VARIAZIONE DEL TASSO LEGALE, NUOVE TABELLE ACI PER IL 2019, AUMENTO DELLA CONTRIBUZIONE ENASARCO, PRINCIPALI SCADENZE

Newsletter n. 1/2019

 

11 gennaio 2019

 

Argomenti trattati:

 

– VARIAZIONE DEL TASSO LEGALE

– NUOVE TABELLE ACI PER IL 2019

– AUMENTO DELLA CONTRIBUZIONE ENASARCO

– PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GENNAIO AL 15 FEBBRAIO 2019

 

VARIAZIONE DEL TASSO LEGALE

 

Con il Decreto datato 12 dicembre 2018, pubblicato sulla G.U. del 15 dicembre 2018, il Ministero dell’economia e delle finanze (Mef) ha stabilito che:

la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284, cod. civ. è fissata allo 0,8% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2019”.

Di conseguenza a far data dallo scorso 1° gennaio 2019 il tasso di interesse legale passa dallo 0,3% allo 0,8%.

Posto che la variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle disposizioni fiscali e contributive, vediamo talune situazioni nelle quali assume rilevanza la predetta misura.

 

Ravvedimento operoso

L’incremento del tasso di interesse legale comporta l’aumento degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs. 472/1997. Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Di seguito riportiamo le misure del tasso legale in vigore nei singoli periodi (a partire dal 2015), che nel caso di ravvedimento occorre quindi applicare secondo un criterio di pro-rata temporis:

  • 0,5 %, dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
  • 0,2%, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
  • 0,1%, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
  • 0,3% dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
  • 0,8% dal 1° gennaio 2019 al giorno di versamento compreso.

 

Nel caso quindi di scadenza a cavallo d’anno (per esempio ravvedimento del secondo acconto Ires, scaduto il 30 novembre 2018, al 10 marzo 2019) si dovrà applicare dal 1° dicembre 2018 al 31 dicembre 2018 il tasso dello 0,3% e successivamente, fino alla data di versamento, quello dello 0,8%.

 

Rateizzazione somme dovute in seguito ad adesione ad istituti deflattivi del contenzioso

L’aumento del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflativi del contenzioso:

  • accertamento con adesione, ai sensi dell’articolo 8 D.Lgs. 218/1997 (sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione);
  • acquiescenza “ordinaria” all’accertamento, ai sensi dell’articolo 15 D.Lgs. 218/1997 (sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo a quello del processo verbale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio).

Si ricorda che con l’introduzione delle disposizioni in tema di ravvedimento operoso ad opera della L. 190/2014 (Legge Stabilità 2015), dal 1° gennaio 2016 risultano abrogate le norme riguardanti l’adesione al processo verbale di constatazione (pvc), ai contenuti dell’invito al contraddittorio e l’acquiescenza “rafforzata”.

N.B. In relazione agli istituti di cui sopra, la circolare Agenzia delle entrate n. 28/E/2011 (§ 2.16) ha precisato che la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all’anno in cui viene perfezionato l’atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi.

 

Misura degli interessi non computati per iscritto

La misura dello 0,8% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione ai capitali dati a mutuo (articolo 45, comma 2, Tuir) e agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa (articolo 89, comma 5, Tuir).

 

Adeguamento dei coefficienti dell’usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette

In materia di usufrutto è stato pubblicato sulla G.U. del 28 dicembre 2018 il Decreto con il quale il Mef ha approvato i nuovi coefficienti utilizzabili dal 1° gennaio 2019 per il calcolo del valore dell’usufrutto e della nuda proprietà, tali coefficienti tengono già conto del nuovo tasso di interesse legale dello 0,8%.

 

Omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’articolo 116 L. 388/2000 (Finanziaria 2001).

In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi allo 0,8% dal 1° gennaio 2019, in caso di:

  • oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull’esistenza dell’obbligo contributivo;
  • fatto doloso di terzi, denunciato all’Autorità giudiziaria;
  • crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva del settore;
  • aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
  • aziende sottoposte a procedure concorsuali, enti non economici ed enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

Rateizzazione imposta sostitutiva per rivalutazione di partecipazioni non quotate e terreni

La riduzione del tasso legale non rileva invece in caso di rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni. In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale.

 

NUOVE TABELLE ACI PER IL 2019

 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 2018 (Supplemento Ordinario n. 57) sono state pubblicate le “Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’Aci – articolo 3, comma 1, D.Lgs. 314/1997”, in vigore dal 1° gennaio 2019.

I costi chilometrici individuati in alcune delle predette tabelle vanno utilizzati per determinare il fringe benefit riconosciuto al dipendente o all’amministratore che dispone, ad uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d’imposta, dell’autovettura aziendale.

 

Fringe benefit e uso promiscuo ai dipendenti

La determinazione del fringe benefit “convenzionale” risulta utile in particolare per gestire le conseguenze fiscali delle vetture in uso promiscuo ai dipendenti: si tratta di una fattispecie di sicuro interesse in quanto esse beneficiano della deduzione dei costi nella misura del 70%, peraltro senza limiti superiori al costo di acquisizione della vettura stessa.

L’articolo 51, comma 4 lettera a), D.P.R. 917/1986 dispone che a seguito di tale utilizzo si venga a generare in capo al dipendente un benefit convenzionale per l’utilizzo privato, calcolato sulla base di percorrenza convenzionale annua di 4.500 km (ossia il 30% di 15.000):

“per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettera a), c) e m), D.Lgs. 285/1992, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile Club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente”.

 

Detto benefit viene calcolato in maniera forfetaria prendendo a riferimento le tabelle che annualmente vengono approvate.

 

Esempio
La società Alfa Srl concede in uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d’imposta al proprio dipendente Rossi Mario la seguente autovettura:

⇒ BMW 530D 3.0 berlina della potenza di 250 cv.

In base alle nuove tabelle Aci il costo chilometrico risulta pari a 0,7689 euro per chilometro.

Secondo la regola contemplata dall’articolo 51, comma 4 lettera a), D.P.R. 917/1986 il fringe benefit annuale sarà così determinato:

euro 0,7689 x Km 4.500 = 3.460,05 euro fringe benefit convenzionale annuo corrispondente a quanto indicato nella tabella relativa agli “Autoveicoli a gasolio in produzione”.

 

Datore e dipendente possono accordarsi affinché il dipendente contribuisca al costo della vettura: tale addebito avviene con fattura assoggettata ad Iva con aliquota ordinaria.

Il fringe benefit tassato in busta paga del lavoratore deve essere quindi ridotto degli importi addebitati: il calcolo del fringe benefit tassabile va fatto confrontando il fringe benefit teorico (verificabile con le tariffe Aci di cui si è detto) e l’importo fatturato comprensivo di Iva.

Qualora tale addebito risulti almeno pari al benefit convenzionale (che si ricorda essere già comprensivo dell’Iva) come sopra calcolato, non si renderà necessaria l’attribuzione in busta paga di alcun compenso in natura.

Va infine evidenziato che sul sito web dell’Aci (www.aci.it) non sono rinvenibili solo le tabelle dalle quali ricavare il fringe benefit convenzionale sopra calcolato, bensì nel complesso tre tipologie di tabelle:

  1. quelle relative al costo chilometrico di percorrenza per ciascuna vettura (utili per quantificare analiticamente il rimborso spettante al dipendente/collaboratore/professionista che utilizza la propria autovettura);
  2. quelle riportanti il limite chilometrico per le vetture di potenza pari a 17 cavalli fiscali se alimentate a benzina o a 20 cavalli fiscali se a gasolio (necessarie per verificare ai sensi dell’articolo 95, comma 3, D.P.R. 917/1986 il limite massimo deducibile in capo all’azienda per le trasferte effettuate con autovettura propria dal dipendente o collaboratore);
  3. quelle richiamate in precedenza e necessarie per individuare il fringe benefit convenzionale (retribuzione in natura per la quota forfettaria di utilizzo privato dell’autovettura aziendale).

 

AUMENTO DELLA CONTRIBUZIONE ENASARCO

 

Dal 1° gennaio 2019 sono scattate le previste variazioni alle aliquote dei contributi Enasarco – già deliberate dall’ultimo Regolamento delle attività istituzionali approvato dalla Fondazione – per gli agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone. Nessuna modifica, invece, per i contributi relativi agli agenti operanti in forma di società di capitali.

Si ricorda in proposito che i contributi all’Enasarco vanno calcolati su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, all’agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente.

 

Aliquote per agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone

Le aliquote della contribuzione previste per l’anno 2019 seguono il graduale aumento così come evidenziato nella tabella di seguito proposta:

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Aliquota contributiva

14,20% 14,65% 15,10% 15,55% 16,00% 16,50% 17,00%

 

Si rammenta che tale aliquota viene a gravare in pari misura del 50% sull’agente e sulla casa mandante, con la conseguenza che, in sede di addebito delle provvigioni sulla fattura dell’agente, dovrà essere detratta – per il 2019 – la percentuale dell’8,25%.

Alla luce di quanto sopra, si presentano i conteggi di una ipotetica fattura di un agente di commercio che non ha diritto alla riduzione della ritenuta Irpef, per l’addebito di provvigioni dal 2019:

 

Provvigioni relative a gennaio 2019, in qualità di agente monomandatario, come da contratto del 5 gennaio 2019
Imponibile 1.000,00
Iva 22% 220,00
Totale fattura 1.220,00
Ritenuta Enasarco 8,25% su 1.000,00 – 82,50
Ritenuta Irpef 23% su 500,00 – 115,00
Netto a pagare 1.022,50

 

L’importo base dei minimali contributivi viene annualmente rivalutato per tenere conto dell’indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). Per l’anno 2019 le cifre di riferimento sono pari a 423 euro per i plurimandatari e 846 euro per i monomandatari. L’aliquota del 16,50% deve essere conteggiata sino al raggiungimento di prefissati massimali provvigionali, che per il 2019 sono attestati nella seguente misura:

Plurimandatario 25.275,00 euro
Monomandatario 37.913,00 euro

 

Il contributo va calcolato fino al raggiungimento della provvigione massima annuale; la quota che supera il limite massimo va comunque comunicata, anche se su di essa non va calcolato né versato alcun contributo.

Il massimale provvigionale non è frazionabile. In caso di attività svolta in forma societaria il massimale è riferito alla società, non ai singoli soci, pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di partecipazione.

 

Aliquote per agenti operanti in forma di società di capitali

Con riferimento agli agenti operanti in forma di società di capitali, la casa mandante determina il contributo dovuto applicando un’aliquota differenziata per scaglioni provvigionali.

Non è previsto né minimale contributivo né massimale provvigionale.

Di seguito si riepilogano le aliquote applicabili:

Scaglioni

provvigionali

Aliquota contributiva 2019 Quota preponente Quota agente
Fino a 13.000.000 euro 4% 3% 1%
Da 13.000.001 euro a 20.000.000 euro 2% 1,50% 0,50%
Da 20.000.001 euro a 26.000.000 euro 1% 0,75% 0,25%
Da 26.000.001 euro 0,50% 0,30% 0,20%

 

Termini di versamento

Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre. In particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al 2019, le scadenze sono le seguenti:

Trimestre Scadenza di versamento
1° trimestre (gennaio-febbraio-marzo 2019) 20 maggio 2019
2° trimestre (aprile-maggio-giugno 2019) 20 agosto 2019
3° trimestre (luglio-agosto-settembre 2019) 20 novembre 2019
4° trimestre (ottobre-novembre-dicembre 2019) 20 febbraio 2020

 

 

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GENNAIO AL 15 FEBBRAIO 2019

 

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti, col commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7 D.L. 70/2011.

 

SCADENZE FISSE

16

gennaio

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di dicembre 2018 (codice tributo 6012). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

 

Versamento dei contributi Inps

Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di dicembre 2018, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

 

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

– sui redditi di lavoro dipendente unitamente alle addizionali all’Irpef;

– sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;

– sui redditi di lavoro autonomo;

– sulle provvigioni;

– sui redditi di capitale;

– sui redditi diversi;

– sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;

– sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

 

Versamento ritenute da parte condomini

Scade il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

 

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

 

Ravvedimento versamenti entro 30 giorni

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 dicembre 2018.

 

21

gennaio

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di dicembre 2018, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

 

MOSS

Scade il termine entro il quale effettuare la dichiarazione Iva riferita al quarto trimestre 2018 dei servizi elettronici resi a soggetti privati UE e il relativo versamento, da parte dei soggetti iscritti al Mini sportello unico.

 

25

gennaio

Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile e trimestrale, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese o trimestre precedente e, ai soli fini statistici, il modello relativo agli acquisti.

26

gennaio

Ravvedimento acconto Iva

Scade il termine per la regolarizzazione del versamento dell’acconto Iva relativo all’anno 2018 non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 27 dicembre 2018, con la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo.

 

29

gennaio

Modello Redditi 2018

Scade oggi il termine per la presentazione, mediante ravvedimento, della dichiarazione omessa da persone fisiche o società alla data del 31 ottobre 2018. Oltre all’invio telematico sarà necessario versare con modello F24 la sanzione ridotta con codice tributo 8911.

 

31

gennaio

Contributo revisori legali

Scade il versamento del contributo annuale pari a 26,85 euro da parte degli iscritti nel Registro dei Revisori legali.

 

Imposta di bollo virtuale

Scade il termine per l’invio telematico della dichiarazione per la liquidazione definitiva dell’imposta di bollo assolta in modo “virtuale” per il 2018 utilizzando il modello approvato dall’Agenzia entrate con il provvedimento 17 dicembre 2015.

 

Irpef invio spese sanitarie precompilato

Scade oggi il termine per l’invio telematico tramite il Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie 2018 da parte di farmacie e parafarmacie, aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari, medici e odontoiatri, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici di radiologia, ottici e veterinari, finalizzati alla predisposizione del mod. 730/2019 precompilato.

 

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di novembre 2018.

 

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di dicembre 2018.

 

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° gennaio 2019.

 

Canone abbonamento Rai: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo

Scade il termine per la presentazione del modello “Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato” per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica.

 

15

febbraio

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro emesse il mese precedente.

 

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

 

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

 

La presente circolare è stata elaborata dagli studi scriventi sulla base di circolari redatte da società ed enti specializzati, convenzionati con gli studi stessi.