VERSAMENTO DELL’ACCONTO IVA PER L’ANNO 2019, ASPETTI FISCALI E CONTABILI DEGLI OMAGGI NATALIZI, PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 DICEMBRE 2019 AL 15 GENNAIO 2020

Newsletter n. 18/2019

 

13 dicembre 2019

 

Argomenti trattati:

 – VERSAMENTO DELL’ACCONTO IVA PER L’ANNO 2019

– ASPETTI FISCALI E CONTABILI DEGLI OMAGGI NATALIZI

– PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 DICEMBRE 2019 AL 15 GENNAIO 2020

 

VERSAMENTO DELL’ACCONTO IVA PER L’ANNO 2019

Entro il prossimo 27 dicembre 2019 i soggetti che eseguono le operazioni mensili e trimestrali di liquidazione e versamento dell’Iva sono tenuti a versare l’acconto per l’anno 2019.

Per la determinazione degli acconti, come di consueto, sono utilizzabili 3 metodi alternativi che riportiamo in seguito. L’acconto va versato utilizzando il modello di pagamento F24, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi, utilizzando alternativamente uno dei seguenti codici tributo:

 

6013 per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’Iva mensilmente
6035 per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’Iva trimestralmente

 

Determinazione dell’acconto

I metodi alternativi per determinare l’acconto sono i seguenti: storico, analitico o previsionale.

Le modalità di calcolo, relativamente a ciascun metodo, sono riassunte nella tabella che segue.

 

Metodo storico

Con questo criterio, l’acconto è pari all’88% dell’Iva dovuta relativamente:

·     al mese di dicembre 2018 per i contribuenti mensili;

·     al saldo dell’anno 2018 per i contribuenti trimestrali;

·     al 4° trimestre dell’anno precedente (ottobre/novembre/dicembre 2018), per i contribuenti trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, odontotecnici).

In tutti i casi, il calcolo si esegue sull’importo dell’Iva dovuta al lordo dell’acconto eventualmente versato nel mese di dicembre 2018. Se, a seguito della variazione del volume d’affari, la cadenza dei versamenti Iva è cambiata nel 2019, rispetto a quella adottata nel 2018, passando da mensile a trimestrale o viceversa, nel calcolo dell’acconto con il metodo storico occorre considerare quanto segue:

·     contribuente mensile nel 2018 che è passato trimestrale nel 2019: l’acconto dell’88% è pari alla somma dell’Iva versata (compreso l’acconto) per gli ultimi 3 mesi del 2018, al netto dell’eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2018;

·     contribuente trimestrale nel 2018 che è passato mensile nel 2019: l’acconto dell’88% è pari a 1/3 dell’Iva versata (a saldo e in acconto) per il quarto trimestre del 2018; nel caso in cui nell’anno precedente si sia versato un acconto superiore al dovuto, ottenendo un saldo a credito in sede di dichiarazione annuale, l’acconto per il 2019 è pari a 1/3 della differenza tra acconto versato e saldo a credito da dichiarazione annuale.

Metodo analitico

Con questo criterio, l’acconto risulta pari al 100% dell’Iva risultante da una liquidazione straordinaria, effettuata considerando:

·     le operazioni attive effettuate fino al 20 dicembre 2019, anche se non sono ancora state emesse e registrate le relative fatture di vendita;

·     le operazioni passive registrate fino alla medesima data del 20 dicembre 2019.

Tale metodo può essere conveniente per i soggetti a cui risulta un debito Iva inferiore rispetto al metodo storico. L’opportunità di utilizzare tale metodo, rispetto a quello “previsionale”, descritto di seguito, discende dal fatto che, sebbene oneroso sotto il profilo operativo, non espone il contribuente al rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento insufficiente, una volta liquidata definitivamente l’imposta.

Metodo previsionale

Analogamente a quanto avviene nel calcolo degli acconti delle imposte sui redditi, con questo criterio l’acconto da versare si determina nella misura pari all’88% dell’Iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell’anno in corso per i contribuenti mensili o per l’ultimo trimestre dell’anno in corso per i contribuenti trimestrali. Anche tale metodo risulta conveniente per il contribuente nelle ipotesi in cui il versamento dovuto risulti inferiore a quello derivante dall’applicazione del metodo storico. Con questo metodo, contrariamente agli altri due, vi è il rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento che risulta, una volta liquidata definitivamente l’Iva, inferiore al dovuto.

 

Acconto in situazioni straordinarie o particolari

Contabilità separate: in questo caso il versamento dell’acconto avviene sulla base di tutte le attività gestite con contabilità separata, compensando gli importi a debito con quelli a credito, con un unico versamento complessivo.

Liquidazione dell’Iva di gruppo (società controllanti e controllate): ai fini dell’acconto si deve tenere in considerazione che:

  • in assenza di modificazioni, l’acconto deve essere versato dalla controllante cumulativamente, con riferimento al dato del gruppo;
  • nel caso di variazioni della composizione, le controllate che sono “uscite” dal gruppo devono determinare l’acconto in base ai propri dati, mentre la controllante, nel determinare la base di calcolo, non terrà conto dei dati riconducibili a dette società.

Operazioni di fusione: nelle ipotesi di fusione, propria o per incorporazione, la società risultante dalla fusione o l’incorporante assume, alla data dalla quale ha effetto la fusione, i diritti e gli obblighi esistenti in capo alle società fuse o incorporate, che risultano estinte per effetto della fusione stessa.

 

Casi di esclusione

Sono esclusi dal versamento dell’acconto Iva i soggetti di cui alla seguente tabella:

 

Casi di esclusione dal versamento dell’acconto Iva
·      soggetti con debito di importo inferiore a 103,29 euro;

·      soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2019;

·      soggetti cessati prima del 30 novembre 2019 (mensili) o del 30 settembre 2019 (trimestrali);

·      soggetti a credito nell’ultimo periodo (mese o trimestre) dell’anno precedente;

·      soggetti ai quali, applicando il metodo “analitico”, dalla liquidazione dell’imposta al 20 dicembre 2019 risulta un’eccedenza a credito;

·      soggetti che adottano il regime forfetario dal 1° gennaio 2019;

·      soggetti che hanno adottato il regime dei “minimi” di cui all’articolo 27, comma 1 e 2 D.L. 98/2011;

·      soggetti che nel corso del 2019 sono usciti dal regime dei minimi;

·      soggetti che presumono di chiudere l’anno in corso a credito, ovvero con un debito non superiore a 116,72 euro, e quindi che in pratica devono versare meno di 103,29 euro (88%);

·      produttori agricoli esonerati (articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972);

·      soggetti che applicano il regime forfetario ex L. 398/1991;

·      soggetti esercenti attività di intrattenimento (articolo 74, comma 6, D.P.R. 633/1972);

·      soggetti che effettuano solamente operazioni esenti o non imponibili.

ASPETTI FISCALI E CONTABILI DEGLI OMAGGI NATALIZI

Come ogni anno, al termine dell’esercizio e in concomitanza con l’arrivo del Natale, le aziende provvedono ad omaggiare i propri clienti, fornitori, dipendenti e terzi di un dono e/o di una cena natalizia.

La scelta tra le diverse tipologie di omaggio può essere dettata da svariati fattori, tuttavia dal punto di vista fiscale occorre tener conto dei limiti di deducibilità dei costi e della relativa detraibilità dell’Iva; è pertanto necessario identificare:

  • la tipologia dei beni oggetto dell’omaggio;
  • le caratteristiche del soggetto ricevente.

In merito al primo discrimine occorre difatti distinguere, come si è detto, tra dipendenti, clienti, consulenti, agenti e rappresentanti o altri soggetti terzi rispetto all’impresa.

Relativamente ai beni, invece, occorre differenziare tra beni acquisiti appositamente per essere omaggiati ed omaggi costituiti da beni oggetto dell’attività d’impresa.

Vediamo pertanto quale trattamento risulta applicabile alle diverse situazioni che si ottengono incrociando le due variabili sopra evidenziate.

 

Destinatario dell’omaggio

dipendente
terzo

Tipologia del bene

beni prodotti o commercializzati dall’impresa
beni acquistati per la donazione

 

Omaggi a soggetti terzi di beni che non rientrano nell’attività d’impresa

I costi sostenuti per l’acquisto di beni ceduti gratuitamente a terzi la cui produzione o il cui scambio non rientra nell’attività propria dell’impresa sono:

  • integralmente deducibili dal reddito d’impresa nel periodo di sostenimento, se di valore unitario non superiore a 50 euro;
  • qualificati come spese di rappresentanza.

 

Valore unitario inferiore o uguale a 50 euro integralmente deducibili
Valore unitario superiore a 50 euro la spesa rientra tra quelle di rappresentanza

 

In merito alle spese di rappresentanza occorre ricordare che il testo dell’articolo 108, comma 2, Tuir lega la deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute nel periodo d’imposta ai requisiti di inerenza, come stabiliti con decreto del Mef (tenuto conto anche della natura e della destinazione delle stesse) e di congruità.

L’inerenza si intende soddisfatta qualora le spese siano:

  • sostenute con finalità promozionali e di pubbliche relazioni;
  • ragionevoli in funzione dell’obiettivo di generare benefici economici;
  • coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore.

Quanto alla congruità essa andrà determinata rapportando:

  • il totale delle spese imputate per competenza nell’esercizio;
  • con i ricavi e proventi della gestione caratteristica del periodo d’imposta in cui sono sostenute (come risultanti da dichiarazione).

Le soglie contenute nel testo dell’articolo 108, Tuir sono le seguenti:

  1. 1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
  2. 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni;
  3. 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.

Superato il limite di deducibilità così stabilito, la restante parte delle spese è da intendersi indeducibile con necessità di operare apposita variazione in aumento in dichiarazione dei redditi.

 

Percentuali di deducibilità

 
Fino a 10 milioni di euro 1,5%
Oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni di euro 0,6%
Oltre 50 milioni di euro 0,4%

In merito all’Iva il D.P.R. 633/1972 afferma che non è ammessa la detrazione dell’Iva relativa alle spese di rappresentanza, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro.

Da cui:

 

Spese di rappresentanza di importo non superiore a 50 euro detraibilità del 100%
Spese di rappresentanza superiori a 50 euro indetraibilità del 100%

 

Omaggi a soggetti terzi di beni che rientrano nell’attività d’impresa

In taluni casi, a essere destinati a omaggio sono i beni che costituiscono il “prodotto” dell’azienda erogante o i beni che l’azienda commercializza. La precisa individuazione della documentazione relativa al bene omaggiato è tutt’altro che agevole e, quasi sempre, la successiva destinazione a omaggio del bene richiede una rettifica delle scelte (in termini di classificazione contabile) originariamente operate:

  • dal punto di vista reddituale, tali beni acquistati o prodotti per la commercializzazione e successivamente destinati a omaggio costituiscono spesa di rappresentanza, con la conseguenza che andrà cambiata la classificazione contabile degli stessi e andranno rispettate le regole già esposte per la deduzione dei costi (le medesime previste nel caso di omaggio di beni che non rientrano nell’attività d’impresa);
  • dal punto di vista Iva, la cessione gratuita deve essere assoggettata ad imposta (tramite fattura al cliente, con o senza rivalsa; solitamente si preferisce l’utilizzo dell’autofattura o del registro degli omaggi) sulla base del prezzo di acquisto o, in mancanza, del prezzo di costo dei beni, determinato nel momento in cui si effettua la cessione gratuita.

 

Omaggi a dipendenti di beni da parte dell’impresa

Nel caso in cui i destinatari degli omaggi siano i dipendenti dell’impresa, il costo di acquisto di tali beni va classificato nella voce “spese per prestazioni di lavoro dipendente” e non nelle spese di rappresentanza; pertanto, tali costi saranno interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle imposte dirette, a prescindere dal fatto che il bene sia o meno oggetto di produzione e/o commercio da parte dell’impresa.

Ai fini Iva, invece, nel caso di cessione gratuita a dipendenti di beni che non rientrano nell’attività propria dell’impresa, l’imposta per tali beni è indetraibile e la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell’Iva.

L’acquisto e la successiva cessione gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa segue il medesimo trattamento già commentato relativamente agli omaggi effettuati nei confronti di soggetti terzi (clienti, fornitori, ecc.).

 

Si ricorda che le erogazioni liberali in natura (sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi) concesse ai singoli dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente per questi ultimi se di importo superiore a 258,23 euro nello stesso periodo d’imposta (se di importo complessivo inferiore a 258,23 euro sono esenti da tassazione). Pertanto, il superamento per il singolo dipendente della franchigia di 258,23 euro comporterà la ripresa a tassazione di tutti i benefits (compresi gli omaggi) erogati da parte del datore di lavoro.

 

Omaggi erogati dagli esercenti arti e professioni

I professionisti e gli studi associati che acquistano beni per cederli a titolo di omaggio devono distinguere il trattamento fiscale in relazione al fatto che gli stessi vengano donati a clienti o a dipendenti. Nell’ambito del reddito di natura professionale, il trattamento degli omaggi risulta certamente più semplice, in quanto ci si trova sempre e comunque nella categoria di beni che non fanno parte dell’attività propria dell’impresa.

 

Omaggi a clienti/fornitori Omaggi a dipendenti
Il costo sostenuto all’atto dell’acquisto costituisce spesa di rappresentanza, indipendentemente dal valore unitario del bene, e la sua deducibilità è integrale fino al limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta (oltre tale limite l’importo degli acquisti per omaggi non risulta più deducibile). Gli omaggi di beni acquisiti appositamente a tal fine di valore imponibile inferiore a 50 euro scontano la piena detrazione dell’imposta, mentre quelli di valore superiore a 50 euro sono caratterizzati dalla totale indetraibilità dell’Iva. Il costo di acquisto degli omaggi va classificato nella voce “spese per prestazioni di lavoro dipendente” e non nelle spese per omaggi; pertanto, tali costi sono interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle imposte dirette. L’Iva è indetraibile.

 

 

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 DICEMBRE 2019 AL 15 GENNAIO 2020

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti, con il commento dei termini di prossima scadenza.

 

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7 D.L. 70/2011.

 

SCADENZE FISSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

dicembre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

 

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

 

 

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Stesse disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

 

Imu e Tasi

Scade oggi il termine ultimo per effettuare il versamento del saldo Imu e Tasi 2019 per i soggetti proprietari di immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi.

 

Imposta sostitutiva sulla rivalutazione Tfr

Scade il termine per il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr, maturata nell’anno 2019.

 

Versamenti Iva mensili

Scade il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di novembre 2019 (codice tributo 6011). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

 

Versamento dei contributi Inps

Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di novembre 2019, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

 

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

sui redditi di lavoro dipendente unitamente alle addizionali all’Irpef;

sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;

sui redditi di lavoro autonomo;

sulle provvigioni;

sui redditi di capitale;

sui redditi diversi;

sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;

sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

 

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

 

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

 

18

dicembre

Ravvedimento versamenti entro 30 giorni

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro il 18 novembre 2019.

 

20

dicembre

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di novembre 2019, per i contribuenti tenuti all’adempimento con cadenza mensile.

 

27

dicembre

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

 

Acconto Iva 2019

Scade il termine per il versamento dell’acconto Iva per il 2019 (codice 6013 per i soggetti che liquidano l’imposta con cadenza mensile e 6035 per i trimestrali).

 

Omesso versamento Iva – reato penale

Scade oggi il termine per versare l’importo dell’Iva relativa al 2018 al fine di non incorrere nella sanzione penale.

 

31

dicembre

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di ottobre 2019.

 

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade il termine per presentare la comunicazione relativa a retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente a dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di dicembre 2019.

 

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° dicembre 2019.

 

Esterometro

Scade il termine per l’invio della comunicazione delle fatture emesse e ricevute nel mese di novembre 2019 da soggetti UE e extra UE non emesse in formato elettronico o non documentate da bolletta doganale.

 

Riduzione ritenute agenti

Scade oggi per gli agenti il termine per la presentazione ai committenti, preponenti o mandanti, della dichiarazione contenente i dati identificativi dei percipienti stessi nonché l’attestazione di avvalersi in via continuativa, nell’esercizio della loro attività, dell’opera di dipendenti o di terzi, ai fini dell’applicazione della ritenuta nella misura del 20% dell’ammontare delle provvigioni.

 

15

gennaio

 

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

 

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

 

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

 

 

La presente circolare è stata elaborata dagli studi scriventi sulla base di circolari redatte da società ed enti specializzati, convenzionati con gli studi stessi.