SPESOMETRO PER L’ANNO 2015, CHIARIMENTI SULLE NUOVE RENDITE NEL CASO DI “IMBULLONATI”, PRINCIPALI SCADENZE

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– NOTIZIE FLASH

– REGOLE DI COMPILAZIONE DELLO “SPESOMETRO” PER L’ANNO 2015

– CHIARIMENTI SULLE NUOVE RENDITE NEL CASO DI “IMBULLONATI”

– PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MARZO AL 15 APRILE 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTIZIE FLASH

 

Detrazione Irpef 50% per recupero edilizio sulla sostituzione della caldaia

L’Agenzia delle entrate ha chiarito varie questioni interpretative in materia di imposte sui redditi riguardanti gli oneri deducibili e detraibili. Gli argomenti di più comune interesse sono senz’altro quelli relativi alle agevolazioni legate agli immobili. Al riguardo, una delle questioni ancora non chiarite era se potevano dare diritto al beneficio fiscale per l’acquisto dell’arredo (c.d. bonus mobili) anche le spese sostenute per le sostituzioni delle caldaie effettuate nell’ambito di lavori di ristrutturazione agevolati dalla detrazione Irpef del 50%. Sul punto, l’ufficio ricorda che gli interventi di manutenzione straordinaria su immobili abitativi, di cui all’articolo 16-bis D.P.R. n. 917/1986, costituiscono anche il presupposto per l’accesso al bonus mobili. Sono interventi di manutenzione straordinaria quelli eseguiti sugli impianti tecnologici “diretti a sostituirne componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente”. Atteso che la sostituzione della caldaia costituisce un intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento, essa si qualifica come una manutenzione straordinaria; pertanto, i contribuenti che la effettuano avranno il requisito per fruire della detrazione Irpef del 50% dei mobili e arredi acquistati per la stessa unità abitativa (Agenzia delle entrate, circolare n. 3 del 2/3/2016).

 

 

REGOLE DI COMPILAZIONE DELLO “SPESOMETRO” PER L’ANNO 2015

 

Dopo le deroghe concesse nei primi anni di applicazione dell’adempimento, si confermano anche con riferimento all’anno 2015 le regole di utilizzo e di compilazione del modello polivalente definito “Spesometro”, entrate definitivamente a regime con l’adempimento dello scorso anno.

 

Nuove esclusioni dall’obbligo di presentazione dello “Spesometro”

Oltre ad una sostanziale conferma delle regole di compilazione già seguite nel precedente adempimento, assume rilevanza da quest’anno una specifica ipotesi di esclusione prevista per taluni soggetti che provvedono alla comunicazione dei dati all’amministrazione finanziaria in virtù del nuovo obbligo di trasmissione telematica funzionale alla realizzazione del progetto “Dichiarazione precompilata”.

Si tratta dell’invio al sistema tessera sanitaria (STS) dei dati delle prestazioni sanitarie 2015.

Con una specifica disposizione introdotta nella legge di Stabilità 2016 (legge n. 208/2015) viene apportata una modifica “temporanea” alla disciplina dello Spesometro tesa ad escludere dall’adempimento coloro che già provvedono alla trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria.

In particolare il comma 953 del citato provvedimento aggiunge all’articolo 21 D.L. n. 78/2010 un nuovo comma 1-quater che prevede quanto segue:

 

Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, in via sperimentale, per l’anno 2016, l’obbligo di comunicare le operazioni di cui al comma 1 è escluso per coloro i quali trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria ai sensi dell’articolo 3, comma 3, D.Lgs. n. 175/2014”.

 

Pertanto, l’invio dei dati tramite il STS esonera il medico/odontoiatra/struttura sanitaria dalla comunicazione delle operazioni sanitarie esenti all’interno dello Spesometro. Va tuttavia segnalato che qualora il cliente, per ragioni di privacy, manifesti la propria opposizione all’acquisizione dei dati tramite il sistema STS, il medico/odontoiatra/struttura sanitaria dovranno comunque comunicare telematicamente tali prestazioni sanitarie all’Agenzia delle entrate nel modello di comunicazione polivalente (c.d. Spesometro).

Occorre poi evidenziare che con Decreto MEF datato 13 gennaio 2016 sono stati introdotte nuove comunicazioni di dati all’anagrafe tributaria tutte funzionali al loro inserimento nella Dichiarazione precompilata. Si tratta delle spese universitarie, delle spese funebri e delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per interventi volti alla riqualificazione energetica, per le quali in data 19 febbraio 2016 sono usciti i relativi provvedimenti contenenti le specifiche tecniche di trasmissione.

In relazione a tali ultimi adempimenti l’Agenzia delle entrate dovrà chiarire se la trasmissione dei dati all’anagrafe tributaria – al pari dei dati inviati al STS – comporterà in capo ai soggetti interessati l’esonero dall’obbligo di ulteriore inclusione nello Spesometro di prossima trasmissione.

 

Diversi utilizzi dello “Spesometro”

Oltre ad assolvere alla sua originaria funzione di elenco clienti/fornitori lo Spesometro:

  • può (facoltà) essere utilizzato dagli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario e operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto ed aeromobili, al posto del tracciato record allegato al provvedimento del direttore dell’Agenzia del 21 novembre 2011; nel caso, modalità e termini sono quelli dello Spesometro;
  • va (obbligo) utilizzato per la comunicazione delle operazioni di acquisto da operatori sammarinesi; in questo caso la comunicazione è trasmessa in modalità analitica entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione;
  • va (obbligo) utilizzato per la comunicazione dei dati relativi alle operazioni, effettuate nei confronti di operatori residenti o domiciliati in Paesi black list;
  • va (obbligo) utilizzato per comunicare le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate dai soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter D.P.R. n. 633/1972, nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a 1.000 euro.Relativamente alla comunicazione delle operazioni da e verso operatori stabiliti in Paesi black list occorre altresì ricordare che il Decreto Semplificazioni (articolo 21 D.Lgs. n. 175/2014) ha modificato la normativa stabilendo che:
  • la comunicazione debba essere inviata una volta l’anno e non mensilmente o trimestralmente;
  • solo se l’importo complessivo annuale eccede la soglia di 10.000 euro anziché 500 euro.

Con il D.M. 12 febbraio 2014, è stata prevista l’uscita di San Marino dalla black list, pertanto, le operazioni effettuate dal 24 febbraio 2014 in poi, non devono essere ricomprese fra quelle da indicare nella comunicazione black list mentre il modello polivalente, deve essere presentato solo per gli acquisti effettuati da soggetti passivi italiani presso operatori economici di San Marino con pagamento Iva tramite autofattura. Per tale comunicazione, occorre effettuare una comunicazione analitica in quanto la comunicazione aggregata Spesometro 2016, non è consentita quando l’oggetto riguarda:

  • acquisti effettuati da operatori di San Marino;
  • acquisti e cessioni da e verso produttori agricoli esonerati ai sensi dell’ex articolo 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972;
  • acquisto di beni o prestazioni relativi al turismo.

 

La nuova lista dei “paradisi fiscali”, valida per l’esercizio 2015, è la seguente:

 

Andorra, Bahamas, Barbados, Barbuda, Brunei, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Vergini Statunitensi, Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia Francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant’Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu, Hong Kong (uscito dal 30/11/2015);

Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;

Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal principato;

Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l’esenzione dall’Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d’imposta in settori fondamentali dell’economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;

Antigua, con riferimento alle International Business Companies, esercenti le loro attività al difuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all’International Business Corporation Act n. 28/1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18/1975, e successive modifiche e integrazioni;

Dominica, con riferimento alle International Companies esercenti l’attività all’estero;

Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell’esenzione dalle imposte sui redditi;

Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l’esportazione che usufruiscono dei benefìci fiscali dell’Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;

Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;

Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zone;

Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;

Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e «di domicilio»;

Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.

Le disposizioni si applicano, altresì, ai soggetti ed alle attività insediati negli Stati di cui sopra che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati, in virtù di accordi o provvedimenti dell’Amministrazione finanziaria dei medesimi Stati.

 

Operazioni interessate

Si ricorda che le operazioni da indicare nel modello devono tenere conto delle importanti semplificazioni introdotte dall’articolo 2, comma 6, D.L. n. 16/2012 (che ha modificato l’originaria disposizione contenuta nell’articolo 21 D.L. n. 78/2010). Occorre quindi operare una prima importante distinzione tra:

  • operazioni per le quali vige obbligo di fatturazione: in relazione alle quali:
    • non è più presente l’originaria soglia di 3.000 euro e quindi vanno spediti i dati di tutte le fatture emesse e ricevute, escludendo ogni valutazione in merito ai collegamenti tra le varie fatture emesse/ricevute (non sempre semplici da effettuare, soprattutto se chi gestisce la compilazione della comunicazione non conosce nei dettagli l’attività, come avviene nei casi di contabilità affidata al consulente);
    • la comunicazione viene resa in maniera cumulativa per ogni controparte economica (quindi evitando di dare i dettagli di ciascun documento, il che di certo evita complicazioni nella estrapolazione dei dati).
  • operazioni senza obbligo di fatturazione per le quali invece rimane l’originaria soglia di monitoraggio (3.600 euro al lordo dell’Iva), il che porta a concentrare l’attenzione solo sulle operazioni veramente significative (escludendo da tale compito la stragrande maggioranza dei contribuenti).In relazione a tali operazioni è consentito che l’annotazione sui registri Iva possa avvenire “confondendo” tali fatture nel totale dei corrispettivi di giornata, evidenziando unicamente gli estremi numerici dei documenti.Relativamente all’ipotesi sopra evidenziata, inoltre, il citato provvedimento 2 agosto 2013, al paragrafo 3.3 aveva concesso limitatamente agli anni 2012 e 2013, per motivi di semplificazione, che in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, i soggetti di cui agli articoli 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio) del D.P.R. n. 633/1972, potevano comunicare le sole operazioni attive per le quali veniva emessa fattura, di importo unitario pari o superiore ad euro 3.600 al lordo dell’Iva. Tale facoltà è stata poi estesa anche all’anno 2014 con il comunicato stampa datato 31 marzo 2015 nel quale l’Agenzia delle entrate ha affermato che “Dettaglianti e operatori turistici (articoli 22 e 74-ter, D.P.R. n. 633/1972) non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell’Iva, effettuate nel 2014. Una semplificazione che, ponendosi in continuità con quanto già stabilito per gli anni 2012 e 2013 (provvedimento del 2 agosto 2013), tiene conto delle difficoltà segnalate dagli operatori del settore”.
  • Sul punto il provvedimento direttoriale del 2 agosto 2013 al paragrafo 3.2. chiarisce che l’emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina, comunque, l’obbligo di comunicazione dell’operazione anche se di importo inferiore alla soglia dei 3.600 euro al lordo dell’Iva. Quindi ogni operazione certificata da fattura (salvo gli esoneri previsti), sia essa emessa per obbligo o volontariamente, va trattata alla stessa stregua.
  • Delicate valutazioni si sono poste in passato con riferimento alle operazioni fatturate volontariamente dal cedente/prestatore, cioè quelle per le quali non vi è un esplicito obbligo normativo in tal senso: si pensi al caso del negoziante che potrebbe certificare tutte le proprie operazioni tramite scontrino/ricevuta fiscale ma che trova più comodo emettere le fatture per ogni operazione, senza che il cliente ne faccia esplicita richiesta.
N.B. Resta quindi da verificare se anche per l’anno 2015, l’Agenzia delle entrate disporrà tale semplificazione oppure se, per la prima volta, tali operazioni fatturate andranno comunicate a prescindere dall’importo e, pertanto, se non distintamente annotate sui registri Iva, dovranno essere estrapolate dal totale dei corrispettivi per essere inserite nel modello e trasmesse in via telematica.

 

Termini di presentazione

Con riferimento ai termini di presentazione si evidenzia che il richiamato provvedimento datato 2 agosto 2013 ha differenziato il termine di presentazione dello Spesometro a seconda del regime di liquidazione ai fini Iva adottato dai contribuenti per l’annualità oggetto di comunicazione.

Le istruzioni attualmente disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate fanno riferimento all’invio delle “comunicazioni relative all’area e al periodo di riferimento, da effettuare entro la scadenza fissata dal provvedimento” e posto che il provvedimento 2 agosto 2013 al paragrafo 8.2 fa riferimento alle “comunicazioni relative al 2013 e successivi…”, anche per l’anno 2015, come per il 2014, i soggetti tenuti all’adempimento dovranno trasmettere il modello:

  • entro il 10 aprile 2016 se nel 2015 hanno effettuano liquidazioni Iva mensili;
  • entro il 20 aprile 2016 se nel 2015 hanno effettuano liquidazioni Iva trimestrali. 
  •  
  • Da ultimo vi è la scadenza del 30 aprile 2016 (ancora da confermare) per gli operatori finanziari che devono comunicare gli acquisti superiori a 3.600 euro pagati con bancomat o carte di credito.

CHIARIMENTI SULLE NUOVE RENDITE NEL CASO DI “IMBULLONATI”

 

La Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) è intervenuta sulle modalità tecniche per la determinazione della rendita dei fabbricati industriali: a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta:

  • tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento;
  • escludendo dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (quelli che vengono normalmente definiti “imbullonati”).

L’esclusione di tali elementi dal calcolo della rendita catastale ovviamente porterà ad una riduzione della rendita di tali fabbricati e, di conseguenza, anche una riduzione del prelievo Imu e Tasi, gravante su di essi.

Sul tema l’Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare n. 2/E/2016 offrendo indicazioni per gestire i nuovi accatastamenti. Di seguito riepiloghiamo i chiarimenti forniti.

 

   ⇒ Si consiglia, a chi è interessato dalla previsione, di contattare quanto prima il proprio tecnico di fiducia per valutare la possibilità di procedere alla revisione della rendita catastale dei propri immobili. Una revisione al ribasso della rendita permetterà, infatti, di ridurre il carico Imu e Tasi su detti immobili.

 

Chiarimenti della circolare n. 2/E/2016

Nel citato documento di prassi l’Agenzia fornisce, a titolo esemplificativo, alcune indicazioni relative a specifiche fattispecie, di particolare rilevo sia sotto il profilo economico che per diffusione sul territorio nazionale, utili per valutare quando sia possibile procedere alla revisione della rendita catastale:

  • Centrali di produzione di energia e stazioni elettriche. Non sono più oggetto di stima le caldaie, le camere di combustione, le turbine, le pompe, i generatori di vapore a recupero, gli alternatori, i condensatori, i compressori, le valvole, i silenziatori e i sistemi di regolazione dei fluidi in genere, i trasformatori e gli impianti di sezionamento, i catalizzatori e i captatori di polveri, gli aerogeneratori (rotori e navicelle), gli inverter e i pannelli fotovoltaici, ad eccezione, come detto, di quelli integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni.
  • Industrie manifatturiere. Sono esclusi dalla stima tutti i macchinari, le attrezzature e gli impianti costituenti le linee produttive, indipendentemente dalla tipologia considerata. Tra questi, ad esempio, i sistemi di automazione e propulsione, le pompe, i motori elettrici, i carriponte e le gru, le apparecchiature mobili e i sistemi robotizzati, le macchine continue, nonché i macchinari per la miscelazione, la macinazione, la pressatura, la formatura, il taglio, la tornitura, la laminazione, la tessitura, la cottura e l’essicazione dei prodotti.
  • Industria siderurgica. Sono da escludere dalla stima diretta anche gli impianti costituenti altoforni.
  • Raffinazione dei prodotti petroliferi. Sono esclusi dalla stima, ad esempio, i forni di preriscaldamento, le torri di raffinazione atmosferica o sotto vuoto, gli impianti destinati ai processi di conversione (cracking) o di miglioramento della qualità dei prodotti della raffinazione (reforming, desolforazione, isomerizzazione, alchilazione, ecc.), nonché gli impianti per il trattamento dei fumi e delle acque.
  • Impianti di risalita. Oltre a non considerare le funi, i carrelli, le sospensioni e le cabine – che fanno specificatamente parte della componente mobile del trasporto – sono, altresì, esclusi dalla stima i motori che azionano i sistemi di trazione, anche se posti in sede fissa. Rimangono, conseguentemente, comprese nella stima solamente il suolo e le costruzioni costituenti le stazioni di valle e di monte, unitamente agli impianti di tipo civile ad esse strutturalmente connessi.
  • Parchi divertimento. Sono escluse dalla stima catastale le attrazioni costituite da strutture che integrano parti mobili. Non così, invece, per le piscine, i cinema, le arene, che si configurano, per quanto precedentemente detto, come vere e proprie costruzioni e, quindi, come tali, da includere nella stima catastale.In caso di revisione della rendita sarà annotato in visura il fatto che la riduzione non è relativa ad alcun intervento edilizio, ma al contrario è stata apportata al solo fine di escludere macchinari e impianti prima inclusi: “Rideterminazione della rendita ai sensi dell’articolo 1, comma 22, L. n. 208/2015”. Tale causale è riportata in visura a seguito della registrazione nella banca dati catastale della dichiarazione di aggiornamento.
  • Tale previsione non riguarda, però, solo i nuovi accatastamenti (ossia i fabbricati di nuova costruzione o sui quali vengono eseguiti interventi); vi è, infatti, la possibilità di rettificare entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali oggi vigenti, con efficacia dal 1° gennaio scorso (quindi la riduzione della rendita impatterà sull’integrale imposta di pertinenza del periodo d’imposta 2016).

Nella circolare in commento viene precisato che la rendita retroagisce al 1° gennaio 2016 laddove le variazioni catastali siano presentate entro il 15 giugno 2016, ancorché registrate in banca dati in data successiva al predetto termine.

 

 

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MARZO AL 15 APRILE 2016

 

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti, con il commento dei termini di prossima scadenza.

 

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’art. 7 del D.L. n. 70/11.

In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

 

SCADENZE FISSE
16

marzo

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

– sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef;

– sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;

– sui redditi di lavoro autonomo;

– sulle provvigioni;

– sui redditi di capitale;

– sui redditi diversi;

– sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;

– sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

 

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

 

Versamenti Iva mensili

Scade il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di febbraio 2016, codice tributo 6002.

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. n. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

 

Versamento dell’Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2015, risultante dalla dichiarazione annuale, devono versare il conguaglio annuale dell’Iva utilizzando il codice tributo 6099.

La scadenza riguarda sia i contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione in via autonoma sia gli altri contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata. Per questi ultimi il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo 2016.

Tutti i contribuenti (sia che presentino la dichiarazione in forma autonoma ovvero unificata) possono scegliere di pagare il saldo Iva ratealmente, versando la prima rata entro il 16 marzo 2016, in tale ipotesi l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre 2016.

 

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di febbraio 2016, relativamente:

– ai redditi di lavoro dipendente;

– ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto;

– ai compensi occasionali;

– ai rapporti di associazione in partecipazione.

 

AcciseVersamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

 

Tassa annuale vidimazione libri sociali

Scade oggi, per le società di capitali, il termine per il versamento della tassa annuale vidimazione libri sociali. La misura dell’imposta è pari a 309,87 euro. Qualora l’entità del capitale sociale esistente al 1° gennaio 2016 sia superiore ad euro 516.456,90, l’imposta è dovuta nella misura di 516,46 euro. Il versamento deve essere effettuato mediante F24 utilizzando il codice tributo 7085 anno 2016.

 

17

marzo

Ravvedimento versamenti entro 30 giorni

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 febbraio 2016.

 

20

marzo

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di febbraio 2016 da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

 

25

marzo

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

 

31

marzo

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di gennaio 2016.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori a progetto e associati in partecipazione relativi al mese di febbraio 2016.

 

Modello Eas

Scade oggi il termine, per gli enti associativi obbligati a tale adempimento, per la trasmissione, attraverso invio telematico, del modello Eas.

 

Enasarco contributo FIRR

Scade il termine per il versamento delle somme dovute dalle ditte preponenti all’Enasarco per il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto degli Agenti (FIRR). 

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° marzo 2016.

 

Comunicazione di acquisto da operatori di San Marino

Scade il termine, con riferimento al mese di febbraio 2016, per la comunicazione in forma analitica delle operazioni con operatori san marinesi annotate sui registri Iva.

 

11

aprile

Spesometro

Scade il termine per l’invio telematico della comunicazione delle operazioni attive e passive realizzate nel 2015 dai soggetti passivi Iva con obbligo di liquidazione mensile dell’imposta.

 

15

aprile

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

 

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

 

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Stesse disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.