.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto in commento, il fondo di garanzia per le Pmi potrà garantire fino all’80% dell’ammontare dei finanziamenti “Nuova Sabatini”. La valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio ai fini dell’accesso alla garanzia del fondo viene effettuata direttamente dall’istituto di credito a cui è stata presentata via pec la domanda per la richiesta del finanziamento e del contributo (Ministero dello Sviluppo Economico, Decreto 29/9/2015).

 

Detassazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento di beni immateriali

Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa possono godere della parziale detassazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento dei beni immateriali, sul modello di altri Stati europei e in coerenza con standard internazionali condivisi. Nello specifico, sono agevolabili i redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi di impresa, disegni e modelli giuridicamente tutelabili, informazioni aziendali ed esperienze tecnico industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete giuridicamente tutelabili. Il patent box non può prescindere, quindi, da un accordo preventivo tra Amministrazione finanziaria e società sulle regole da seguire per la quantificazione del contributo economico e del reddito agevolabile. Nel provvedimento del 1° dicembre 2015 sono state stabilite le modalità di accesso alla procedura che apre la strada al regime di favore opzionale introdotto con lo scopo di incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo (Agenzia delle entrate, Provvedimento n. 154278 e Circolare n. 36 dell’1/12/2015).

RIMBORSO DEL CREDITO I.V.A. DERIVANTE DALLA DICHIARAZIONE ANNUALE

La richiesta a rimborso del credito emergente dalla dichiarazione Iva 2016 per l’anno 2015 – possibile a partire dal 1° febbraio 2016 – è disciplinata dall’articolo 38-bis D.P.R. n. 633/1972, che conferma le importanti novità introdotte lo scorso anno dall’articolo 13 D.Lgs. n. 175/2014 (cosiddetto Decreto Semplificazioni).

Le conferme riguardano:

  • l’innalzamento da 5.164,57 a 15.000 euro dell’ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti, ad eccezione della mera presentazione della dichiarazione Iva annuale;
  • la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a 15.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando una dichiarazione annuale o un’istanza trimestrale munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte degli organi di revisione, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti;
  • la previsione dell’obbligatorietà della garanzia per i rimborsi superiori a 15.000 euro solo nelle ipotesi di specifiche situazioni di rischio.

Possiamo pertanto distinguere tre situazioni.

Rimborsi di importo fino a 15.000 euro

Per queste tipologie di rimborso non sono previsti particolari adempimenti, se non la compilazione dei relativi dati contenuti nel quadro VX del modello di dichiarazione annuale Iva. L’Agenzia delle entrate, con riferimento al calcolo della soglia dei 15.000 euro ha precisato che tale limite è da intendersi riferito non alla singola richiesta, ma alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l’intero periodo d’imposta.

Rimborsi di importo superiore a 15.000 euro (senza obbligo di garanzia)

Per il rimborso di crediti Iva eccedenti l’importo di 15.000 euro il contribuente può evitare di presentare apposita garanzia se:

  • fa apporre il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa) nel frontespizio della dichiarazione Iva annuale (va tenuto presente che la soglia dei 15.000 euro deve essere calcolata separatamente per le compensazioni e per i rimborsi);
  • attesta, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da rendere nell’apposito riquadro presente nella dichiarazione Iva, l’esistenza di determinati requisiti di seguito riportati (la dichiarazione, sottoscritta dal contribuente, e la copia del documento di identità dello stesso, vanno conservati da chi invia la dichiarazione ed esibite a richiesta dell’Agenzia delle entrate).
  • Requisiti
Solidità patrimoniale Il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40%; la consistenza degli immobili iscritti non si è ridotta, rispetto alle risultanze dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata; l’attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili.

Circolare n. 31/2014: il requisito di solidità patrimoniale non riguarda i soggetti in contabilità semplificata.

Continuità aziendale Non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale.

Circolare n. 31/2014: ai fini del computo dell’anno precedente deve farsi riferimento alla data di richiesta del rimborso.

Regolarità contributiva Sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Resta in ogni caso salva la possibilità per il contribuente di presentare facoltativamente apposita garanzia qualora non ritenga o non sia nelle condizioni di ottenere il visto di conformità e/o non soddisfi anche uno solo dei requisiti sopra descritti.

Rimborsi di importo superiore a 15.000 euro (con obbligo di garanzia)

In determinate situazioni considerate a rischio, di seguito elencate, il rimborso di crediti Iva di importo superiore a 15.000 euro va necessariamente eseguito previa presentazione della garanzia.

  • Situazioni a rischio
1)    Soggetti che esercitano un’attività d’impresa da meno di due anni: tale requisito non trova applicazione nei confronti delle imprese start-up innovative di cui all’articolo 25 D.L. n. 179/2012.
2)    Soggetti passivi ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore.
3)    Soggetti passivi che presentano la dichiarazione o l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
4)    Soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.

Delineati gli adempimenti che occorre porre in essere ai fini dell’ottenimento del rimborso del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale, è bene ricordare che la richiesta di rimborso non è proponibile in tutti i casi ma solo al verificarsi di determinate condizioni fissate dalla norma.

Vediamo in sintesi quali sono dette ipotesi, contemplate dall’articolo 30 del decreto Iva.

Cessazione dell’attività
nel corso del 2015
All’erogazione di tale tipologia di rimborsi provvedono esclusivamente gli uffici dell’Agenzia delle entrate, attesa la particolarità delle problematiche interessate e dei controlli da espletare.
L’aliquota media
sugli acquisti è superiore

a quella sulle vendite

(con uno scarto di

almeno il 10%)

È il caso dei soggetti che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni.

Nel calcolo occorre tenere conto della seconda cifra decimale.

Le operazioni attive da considerare sono:

·      le operazioni imponibili, comprese le cessioni di oro da investimento imponibile a seguito di opzione, di oro industriale, di argento puro, le cessioni di rottami di cui all’articolo 74, commi 7 e 8;

·      le cessioni effettuate nei confronti dei soggetti terremotati;

·      le operazioni c.d. ad “aliquota zero” emesse in applicazione delle  disposizioni  contenute  nei  commi  6  e  7  dell’articolo 17.

Le operazioni passive da considerare sono costituite dagli acquisti e dalle importazioni imponibili per i quali è ammessa la detrazione dell’imposta, esclusi gli acquisti, le importazioni e le cessioni di beni ammortizzabili.

Operazioni non

imponibili

Per operazioni non imponibili si intendono quelle di cui:

·      agli articoli 8 (cessioni all’esportazione), 8-bis (operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione) e 9 (servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali) del D.P.R. n. 633/1972;

·      agli articoli 41 e 58 del D.L. n. 331/1993;

·      agli articoli 71 (operazioni con il Vaticano e San Marino) e 72 (operazioni nei confronti di determinati organismi internazionali);

·      all’articolo 50-bis, comma 4 lettera f), del D.L. n. 331/1993 (cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito Iva con spedizione in altro Stato membro dell’Unione Europea;

effettuate per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo d’imposta 2015.

Si precisa che tra le operazioni non imponibili sono da comprendere le operazioni effettuate fuori dell’Unione Europea, dalle agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale previsto dall’articolo 74-ter (vedasi la risoluzione VI-13-1110/94 del 5 novembre 1994) nonché le esportazioni di beni usati e degli altri beni di cui al D.L. n. 41/1995.

Acquisti e importazioni

di beni ammortizzabili

e di beni e servizi per studi e ricerche

Il rimborso compete per l’acquisizione dei beni ammortizzabili, realizzati anche tramite contratti di appalto. Non è possibile invece chiedere il rimborso nel caso di acquisto tramite contratti di locazione finanziaria (risoluzione n. 392/E/2007) in quanto soggetto legittimato al rimborso è la società di leasing (in senso contrario si veda recente Cassazione 20951/2015). Il rimborso non spetta infine con riferimento all’imposta pagata in relazione ad un preliminare di acquisto ed alla realizzazione di spese incrementative su beni di terzi (risoluzione n. 179/E/2005).
Esportazioni ed altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli Tale ipotesi di rimborso riguarda i produttori agricoli che abbiano effettuato cessioni di prodotti agricoli compresi nella Tabella A – parte prima, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, dell’articolo 38-quater e dell’articolo 72, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi.

Il rimborso compete per l’ammontare corrispondente all’Iva (teorica) relativa ad operazioni non imponibili effettuate nel 2015 ovvero anche prima di tale anno, se non ne sia stato in precedenza richiesto il rimborso o sia stato compensato nel modello F24 ma computato in detrazione in sede di dichiarazione annuale. L’importo rimborsabile, così come quello detraibile, deve essere calcolato mediante l’applicazione delle percentuali di compensazione vigenti nel periodo di competenza.

Prevalenza di operazioni non soggette Spetta il rimborso anche nel caso in cui il contribuente effettua prevalentemente (quindi devono superare la metà delle operazioni attive) operazioni non soggette all’imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies (quindi sia cessioni di beni che prestazioni di servizi non territoriali) del D.P.R. n. 633/1972.
Soggetti non residenti Sono legittimati a chiedere il rimborso del credito Iva i soggetti non residenti:

·      che abbiano nominato un rappresentante fiscale in Italia;

·      che si siano identificati direttamente.

Minor eccedenza detraibile
nel triennio
Il rimborso dell’Iva compete quando dalle dichiarazioni relative agli ultimi tre anni (2013-2014-2015) risultino eccedenze d’imposta a credito anche se inferiori a 2.582,28 euro. In tal caso, il rimborso spetta per il minore degli importi delle predette eccedenze detraibili (relativamente alla parte non chiesta già a rimborso o non compensata nel modello F24).

NUOVE TABELLE A.C.I. PER L’ANNO 2016

 

Nel Supplemento Ordinario n. 66 alla G.U. n. 291/2015 sono state pubblicate le “Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’Aci – articolo 3, comma 1, D.Lgs. 314/1997”.

I costi chilometrici individuati in alcune delle predette tabelle vanno utilizzati per determinare il fringe benefit riconosciuto al dipendente che dispone, ad uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d’imposta, dell’autovettura aziendale. Detta ipotesi risulta particolarmente premiante sotto il profilo fiscale poiché consente all’azienda di dedurre sia i costi di acquisizione che i costi di gestione dell’autovettura nella misura del 70% senza considerare i limiti assoluti imposti dall’articolo 164, D.P.R. n. 917/1986 e sul versante Iva consente l’integrale detrazione dell’imposta assolta sull’acquisto e sui costi di gestione dell’autovettura.

L’articolo 51, comma 4 lettera a), D.P.R. n. 917/1986 dispone che le tabelle Aci debbano essere applicate ad una percorrenza convenzionale annua di 4.500 km, al fine di determinare la quota di uso privata dell’autovettura aziendale da parte del dipendente.

Chiariamo il tutto con un esempio.

La società Delta Srl concede in uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d’imposta al proprio dipendente Rossi Gaetano la seguente autovettura:

·      Giulietta Alfa Romeo 1.4T della potenza di 120 cv.

In base alle nuove tabelle Aci il costo chilometrico risulta pari a 0,5258 euro per chilometro.

Secondo la regola contemplata dall’articolo 51 del D.P.R. n. 917/1986 il fringe benefit annuale sarà così determinato:

0,5258 euro x Km 4.500 = 2.365,95 euro fringe benefit convenzionale annuo corrispondente a quanto indicato nella tabella parte 1 relativa agli “Autoveicoli a benzina in produzione”.

La destinazione dell’autovettura aziendale ad uso promiscuo a favore del dipendente comporta, pertanto, l’insorgere di un compenso in natura in capo al dipendente stesso. Il datore di lavoro può scegliere di addebitare al dipendente l’utilizzo della propria autovettura mediante una delle seguenti forme:

  • trattenuta dalla busta paga mensile del dipendente della somma corrispondente all’utilizzo privato;
  • emissione di fattura con addebito di Iva della somma corrispondente all’utilizzo privato.

Qualora tale addebito (autonomamente fatturato o trattenuto in busta paga) risulti almeno pari al benefit convenzionale (che si ricorda essere già comprensivo dell’Iva) come sopra calcolato, non si renderà necessaria l’attribuzione in busta paga di alcun compenso in natura.

Ai fini del riconoscimento dell’integrale detrazione dell’Iva sui costi relativi all’autovettura:

  • nel caso di trattenuta in busta paga l’azienda è comunque tenuta ad assolvere l’Iva su detto benefit mediante emissione di autofattura;
  • nel caso di riaddebito tramite fattura l’importo del benefit deve risultare pagato entro l’anno di riferimento.
Vale la pena sottolineare che l’azienda può attribuire il fringe benefit come sopra calcolato al dipendente senza trattenerlo in busta paga, ma assoggettandolo solamente a tassazione quale compenso in natura: in tal caso (concessione dell’autovettura in uso promiscuo al dipendente a titolo gratuito) la detrazione dell’Iva sul costo di acquisto e sulle spese di impiego è consentita ordinariamente al 40%, senza obbligo di effettuare alcun addebito Iva a fronte della prestazione di servizi gratuita.

Va infine evidenziato che sul sito web dell’Aci (www.aci.it) non sono rinvenibili solo le tabelle dalle quali ricavare il fringe benefit convenzionale sopra calcolato, bensì nel complesso tre tipologie di tabelle:

  • quelle relative al costo chilometrico di percorrenza per ciascuna vettura (utili per quantificare analiticamente il rimborso spettante al dipendente/collaboratore/professionista che utilizza la propria autovettura);
  • quelle riportanti il limite chilometrico per le vetture di potenza pari a 17 cavalli fiscali se alimentate a benzina o a 20 cavalli fiscali se a gasolio (necessarie per verificare ai sensi dell’articolo 95, comma 3, D.P.R. n. 917/1986 il limite massimo deducibile in capo all’azienda per le trasferte effettuate con autovettura propria dal dipendente o collaboratore);
  • quelle richiamate in precedenza e necessarie per individuare il fringe benefit convenzionale (retribuzione in natura per la quota forfettaria di utilizzo privato dell’autovettura aziendale).

 

 

“BONUS” PER L’ACQUISTO DI IMMOBILI RESIDENZIALI DA LOCARE

Con il decreto 8 settembre 2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si completa la disciplina agevolata introdotta dall’articolo 21 D.L. n. 133/2014 che riconosce una deduzione dall’Irpef alle persone fisiche private nei casi di acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili residenziali da destinare alla locazione. Il decreto si compone di otto articoli nei quali vengono sostanzialmente ripercorse le caratteristiche dell’agevolazione che di seguito si riepilogano in forma di rappresentazione schematica.

Articolo 1 Viene fornita una definizione di “unità immobiliari invendute”, che per consentire la fruizione del beneficio dovevano risultare tali alla data del 12 novembre 2014. Vengono considerate tali quelle che alla predetta data erano già interamente o parzialmente costruite ovvero quelle per le quali alla medesima data era stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio, nonché quelle per le quali era stato dato concreto avvio agli adempimenti propedeutici all’edificazione quali la convenzione tra Comune e soggetto attuatore dell’intervento, ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale.
Articolo 2 Dopo aver ricordato che l’agevolazione compete alle persone fisiche non esercenti attività commerciale che acquistano dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione invendute (nel senso sopra precisato) oppure oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e risanamento conservativo, e che agli stessi viene riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo ai fini Irpef pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto notarile di compravendita, nel limite massimo complessivo di 300.000 euro comprensivo di Iva, da ripartire in otto quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione, viene precisato che:

·         la deduzione compete – sempre nella misura del 20% degli stessi – anche in relazione agli interessi passivi su mutui contratti per l’acquisto dell’immobile;

·         la deduzione compete ai diversi titolari in ragione della loro quota di proprietà;

·         spetta l’agevolazione anche nel caso di cessione del diritto di usufrutto a soggetti operanti da almeno dieci anni nel settore dell’housing sociale;

·         eventuali interruzioni del periodo di locazione per motivi non imputabili al locatore non comportano la decadenza dell’agevolazione.

Articolo 3 Nel caso di immobile costruito tramite appalto su area edificabile posseduta dal contribuente prima dell’inizio dei lavori il decreto afferma che le spese che concorrono alla determinazione dell’agevolazione sono attestate dalle fatture emesse dall’impresa che esegue i lavori. Per ottenere l’agevolazione è necessario che la costruzione venga ultimata entro il 31 dicembre 2017 e che il titolo  abilitativo edilizio  sia stato rilasciato anteriormente alla data del 12 novembre 2014.
Articolo 4 Vengono riepilogati i requisiti di accesso all’agevolazione che, tranne quanto evidenziato nella successiva lettera g), sono quelli già contemplati dal comma 4, articolo 21, L. n. 133/2014:

a.   l’unità immobiliare acquistata deve essere destinata, entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e purché tale periodo abbia carattere continuativo;

b.   l’unità immobiliare medesima deve essere a destinazione residenziale, e non classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

c.   l’unità immobiliare non deve essere ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444;

d.   l’unità immobiliare deve conseguire prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell’allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158/2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente;

e.   il canone di locazione non deve essere superiore a quello indicato nella convenzione di cui all’articolo 18 del testo unico di cui al D.P.R. n. 380/2001, ovvero non superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell’articolo 2, comma 3, L. n. 431/1998, e quello stabilito ai sensi dell’articolo 3, comma 114, L. n. 350/2003;

f.    non devono sussistere rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario;

g.   sia accertata l’esecuzione di opere edilizie conformi a quelle assentite o comunicate.

Articolo 5 Viene sancito il divieto di ripetibilità della deduzione nel senso che la stessa può essere riconosciuta una sola volta in relazione al medesimo immobile oltre a prevedere che in relazione alle spese sostenute vige il divieto di cumulo con altre agevolazioni fiscali concesse dal Legislatore.
Articolo 6 Con previsione di assoluto favore viene previsto che per gli immobili acquistati prima della pubblicazione in G.U. del decreto in commento il periodo dei sei mesi decorre dalla predetta data e quindi dal 3 dicembre 2015. Ciò significa che si avrà in ogni caso tempo fino al 3 maggio 2016 per concludere il relativo contratto di locazione relativo all’immobile precedentemente acquistato. Indicazioni utili, inoltre, anche per le operazioni di acquisto, costruzione, ristrutturazione concluse successivamente al 3 dicembre 2015: per queste il decreto prevede che il termine di sei mesi decorra, alternativamente, dalla data di acquisto nei casi previsti dall’articolo 2, comma 1 (acquisto, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo) e dalla data di rilascio del certificato di agibilità per le unità oggetto di costruzione tramite appalto su aree edificabili già possedute dal contribuente.
Articolo 7 Viene stabilito che in assenza di immobili realizzati nell’ambito urbano ai sensi dell’articolo 3, comma 114, L. n. 350/2003, il canone da assumere è quello “concordato” (e cioè calcolato in base ai parametri definiti dall’accordo territoriale vigente, sottoscritto dalle organizzazioni di categoria ai sensi dell’articolo 2, comma 3, L. n. 431/1998), mentre nei Comuni in cui non siano stati definiti accordi ai sensi della citata L. n. 431/1998 occorre fare riferimento per la determinazione del canone all’Accordo vigente nel Comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale anche situato in altra Regione.
Articolo 8 In caso di vendita o di trasferimento per successione dell’immobile il decreto consente il trasferimento dell’agevolazione per le quote residue al nuovo proprietario purché ovviamente lo stesso possegga i requisiti per godere dell’agevolazione. Nel caso di cessione del diritto di usufrutto a titolo oneroso, infine, viene previsto che il corrispettivo dello stesso non sia superiore all’importo dei canoni di locazione determinati in misura “calmierata” secondo le modalità previste dal decreto in commento.

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GENNAIO AL 15 FEBBRAIO 2016

 

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’art. 7 del D.L. n. 70/11.

In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

SCADENZE FISSE
18

gennaio

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di dicembre 2015, codice tributo 6012.

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. n. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di dicembre 2015, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

ACCISEVersamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

 

20

gennaio

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di dicembre 2015, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

 

25

gennaio

Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile o trimestrale, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese o trimestre precedente.

 

MOSS

Scade oggi il termine entro il quale effettuare la dichiarazione Iva riferita al quarto trimestre 2015 dei servizi elettronici resi a soggetti privati U.E. ed il relativo versamento, da parte dei soggetti iscritti al Mini sportello unico.

1

febbraio

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di dicembre 2015.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di novembre 2015.

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° gennaio 2016.

Comunicazione di acquisto da operatori di San Marino

Scade oggi il termine, con riferimento al mese di dicembre 2015, per la comunicazione in forma analitica delle operazioni con operatori san marinesi annotate sui registri Iva.

Contributo revisori legali

Scade oggi il versamento del contributo annuale pari a 26 euro da parte degli iscritti nel Registro dei Revisori legali.

Imposta di bollo virtuale

Scade oggi il termine per l’invio telematico della dichiarazione per la liquidazione definitiva dell’imposta di bollo assolta in modo “virtuale” per il 2015 utilizzando il nuovo modello approvato dall’Agenzia delle entrate con il provvedimento del 17 dicembre 2015.

Irpef invio spese sanitarie modello 730/2016 precompilato

Scade oggi il termine per l’invio telematico tramite il Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie 2015 da parte di farmacie, aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari, medici e odontoiatri finalizzati alla predisposizione del modello 730/2016 precompilato.

15

febbraio

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

 

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Stesse disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

La presente circolare è stata elaborata dallo studio scrivente sulla base di circolari redatte da società ed enti specializzati, convenzionati con lo studio stesso.