TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SUI LIBRI SOCIALI PER IL 2017, OBBLIGO TELEMATICO PER I DISTRIBUTORI AUTOMATICI, SPESOMETRO PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2016, PRINCIPALI SCADENZE

Newsletter n. 5/2017

 

13 marzo 2017

 

Argomenti trattati:

 

– TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SUI LIBRI SOCIALI PER IL 2017

– OBBLIGO TELEMATICO PER I DISTRIBUTORI AUTOMATICI

– SPESOMETRO PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2016

– PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MARZO AL 15 APRILE 2017

 

 

 

TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SUI LIBRI SOCIALI PER IL 2017

 

Il 16 marzo 2017 le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali ed i consorzi costituiti fra gli stessi, nonché gli enti commerciali, devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per l’anno 2017.

Si tratta di un versamento forfettario da effettuarsi annualmente, a prescindere dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine, nella misura di:

 

309,87 euro

per la generalità delle società;

516,46 euro

per le società con capitale sociale all’1° gennaio 2017 superiore ad euro 516.456,90.

 

Resta in vigore anche l’obbligo, all’atto della vidimazione dei libri sociali, di apporre la marca da bollo nella misura di 16,00 euro ogni 100 pagine; in occasione della vidimazione sarà necessario esibire alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) il versamento della tassa di concessione governativa eseguito per l’anno in corso.

 

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa:

  • le società di persone;
  • le società cooperative;
  • le società di mutua assicurazione;
  • gli enti non commerciali;
  • le società di capitali sportive dilettantistiche.

Queste società, benché escluse dal versamento della tassa di concessione governativa, sono comunque soggette al pagamento dell’imposta di bollo in misura doppia (32,00 euro) da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari.

Libri per i quali è obbligatoria la vidimazione

La vidimazione iniziale è prevista solo per i libri sociali obbligatori di cui all’articolo 2421 codice civile, in particolare si tratta di:

  • libro dei soci;
  • libro delle obbligazioni;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
  • ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

 

Si ricorda che i libri contabili previsti dal codice civile, ovvero libro giornale e libro degli inventari non vanno vidimati ma numerati in maniera progressiva al momento dell’utilizzo, su di essi deve essere apposta, precedentemente all’utilizzo, una marca da bollo nella misura di 16,00 euro per ogni 100 pagine.

Quanto invece ai registri Iva e registro beni ammortizzabili essi non devono essere vidimati, sono soggetti a numerazione ma non all’apposizione della marca da bollo.

 

Versamento

Il versamento deve essere effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo 7085 nella sezione “Erario” e indicando, quale annualità, il 2017 (anno per il quale si versa la tassa).

 

Solo in sede di costituzione della società tale tassa va versata con bollettino postale.

 

 

OBBLIGO TELEMATICO PER I DISTRIBUTORI AUTOMATICI

 

Il D.Lgs. n. 127/2015, all’articolo 2 comma 1, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto Iva (cioè i commercianti al minuto e soggetti assimilati) possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. Il termine per esercitare l’opzione è stato successivamente prorogato e attualmente stabilito al 31 marzo 2017.

Accanto a questa previsione “opzionale” il successivo comma 2, come modificato dal recente D.L. n. 193/2016, stabilisce, invece, che:

 

dal prossimo 1° aprile 2017 la trasmissione telematica dei corrispettivi di cui al comma 1 è obbligatoria per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici.

 

In attesa della data di decorrenza dell’obbligo molti operatori si sono interrogati sul concreto significato da attribuire alla nozione di “distributori automatici”, anche al fine di capire quali sono i soggetti rientranti o meno nel predetto obbligo.

 

Con la risoluzione n. 116 del 21 dicembre 2016 l’Agenzia delle entrate ha fornito delle indicazioni, non esaustive, che di seguito si riportano:

  • per “distributore automatico” si intende un apparecchio che, su richiesta dell’utente, eroga prodotti e servizi ed è costituito almeno dalle seguenti componenti hardware, garantendo un collegamento automatico tra loro:
    • uno o più sistemi di pagamento;
    • un sistema elettronico – dotato di un processore e una memoria – capace di processare i dati delle transazioni e memorizzarli;
    • un erogatore di beni e/o servizi;
    • una “porta di comunicazione” capace di trasferire digitalmente i dati a un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell’Agenzia delle entrate;
  • sono quindi escluse dall’obbligo tutte quelle ipotesi in cui:
    • non si è in presenza di un distributore automatico, così come sopra descritto (si pensi, ad esempio, ai tradizionali distributori meccanici di palline contenenti piccoli giochi per bambini, privi di allacciamento elettrico e di una scheda elettronica che controlla l’erogazione – diretta o indiretta – e memorizza le somme incassate);
    • un apparecchio distributore non eroga direttamente (come avviene, invece, ad esempio, per cibi e bevande) o indirettamente (si pensi all’acquisto di gettoni poi inseriti in altre macchine per farle funzionare o alla ricarica di chiavette) beni/servizi, ma fornisce solo l’attestazione/quantificazione di servizi resi in altro modo o tempo (come avviene, ad esempio, per i pedaggi autostradali);
  • non possono rientrare nell’obbligo di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi i distributori dei biglietti di trasporto e di sosta, per i quali gli apparecchi automatici non solo fungono da mero strumento di pagamento di un servizio che sarà reso altrimenti, ma erogano ciò che a tutti gli effetti null’altro è se non una certificazione fiscale di tale servizio (sono quindi escluse le biglietterie automatiche per il trasporto quali treno, aereo, pullman, bus, metro, ecc. e quelle per la sosta regolamentata – parcheggi nelle c.d. “strisce blu” – e non regolamentata, come pure le altre che possono essere ricondotte nell’alveo delle stesse come ad esempio, le apparecchiature che consentono l’acquisto di skipass i quali sono a tutti gli effetti considerati titoli di viaggio.

 

Come detto in precedenza le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate non paiono esaustive in quanto non risolvono i dubbi su altrettante situazioni che possono verificarsi in concreto e che di seguito si elencano a titolo esemplificativo:

  • impianti automatici di autolavaggio;
  • lavanderie a gettone;
  • distributori automatici di carburante;
  • distributori di sigarette e di generi di monopolio in genere (tali apparecchi peraltro distribuiscono anche beni di altro genere).

Per queste situazioni e per altre similari, nelle quali in taluni casi trovano applicazione meccanismi che comportano l’assolvimento dell’Iva all’origine e che fanno perdere di significato all’obbligo di comunicazione telematica del corrispettivo all’Amministrazione finanziaria, è quanto mai opportuno che l’Agenzia delle entrate intervenga nuovamente per fornire chiarimenti in merito al preciso ambito applicativo dell’obbligo in questione.

Si tenga infine presente che, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate potranno essere stabiliti, rispetto al 1° aprile 2017, termini differiti di entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici.

 

SPESOMETRO PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2016

 

L’articolo 21 D.L. n. 78/2010 stabilisce che per le operazioni rilevanti ai fini Iva per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura occorre comunicare per ciascun cliente e fornitore l’importo delle operazioni attive e passive effettuate in ogni periodo d’imposta. Per le operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata quando le operazioni rilevanti ai fini Iva sono di importo lordo non inferiore a 3.600 euro.

 

La scadenza per l’invio telematico dello “Spesometro” è fissata al:

  • 10 aprile 2017 per i soggetti passivi che effettuano la liquidazione mensile Iva;
  • 20 aprile 2017 per i soggetti passivi che effettuano la liquidazione trimestrale Iva.

Sono obbligati alla presentazione dello Spesometro tutti i soggetti passivi Iva, tranne i contribuenti minimi ed i contribuenti forfettari.

Operazioni interessate

Le operazioni da indicare nel modello polivalente devono tenere conto delle semplificazioni introdotte dall’articolo 2, comma 6, D.L. n. 16/2012 (che ha modificato l’originaria disposizione contenuta nell’articolo 21 D.L. n. 78/2010).

Occorre quindi operare una prima importante distinzione tra:

  • operazioni per le quali vige obbligo di fatturazione per le quali vanno spediti i dati di tutte le fatture emesse e ricevute;
  • operazioni senza obbligo di fatturazione per le quali rimane l’originaria soglia di monitoraggio (3.600 euro al lordo dell’Iva), il che porta a concentrare l’attenzione solo sulle operazioni veramente significative (escludendo da tale compito la stragrande maggioranza dei contribuenti).

 

In relazione alle operazioni fatturate volontariamente dal cedente/prestatore, cioè quelle per le quali non vi è un esplicito obbligo normativo di fatturazione (si pensi al caso del negoziante che potrebbe certificare tutte le proprie operazioni tramite scontrino/ricevuta fiscale ma che trova più comodo emettere le fatture per ogni operazione, senza che il cliente ne faccia esplicita richiesta), l’emissione della fattura determina comunque l’obbligo di comunicazione dell’operazione anche se di importo inferiore alla soglia dei 3.600 euro al lordo dell’Iva.

Relativamente all’ipotesi sopra evidenziata, inoltre, l’Agenzia delle entrate ha concesso per i periodi d’imposta 2012 e 2013 ai soggetti di cui agli articoli 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio) del D.P.R. n. 633/1972 la possibilità di comunicare le sole operazioni attive per le quali sia stata emessa fattura, di importo unitario pari o superiore a 3.000 euro al netto di Iva per i commercianti al minuto e soggetti assimilati ed a 3.600 euro al lordo dell’Iva per le agenzie di viaggio. Tale facoltà è stata poi estesa anche ai periodi d’imposta 2014 e 2015 da specifici provvedimenti approvati a ridosso della scadenza per le comunicazioni telematiche.

 

N.B. Resta quindi da verificare se anche per il periodo d’imposta 2016 l’Agenzia delle entrate disporrà tale semplificazione oppure se, per la prima volta, tali operazioni fatturate andranno comunicate a prescindere dall’importo e, pertanto, se non distintamente annotate sui registri Iva, dovranno essere estrapolate dal totale dei corrispettivi per essere inserite nel modello e trasmesse in via telematica.

 

Sono poi state previste da vari provvedimenti le esclusioni dall’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni già monitorate dall’Amministrazione finanziaria e delle operazioni già oggetto di comunicazione all’Anagrafe Tributaria. In particolare, sono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni già comunicate tramite il Sistema Tessera Sanitaria nei mesi di gennaio e febbraio 2017 dai soggetti obbligati, oltre che le operazioni con l’estero quali le esportazioni, le importazioni e le operazioni comunicate tramite i modelli Intrastat.

 

Termini di presentazione

Il termine di presentazione dello Spesometro è differenziato a seconda del regime di liquidazione ai fini Iva adottato dai contribuenti per l’annualità oggetto di comunicazione. Per il periodo d’imposta 2016, i soggetti tenuti all’adempimento devono trasmettere il modello:

  • entro il 10 aprile 2017 se nel 2016 hanno effettuano liquidazioni Iva mensili;
  • entro il 20 aprile 2017 se nel 2016 hanno effettuano liquidazioni Iva trimestrali.

La comunicazione telematica può essere presentata direttamente dal contribuente tramite il servizio Entratel/Fisconline oppure per il tramite di intermediari abilitati.

Si ricorda che, limitatamente al periodo d’imposta 2015, il comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 1° aprile 2016, confermato nei giorni successivi dalla pubblicazione di un provvedimento, ha consentito ai soggetti che hanno effettuato liquidazioni Iva mensili nel 2015 di trasmettere telematicamente lo spesometro entro lo stesso termine dei soggetti che hanno effettuato liquidazioni Iva trimestrali nel 2015 (quindi, entro il 20 aprile 2016). Resta quindi da verificare se anche per il periodo d’imposta 2016 l’Agenzia delle entrate disporrà tale proroga del termine di invio per i soggetti che hanno effettuato liquidazioni Iva mensili. 

È in ogni caso consentito inviare una dichiarazione integrativa al fine di rettificare o integrare la comunicazione originariamente trasmessa ovvero definire l’omessa presentazione dello spesometro entro i termini stabiliti mediante l’istituto del ravvedimento operoso.

 

Operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata (Black list)

Per effetto dell’abrogazione disposta dal D.L. n. 193/2016 dei commi che vanno da 1 a 3 dell’articolo 1 D.L. n. 40/2010 è stato soppresso già con riferimento al periodo d’imposta 2016, l’obbligo di comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti “Black list”).

Pertanto, in presenza di operazioni attive e passive effettuate nel 2016 con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata, non va più compilato il quadro BL del modello di comunicazione polivalente qualora si tratti di cessioni di beni già monitorate in dogana; al contrario, i servizi resi e ricevuti con controparti extra UE, a prescindere dal relativo importo, risultano da indicare.

 

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MARZO AL 15 APRILE 2017

 

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti, con il commento dei termini di prossima scadenza.

 

Si segnala che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.

In primo piano vengono illustrate le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di  seguito  si  riportano  le  scadenze  mensili,  trimestrali  o  annuali  a regime.

 

SCADENZE FISSE

16

marzo

 

Versamenti Iva mensili

Scade il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di febbraio 2017 (codice tributo 6002).

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. n. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

 

Versamento Iva annuale

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2016, risultante dalla dichiarazione annuale, devono versare il conguaglio annuale dell’Iva utilizzando il codice tributo 6099.

Il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo 2017.

Tutti i contribuenti (sia che presentino la dichiarazione in forma autonoma ovvero unificata) possono scegliere di pagare il saldo Iva ratealmente, versando la prima rata entro il 16 marzo 2017, in tale ipotesi l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre 2017.

 

Tassa annuale vidimazione libri sociali

Scade oggi, per le società di capitali, il termine per il versamento della tassa annuale vidimazione libri sociali. La misura dell’imposta è pari a 309,87 euro. Qualora l’entità del capitale sociale esistente al 1° gennaio 2017 sia superiore a 516.456,90 euro l’imposta è dovuta nella misura di 516,46 euro. Il versamento deve essere effettuato mediante F24 utilizzando il codice tributo 7085 anno 2017.

 

Versamento dei contributi Inps

Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di febbraio 2017, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

 

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

−       sui redditi di lavoro dipendente unitamente alle addizionali all’Irpef;

−       sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;

−       sui redditi di lavoro autonomo;

−       sulle provvigioni;

−       sui redditi di capitale;

−       sui redditi diversi;

−       sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;

−       sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

 

Versamento ritenute da parte condomini

Scade il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

 

ACCISE – Versamento imposta

Scade oggi il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di febbraio 2017, per i contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

20

marzo

Ravvedimento versamenti entro 30 giorni

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro il 16 febbraio 2017.

 

27

marzo

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

 

31

marzo

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di gennaio 2017.

 

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di febbraio 2017.

 

Condomini, comunicazione cessione credito 65%

Scade oggi il termine per l’invio da parte dei condomini all’Agenzia delle entrate dei dati necessari alla cessione da parte dei condomini, ai fornitori di beni e servizi, del 65% delle spese di ristrutturazione edilizia non usufruibili per incapienza di imposta.

 

Modello EAS

Scade il termine, per gli enti associativi obbligati a tale adempimento, per la trasmissione, attraverso invio telematico, del modello EAS.

 

Certificazione degli utili e compensi 2016

Scade oggi il termine per la consegna ai percettori delle certificazioni relative agli utili corrisposti nel 2016, ovvero della consegna delle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilati e di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi sempre relativi al 2016.

 

Rottamazione cartelle

Scade il termine per manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata dei ruoli con l’abbuono delle sanzioni e degli interessi mediante la presentazione dell’apposito modello DA1.

 

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° marzo 2017.

FIRR

Scade oggi il termine di versamento del contributo annuale al fondo indennità risoluzione rapporto di agenzia.

 

15

aprile

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro emesse il mese precedente.

 

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

 

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

 

 

La presente circolare è stata elaborata dagli studi scriventi sulla base di circolari redatte da società ed enti specializzati, convenzionati con gli studi stessi.